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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Benevento, sez. II, sentenza 06/02/2026, n. 99 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Benevento |
| Numero : | 99 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 99/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BENEVENTO Sezione 2, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CAPOBIANCO FRANCESCO, Presidente e Relatore
NICOLELLA LUCIANO, Giudice
RINALDI MARILISA, Giudice
in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 647/2023 spedito il 05/07/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Benevento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TFM010502261 IRPEF-ALTRO 2012
proposto da
Nominativo_1 - CF_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Benevento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TFM010502258 IRPEF-ALTRO 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nominativo_1 ed Ricorrente_1 con il patrocinio del Dott. Difensore_1 ed Difensore_2 ebbero a convenire in giudizio innanzi a questa CGT l' Agenzia delle Entrate di Benevento per l'annullamento degli avvisi di accertamento nr. TFM010502261 e TFM010502258 fatti notificare per tributi IRPEF relativi all'anno d' imposta 2012.
Con gli accertamenti in parola l'Agenzia delle Entrate aveva provveduto a rideterminare in capo ai ricorrenti, quali soci, e per l'anno d'imposta 2012, il maggior reddito ai fini IRPEF per trasparenza con riferimento a quanto accertato in capo alla società.
Costituite le parti la Corte con sentenza nr. 631/24 rigettava le domande dei ricorrenti Nominativo_1 con condanna degli stessi al pagamento delle spese del giudizio.
Il giudice dell'appello con sentenza nr. 2089/2025 del 6.3.2025 rilevava che non tutti i litisconsorti necessari erano stati convenuti in giudizio e dichiarava la nullità della sentenza della CGT di Benevento con rinvio alla stessa per trattare nuovamente la causa previa integrazione del contraddittorio.
La causa, quindi, tornava per la trattazione innanzi a questa CGT di Benevento la quale all'udienza del 18 11.2025, in diversa composizione, prendeva atto del contenuto della Sentenza di rinvio e con Ordinanza nr.
732/2025 disponeva provvedersi a carico di parte istante, e nel termine perentorio del 20.12.2025, alla integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i resistenti oltre che della società.
L'Ordinanza di integrazione del contraddittorio non veniva ottemperata.
Per la successiva udienza di trattazione della causa del 3.2.2026 le parti depositavano rispettive memorie integrative.
Il ricorrente dichiarava di non aver potuto provvedere alla disposta integrazione del contraddittorio e chiedeva la sospensione dl giudizio od il rinvio della causa.
L'Agenzia delle Entrate, invece, insisteva per la estinzione del giudizio per inattività delle parti.
La Corte decideva come da dispositivo in calce
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va senz'altro dichiarata la estinzione del giudizio a norma di quanto previsto dall'art. 45 del D.Lgs 546/92 dovendosi prendere atto che la precedente Ordinanza nr. 732/25, emessa da questa CGT in adempimento di quanto GIà disposto dal Giudice dell' appello, è rimasta priva di ottemperanza.
L'Ordinanza, peraltro, disponeva l'integrazione del contraddittorio proprio sulla base della Sentenza della
CGT di II° grado Campania che aveva rilevato la violazione del principio della integrità contraddittorio nei confronti di tutti i litisconsorti necessari.
Va dichiarata, pertanto, la estinzione del giudizio a noma della prima parte dell' art. 45 del DLgs 546/92.
Nulla per le spese che restano a carico di chi le ha anticipate come espressamente previsto dal secondo comma della citata disposizione di legge, il tutto come da seguente dispositivo.
P.Q.M.
Estinzione del giudizio Nulla per le spese
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BENEVENTO Sezione 2, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CAPOBIANCO FRANCESCO, Presidente e Relatore
NICOLELLA LUCIANO, Giudice
RINALDI MARILISA, Giudice
in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 647/2023 spedito il 05/07/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Benevento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TFM010502261 IRPEF-ALTRO 2012
proposto da
Nominativo_1 - CF_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Benevento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TFM010502258 IRPEF-ALTRO 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nominativo_1 ed Ricorrente_1 con il patrocinio del Dott. Difensore_1 ed Difensore_2 ebbero a convenire in giudizio innanzi a questa CGT l' Agenzia delle Entrate di Benevento per l'annullamento degli avvisi di accertamento nr. TFM010502261 e TFM010502258 fatti notificare per tributi IRPEF relativi all'anno d' imposta 2012.
Con gli accertamenti in parola l'Agenzia delle Entrate aveva provveduto a rideterminare in capo ai ricorrenti, quali soci, e per l'anno d'imposta 2012, il maggior reddito ai fini IRPEF per trasparenza con riferimento a quanto accertato in capo alla società.
Costituite le parti la Corte con sentenza nr. 631/24 rigettava le domande dei ricorrenti Nominativo_1 con condanna degli stessi al pagamento delle spese del giudizio.
Il giudice dell'appello con sentenza nr. 2089/2025 del 6.3.2025 rilevava che non tutti i litisconsorti necessari erano stati convenuti in giudizio e dichiarava la nullità della sentenza della CGT di Benevento con rinvio alla stessa per trattare nuovamente la causa previa integrazione del contraddittorio.
La causa, quindi, tornava per la trattazione innanzi a questa CGT di Benevento la quale all'udienza del 18 11.2025, in diversa composizione, prendeva atto del contenuto della Sentenza di rinvio e con Ordinanza nr.
732/2025 disponeva provvedersi a carico di parte istante, e nel termine perentorio del 20.12.2025, alla integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i resistenti oltre che della società.
L'Ordinanza di integrazione del contraddittorio non veniva ottemperata.
Per la successiva udienza di trattazione della causa del 3.2.2026 le parti depositavano rispettive memorie integrative.
Il ricorrente dichiarava di non aver potuto provvedere alla disposta integrazione del contraddittorio e chiedeva la sospensione dl giudizio od il rinvio della causa.
L'Agenzia delle Entrate, invece, insisteva per la estinzione del giudizio per inattività delle parti.
La Corte decideva come da dispositivo in calce
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va senz'altro dichiarata la estinzione del giudizio a norma di quanto previsto dall'art. 45 del D.Lgs 546/92 dovendosi prendere atto che la precedente Ordinanza nr. 732/25, emessa da questa CGT in adempimento di quanto GIà disposto dal Giudice dell' appello, è rimasta priva di ottemperanza.
L'Ordinanza, peraltro, disponeva l'integrazione del contraddittorio proprio sulla base della Sentenza della
CGT di II° grado Campania che aveva rilevato la violazione del principio della integrità contraddittorio nei confronti di tutti i litisconsorti necessari.
Va dichiarata, pertanto, la estinzione del giudizio a noma della prima parte dell' art. 45 del DLgs 546/92.
Nulla per le spese che restano a carico di chi le ha anticipate come espressamente previsto dal secondo comma della citata disposizione di legge, il tutto come da seguente dispositivo.
P.Q.M.
Estinzione del giudizio Nulla per le spese