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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. VIII, sentenza 17/02/2026, n. 2486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2486 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2486/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 8, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:15 con la seguente composizione collegiale:
NICASTRO GIUSEPPE, Presidente
RO IS, TO
MONTELLA UGO, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5486/2025 depositato il 26/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 Societa Sportiva Dilettantistica A R.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Ippolito Nievo 48 00153 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dp.1roma@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 09780202500021459000 IRES-ALTRO 2018
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 09780202500021459000 IVA-ALTRO 2018
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 09780202500021459000 IVA-ALTRO 2019
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 09780202500021459000 IRAP 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1744/2026 depositato il
16/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: a mezzo con identificativo di documento personale la parte si è impegnato a non effettuare registrazioni
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il presente ricorso, Ricorrente_1 – Società sportiva dilettantistica unip. a r.l.chiede alla Agenzia delle Entrate Riscossione e ad Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Roma, l'annullamento del preavviso di fermo amministrativo di veicolo Tg.to Targa_1 n. 09780202500021459000, per € 53.264,82 notificato il 03.02.2025.
In data 03.02.2025 la ricorrente riceveva la notifica via pec da parte della AdER del preavviso di iscrizione del fermo di beni mobili registrati relativo al veicolo Renault Trafic, targato Targa_1, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 art. 86.
Il predetto atto scaturiva dall'asserito omesso versamento, tra l'altro delle somme richieste mediante avviso di accertamento n. TK3048102641/2023, notificato il 21/03/2024, impugnato con ricorso avanti la C.G.T. di
1° di Roma – RGR n. 10517/2024.
La ricorrente eccepisce l'illegittimità, l'infondatezza e nullità del preavviso di fermo amministrativo in quanto relativo a veicolo indispensabile per l'esercizio dell'attività imprenditoriale, mezzo strumentale all'attività lavorativa, iscritto nel registro dei beni ammortizzabili.
La ricorrente considerato che la legge prevede che i contribuenti che svolgono un'attività di impresa oppure una professione non sono soggetti e possano chiedere l'annullamento della procedura di iscrizione del fermo sul bene mobile registrato (per esempio, l'automobile), se questo riveste natura strumentale per le attività professionali o d'impresa e il debitore o i suoi coobbligati ne forniscano adeguata dimostrazione (art. 86
DPR n. 602/1973), conclude perché questa Corte, previa sospensione, ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre
1992, n. 546 art. 47, dichiari illegittimo, infondato e nullo il preavviso di fermo amministrativo e l'eventuale successiva iscrizione di fermo sul veicolo Renault Trafic, targato Targa_1, con condanna dell'AdER alla sua cancellazione, sostenendone le spese;
con vittoria delle spese di giudizio e beneficio di distrazione
Costituitasi in giudizio Agenzia delle entrate DP I di Roma chiedeva il rigetto della domanda cautelare e del ricorso della società contribuente, in quanto inammissibile ed infondato, non essendo il bene strumentale , con condanna di parte ricorrente alle spese di giudizio ai sensi dell'art. 15 D.Lgs. 546/1992.
Con memoria depositata in data 28 novembre 2025 la ricorrente ha fatto conoscere che La Corte di Giustizia
Tributaria di primo grado di Roma sez. 9, con sentenza n. 7672/2025 sul ricorso RGR n. 10517/2024, depositata il 07/06/2025, ha parzialmente annullato l'avviso di accertamento TK3048102641 - Periodo
d'imposta: 2018, quale atto presupposto al preavviso di Fermo Amm. Art. 86 09780202500021459000 -
Periodo d'imposta: 2018, oggetto di impugnazione nel presente giudizio.
Specificamente la sentenza sopra citata ha annullato sia il preteso maggior reddito di impresa e maggior valore della produzione per € 105.328,00 e sia la pretesa imposta Iva detratta per € 49.500,00, così da rendere nulle e non dovute la maggior parte delle imposte, interessi e sanzioni riportate nei prospetti interni allegati all'avviso di accertamento TK3048102641/2023 per l'anno 2018 e necessario il ricalcolo delle stesse soltanto sul minore importo di € 8.000,00 da parte dell'Agenzia delle Entrate. Pertanto, il preavviso di fermo amministrativo del veicolo n. 09780202500021459000 si pone quale atto consequenziale contenente nel dettaglio somme da pagare portate dal presupposto avviso di accertamento
TK3 048102641/2023 per l'anno 2018, annullato dalla sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma sez. 9, n. 7672/2025, depositata il 07/06/2025.
Inoltre, con riferimento alla strumentalità all'attività dei veicoli intestati alla società, la ricorrente ha specificato che gli stessi sono utilizzati durante le gare motoristiche e precisamente: il veicolo Targa_6 è il veicolo oggetto del preavviso di fermo amministrativo utilizzato per il trasporto di cose e dei piloti nei circuiti di gara, il motoveicolo Targa_7 è un quad usato per trasporto pneumatici, il veicolo Targa_2 è un furgone 3 posti per trasporto cose, i veicoli Targa_8, Targa_9, Targa_10 sono trattori che si agganciano a rimorchi per trasporto vetture in gara, i veicoli Targa_11, Targa_12 e Targa_13 sono i rimorchi che si agganciano ai trattori per il trasporto vetture in gara, il veicolo Targa_3 non è più in possesso della società, il veicolo Targa_4 è in leasing, mentre il veicolo Targa_5 è adibito al trasporto del personale della società.
Ciò stante, la ricorrente insiste nell'annullamento del preavviso di fermo amministrativo del veicolo Targa_1, n. 09780202500021459000.
Alla pubblica udienza del 14 gennaio 2026 la causa è passata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va accolto essendo stato l'atto presupposto del fermo amministrativo del veicolo annullato dalla sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma sez. 9, n. 7672/2025, depositata il
07/06/2025.
Ne deriva che il preavviso di fermo amministrativo del veicolo n. 09780202500021459000 - quale atto consequenziale contenente nel dettaglio somme da pagare portate dal presupposto avviso di accertamento
TK3 048102641/2023 per l'anno 2018 – deve essere annullato nelle more dell'emanazione del provvedimento corretto e del pagamento dello stesso.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma accoglie il ricorso nel senso e per l'effetto di cui in parte motiva.
Spese compensate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026.
Il TO Estensore
(Cristiana Rondoni)
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 8, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:15 con la seguente composizione collegiale:
NICASTRO GIUSEPPE, Presidente
RO IS, TO
MONTELLA UGO, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5486/2025 depositato il 26/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 Societa Sportiva Dilettantistica A R.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Ippolito Nievo 48 00153 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dp.1roma@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 09780202500021459000 IRES-ALTRO 2018
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 09780202500021459000 IVA-ALTRO 2018
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 09780202500021459000 IVA-ALTRO 2019
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 09780202500021459000 IRAP 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1744/2026 depositato il
16/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: a mezzo con identificativo di documento personale la parte si è impegnato a non effettuare registrazioni
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il presente ricorso, Ricorrente_1 – Società sportiva dilettantistica unip. a r.l.chiede alla Agenzia delle Entrate Riscossione e ad Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Roma, l'annullamento del preavviso di fermo amministrativo di veicolo Tg.to Targa_1 n. 09780202500021459000, per € 53.264,82 notificato il 03.02.2025.
In data 03.02.2025 la ricorrente riceveva la notifica via pec da parte della AdER del preavviso di iscrizione del fermo di beni mobili registrati relativo al veicolo Renault Trafic, targato Targa_1, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 art. 86.
Il predetto atto scaturiva dall'asserito omesso versamento, tra l'altro delle somme richieste mediante avviso di accertamento n. TK3048102641/2023, notificato il 21/03/2024, impugnato con ricorso avanti la C.G.T. di
1° di Roma – RGR n. 10517/2024.
La ricorrente eccepisce l'illegittimità, l'infondatezza e nullità del preavviso di fermo amministrativo in quanto relativo a veicolo indispensabile per l'esercizio dell'attività imprenditoriale, mezzo strumentale all'attività lavorativa, iscritto nel registro dei beni ammortizzabili.
La ricorrente considerato che la legge prevede che i contribuenti che svolgono un'attività di impresa oppure una professione non sono soggetti e possano chiedere l'annullamento della procedura di iscrizione del fermo sul bene mobile registrato (per esempio, l'automobile), se questo riveste natura strumentale per le attività professionali o d'impresa e il debitore o i suoi coobbligati ne forniscano adeguata dimostrazione (art. 86
DPR n. 602/1973), conclude perché questa Corte, previa sospensione, ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre
1992, n. 546 art. 47, dichiari illegittimo, infondato e nullo il preavviso di fermo amministrativo e l'eventuale successiva iscrizione di fermo sul veicolo Renault Trafic, targato Targa_1, con condanna dell'AdER alla sua cancellazione, sostenendone le spese;
con vittoria delle spese di giudizio e beneficio di distrazione
Costituitasi in giudizio Agenzia delle entrate DP I di Roma chiedeva il rigetto della domanda cautelare e del ricorso della società contribuente, in quanto inammissibile ed infondato, non essendo il bene strumentale , con condanna di parte ricorrente alle spese di giudizio ai sensi dell'art. 15 D.Lgs. 546/1992.
Con memoria depositata in data 28 novembre 2025 la ricorrente ha fatto conoscere che La Corte di Giustizia
Tributaria di primo grado di Roma sez. 9, con sentenza n. 7672/2025 sul ricorso RGR n. 10517/2024, depositata il 07/06/2025, ha parzialmente annullato l'avviso di accertamento TK3048102641 - Periodo
d'imposta: 2018, quale atto presupposto al preavviso di Fermo Amm. Art. 86 09780202500021459000 -
Periodo d'imposta: 2018, oggetto di impugnazione nel presente giudizio.
Specificamente la sentenza sopra citata ha annullato sia il preteso maggior reddito di impresa e maggior valore della produzione per € 105.328,00 e sia la pretesa imposta Iva detratta per € 49.500,00, così da rendere nulle e non dovute la maggior parte delle imposte, interessi e sanzioni riportate nei prospetti interni allegati all'avviso di accertamento TK3048102641/2023 per l'anno 2018 e necessario il ricalcolo delle stesse soltanto sul minore importo di € 8.000,00 da parte dell'Agenzia delle Entrate. Pertanto, il preavviso di fermo amministrativo del veicolo n. 09780202500021459000 si pone quale atto consequenziale contenente nel dettaglio somme da pagare portate dal presupposto avviso di accertamento
TK3 048102641/2023 per l'anno 2018, annullato dalla sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma sez. 9, n. 7672/2025, depositata il 07/06/2025.
Inoltre, con riferimento alla strumentalità all'attività dei veicoli intestati alla società, la ricorrente ha specificato che gli stessi sono utilizzati durante le gare motoristiche e precisamente: il veicolo Targa_6 è il veicolo oggetto del preavviso di fermo amministrativo utilizzato per il trasporto di cose e dei piloti nei circuiti di gara, il motoveicolo Targa_7 è un quad usato per trasporto pneumatici, il veicolo Targa_2 è un furgone 3 posti per trasporto cose, i veicoli Targa_8, Targa_9, Targa_10 sono trattori che si agganciano a rimorchi per trasporto vetture in gara, i veicoli Targa_11, Targa_12 e Targa_13 sono i rimorchi che si agganciano ai trattori per il trasporto vetture in gara, il veicolo Targa_3 non è più in possesso della società, il veicolo Targa_4 è in leasing, mentre il veicolo Targa_5 è adibito al trasporto del personale della società.
Ciò stante, la ricorrente insiste nell'annullamento del preavviso di fermo amministrativo del veicolo Targa_1, n. 09780202500021459000.
Alla pubblica udienza del 14 gennaio 2026 la causa è passata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va accolto essendo stato l'atto presupposto del fermo amministrativo del veicolo annullato dalla sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma sez. 9, n. 7672/2025, depositata il
07/06/2025.
Ne deriva che il preavviso di fermo amministrativo del veicolo n. 09780202500021459000 - quale atto consequenziale contenente nel dettaglio somme da pagare portate dal presupposto avviso di accertamento
TK3 048102641/2023 per l'anno 2018 – deve essere annullato nelle more dell'emanazione del provvedimento corretto e del pagamento dello stesso.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma accoglie il ricorso nel senso e per l'effetto di cui in parte motiva.
Spese compensate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026.
Il TO Estensore
(Cristiana Rondoni)