Art. 22. Ulteriori interventi urgenti nei territori della Lombardia
interessati dagli eventi idrogeologici del giugno 1997 1. Per la realizzazione delle opere di cui al piano degli interventi infrastrutturali di emergenza e di prima sistemazione idrogeologica, predisposto ai sensi dell'articolo 2 dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2622 del 4 luglio 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 159 del 10 luglio 1997, e relativo ai territori dei comuni della Lombardia colpiti da avversita' atmosferiche nel mese di giugno 1997, la regione Lombardia e' autorizzata a stipulare, anche con la Cassa depositi e prestiti, mutui ventennali nei limiti di impegno annui di lire 5 miliardi a decorrere dall'anno 1999 e di lire 5 miliardi a decorrere dall'anno 2000. I finanziamenti sono ripartiti secondo gli importi e le priorita' individuati nelle categorie di interventi previste dal piano.
2. ((I comuni e, in caso di opere connesse con la funzionalita' di strade provinciali, le province)) attuano gli interventi di cui al comma 1, avvalendosi delle procedure e deroghe previste dall'ordinanza n. 2622 del 4 luglio 1997.
3. Al relativo onere per gli anni 1999 e 2000, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, parzialmente utilizzando, quanto a lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1999 e 2000, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a lire 5 miliardi per l'anno 2000, l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici.
interessati dagli eventi idrogeologici del giugno 1997 1. Per la realizzazione delle opere di cui al piano degli interventi infrastrutturali di emergenza e di prima sistemazione idrogeologica, predisposto ai sensi dell'articolo 2 dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2622 del 4 luglio 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 159 del 10 luglio 1997, e relativo ai territori dei comuni della Lombardia colpiti da avversita' atmosferiche nel mese di giugno 1997, la regione Lombardia e' autorizzata a stipulare, anche con la Cassa depositi e prestiti, mutui ventennali nei limiti di impegno annui di lire 5 miliardi a decorrere dall'anno 1999 e di lire 5 miliardi a decorrere dall'anno 2000. I finanziamenti sono ripartiti secondo gli importi e le priorita' individuati nelle categorie di interventi previste dal piano.
2. ((I comuni e, in caso di opere connesse con la funzionalita' di strade provinciali, le province)) attuano gli interventi di cui al comma 1, avvalendosi delle procedure e deroghe previste dall'ordinanza n. 2622 del 4 luglio 1997.
3. Al relativo onere per gli anni 1999 e 2000, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, parzialmente utilizzando, quanto a lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1999 e 2000, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a lire 5 miliardi per l'anno 2000, l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici.