Sentenza 27 settembre 2019
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 27/09/2019, n. 39726 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39726 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2019 |
Testo completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposta da: UZ OL nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 24/10/2018 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FERDINANDO LIGNOLA che ha concluso chiedendo l'inammissibilita' del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del Tribunale di Ravenna del 13 aprile 2016, IN LO era condannato alla pena di anni uno di arresto ed euro tremila di ammenda per il reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c) e comma 2-bis, C.d.S. di cui al capo C) (guida di autocarro in stato di ebbrezza, essendo stato accertato mediante etilometro un tasso alcolemico superiore al limite di legge, di 2,18 g/I alla prima misurazione e di 2,11 g/I alla seconda misurazione) ed era assolto dai reati di cui agli artt. 81 cod. pen. e 189, commi 1 e 6 C.d.S. di cui al capo A) (inottemperanza all'obbligo di fermarsi) e 189, commi 1 e 7, C.d.S. di cui al capo B) (mancata assistenza a LI LA, la quale riportava a seguito dell'incidente lesioni personali guaribili in giorni sette). In ordine alla ricostruzione dei fatti, il Tribunale esponeva che in Lugo, il 13 giugno 2014, alle ore 20.30 circa, LI LA si trovava alla guida della propria autovet- tura, quando, giunta all'incrocio tra via Quarantola e via Sentiero, si poneva al centro della carreggiata per svoltare a sinistra, dopo aver azionato l'indicatore di direzione. All'improvviso sopraggiungeva IN LO, alla guida di un furgoncino, che la tamponava e si allontanava senza fermarsi. La persona offesa scendeva dall'autovet- tura, dolorante;
in seguito, sopraggiungevano la Polizia Stradale e l'ambulanza del 118; il personale infermieristico la conduceva presso il vicino nosocomio dove le erano riscontrati «trauma distorsivo del rachide cervicale e del rachide LS» con pro- gnosi di giorni 7. 1.1. Il IN era sottoposto dalle forze dell'ordine ad accertamento etilometrico, mediante apposita apparecchiatura regolarmente omologata e dalle prove eseguite risultava un tasso alcolemico rispettivamente di 2,18 g/I e 2,11 g/I. Tali circostanze di fatto erano considerate pienamente provate sulla base dei ri- sultati dell'alcoltest, del certificato del Pronto Soccorso, del verbale dei rilievi dell'in- cidente stradale, dell'allegato fascicolo fotografico, di ulteriore documentazione e delle deposizioni dei seguenti testi: l'agente SI TA, che aveva partecipato all'ac- certamento tecnico;
TI AN, che su invito delle forze dell'ordine aveva se- guito il furgoncino del IN allontanatosi dal luogo dell'accaduto; il car. D'Errico Gaetano;
la persona offesa LI LA. Il Tribunale affermava la responsabilità del IN in ordine al solo reato di cui al capo C) per guida in stato di ebbrezza, dovuta all'uso di sostanze alcoliche. Nella sentenza di primo grado si dava atto della validità dell'alcoltest, in quanto il condu- cente era stato informato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia e aveva dichiarato di voler farsi assistere dall'avv. Bertoluzza Luciano, non intervenuto all'atto; emergeva che sul modulo il personale di Polizia Giudiziaria aveva sbarrato la casella relativa alla mancata partecipazione del difensore di fiducia, per cui, eviden- temente, quest'ultimo era stato da loro contattato al riguardo, comunicando di non voler presenziare all'accertamento.
1.2. Il Tribunale emetteva pronunzia assolutoria in relazione ai reati di fuga dopo l'investimento e di omissione di soccorso di cui ai capi A) e B), non ritenendo suffi- cientemente provato l'elemento soggettivo delle due fattispecie. Ad avviso dell'organo giudicante, gli elementi acquisiti non consentivano di soste- nere la tesi accusatoria della piena consapevolezza del IN del danno subito dalla LI per effetto del tamponamento. La stessa persona offesa, infatti, aveva riferito che, a seguito del sinistro, non aveva riportato nessuna ferita visibile, ma si era limitata a scendere dal mezzo, per poi essere condotta al nosocomio, dove le erano state riscontrate le lesioni suindicate. Anche le modalità del sinistro, rappre- sentato da un semplice tamponamento, non erano tali da ingenerare nell'agente la consapevolezza che ia vittima avesse potuto riportare lesioni personali.
2. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza del Tribunale, ha confermato l'affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo C) e ha dichiarato IN LO responsabile anche per i reati di cui ai capi A) e B); ritenuta la continuazione tra i reati contestati, lo ha condannato alla pena complessiva di anni 1 e mesi 3 di reclusione.
2.1. In ordine al reato di cui al capo C), la Corte territoriale ha evidenziato la regolarità della verifica effettuata mediante apparecchiatura alcoltest, in quanto nel verbale di accertamenti urgenti, sottoscritto dall'agente SI RE e dall'ass. NI Andrea, si dava atto che, prima di procedere, il conducente era stato informato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia e che egli aveva dichiarato di voler farsi assistere dall'avv. Bertoluzza, non intervenuto all'atto. L'agente SI aveva con- fermato di aver redatto il verbale sulla base di quanto esposto dai colleghi e non v'era ragione di dubitare che il contenuto non corrispondesse a verità.
2.2. La Corte di merito ha ribaltato la pronunzia assolutoria emessa dai Tribunale in relazione ai reati di cui ai capi A) e B), avendo riscontrato il travisamento da parte del Tribunale degli elementi di prova acquisiti. Il teste TI, infatti, riferiva di essere stato superato dal furgoncino condotto dall'imputato, che procedeva su una strada provinciale alla velocità di circa 60/70 km/h, lo sorpassava e non rientrava nella corsia di pertinenza, proseguendo la marcia sulla corsia di sorpasso, andando a tamponare circa 50 m. dopo l'autovettura della LI, ferma al centro della strada, in attesa di svoltare a sinistra. Lungi dal fermarsi, il IN proseguiva la marcia a tutta velocità, non potendo vedere le conseguenze riportate dall'altro conducente e, cioè, se potesse scendere dall'auto tamponata con le proprie gambe e se avesse ferite visibili.L'affermazione del Tribunale sulla modesta gravità del sinistro e sui lievi danni riportati dai veicoli contrastava insanabilmente con le dichiarazioni del TI circa l'elevata velocità mantenuta dal IN e coi rilievi fotografici, dai quali emergeva che l'autovettura della LI si presentava distrutta nella parte posteriore e che anche i danni al furgoncino non apparivano trascurabili. Inoltre, come osservato dal teste SI, la LI non risultava priva di sintomatologie, in quanto non si reggeva in piedi ed era dolorante e, per tale ragione, si curava di far intervenire l'ambulanza.
3. Il IN, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello per violazione di legge e vizio di motivazione, propo- nendo due motivi di impugnazione.
3.1. Si deduce che il IN non era stato avvisato della facoltà di nominare un difensore di fiducia. La teste SI non aveva compiuto le attività indicate nel verbale di accertamenti urgenti, ma le aveva verbalizzate "de relato". Ella, infatti, presumeva che il IN avesse ricevuto detto avviso dai carabinieri. In sostanza, il verbale era stato redatto ex post da soggetti diversi dagli autori degli accertamenti urgenti. Contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, l'omessa indica- zione da parte del IN circa il mancato ricevimento dell'avviso suindicato non poteva essere valutata a suo sfavore. Una qualsiasi nullità, infatti, non deve essere personalmente eccepita dall'imputato.
3.2. Si rileva che la persona offesa era scesa dall'auto subito dopo l'urto e non aveva bisogno di cure immediate. Ciò emergeva dal comportamento del teste Calle- gati che si metteva all'inseguimento del furgone anziché restare a soccorrere la vit- tima. Se il IN avesse deciso di non farsi identificare, non si sarebbe fermato al bar situato in prossimità del luogo del sinistro.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato quanto all'affermazione di responsabilità per i reati di cui all'art. 189, commi 6 e 7, C.d.S. (capi A e B) nei termini di seguito meglio precisati. Il ricorso è infondato con riferimento al motivo di doglianza inerente al reato di cui all'art. 186, commi 2, lett. c) e 2-bis, C.d.S. (capo C).
2. In via preliminare, va rilevato che la pronunzia di assoluzione del Tribunale emessa con riferimento ai reati di cui ai capi B) e C) è stata riformata dalla Corte di appello, che ha condannato il IN con riferimento a tali reati (oltre alla conferma dell'affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo A).Va premesso che, secondo il consolidato orientamento di legittimità, il giudice d'appello, che riformi la sentenza assolutoria di primo grado alla stregua della riva- lutazione del medesimo compendio probatorio, deve rassegnare una giustificazione "rafforzata" del giudizio di colpevolezza, che si confronti analiticamente - confutan- dole - con le argomentazioni utilizzate dal primo giudice per rappresentare le ragioni del ribaltamento della decisione. I parametri di siffatto onere giustificativo qualificato sono stati progressivamente declinati dalla giurisprudenza di questa Corte, nel senso che «nella sentenza di con- danna che ribalta la decisione assolutoria di primo grado devono essere confutate in via specifica tutte le ragioni poste a sostegno della decisione assolutoria di primo grado, dimostrando puntualmente l'insostenibilità sul piano logico e giuridico degli argomenti più rilevanti ivi contenuti», in quanto la motivazione, sovrapponendosi a quella della sentenza riformata, deve dare compiuta ragione delle scelte operate e «della maggiore considerazione accordata ad elementi di prova diversi o diversa- mente valutati» (Sez. 5, n. 42033 del 17/10/2008, Pappalardo, Rv. 242330; Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231674). In tale prospettiva, per la riforma della sentenza assolutoria non è sufficiente, in assenza di elementi sopravvenuti, una diversa valutazione del materiale probatorio acquisito in primo grado, caratterizzata da pari plausibilità rispetto a quella operata dal primo giudice, occorrendo, invece, una forza persuasiva superiore, tale da esclu- dere ogni ragionevole profilo di dubbio (Sez. 1, n. 12273 del 05/12/2013, dep. 2014, Rv. 262261). Le Sezioni Unite hanno ulteriormente definito siffatto onere rafforzato, rilevando come esso implichi anche la necessità di consolidare il compendio dimostrativo già acquisito mediante :Innovazione della prova testimoniale (Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267486), estendendo l'onere di rinnovazione dibattimen- tale ai casi nei quali si sia proceduto nelle forme del giudizio abbreviato "allo stato degli atti", ovvero non condizionato ad integrazioni istruttorie (Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano, Rv. 269786) e ai casi di diverso apprezzamento delle dichia- razioni rese dal perito o dal consulente tecnico (Sez. U, n. 14426 del 28/01/2019, Pavan, Rv. 275112). L'evoluzione ermeneutica - che dall'onere qualificato di motivazione si muove verso l'obbligo di rinnovazione della prova, ponendo i due piani in stretta interrela- zione - è incentrata sulla valorizzazione della regola di giudizio denunciata nell'art.533 cod. proc. pen., che richiede che la condanna sia pronunciata solo nei casi in cui non residui alcun dubbio, razionalmente fondato, in ordine alla responsabilità. In tal senso, le Sezioni Unite hanno sottolineato come nel «quadro ricostruttivo dei valori sottesi al processo penale, dovere di motivazione rafforzata da parte del giudice della impugnazione in caso di dissenso rispetto alla decisione di primo grado, canone "al di là di ogni ragionevole dubbio", dovere di rinnovazione della istruzione dibattimen- tale e limiti alla reforrnatio in pejus si saldano sul medesimo asse cognitivo e decisio- nale»; pertanto «la rinnovazione della istruzione dibattimentale si profila come "as- solutamente necessaria" ex art. 603, comma 3, cod. proc. pen.: tale presupposto, infatti, al di là dei casi di incompletezza del quadro probatorio, si collega, più gene- ralmente, alla esigenza che il convincimento del giudice di appello, nei casi in cui sia in questione il principio del ragionevole dubbio", replichi l'andamento del giudizio di primo grado, fondandosi su prove dichiarative direttamente assunte» (Sez. U, Da- sgupta cit.). Siffatta elaborazione sistematica - che situa il rafforzamento dell'obbligo di moti- vazione ben aldilà di un mero approfondimento formale, conferendogli funzione di garanzia e collegandolo ad una profonda (re)interpretazione sostanziale del diritto di difesa - trova il suo completamento nel principio che riconosce alla Corte di cassa- zione l'onere di verificare, anche d'ufficio, il rispetto dei parametri di legalità conven- zionale, nell'interpretazione offerta dalla Corte Edu (Sez. U, Dasgupta cit.); principio costituente espressione del fecondo dialogo tra le Corti, teso all'unitaria attuazione del sistema dei diritti fondamentali dell'uomo. In tale prospettiva, la richiamata evoluzione ermeneutica si allinea alla giurispru- denza della Corte Eclu che, con orientamento consolidato (AN v. Moldavia, Corte Edu, 5 luglio 2011; OL v. Romania, Corte EDU, III sez., 5 marzo 2013; FL v. Romania, Corte Edu, III sez., 9 aprile 2013; Corte Edu, III Sez., sent. 4 giugno 2013; HA v. Romania, ric. 10890/2004; più recentemente MO v. Romania, Corte Edu, III sez., 15 settembre 2015; CU v. Romania, Corte Edu, III sez., 22 settembre 2015; IC v. Italia, Corte Edu, 1 sez., 29 giugno 2017) ha ritenuto non rispettoso delle garanzie convenzionali il processo che si risolva in un ribalta- mento dell'assoluzione sulla base di un compendio probatorio statico e precostituito. Nel quadro normativo e giurisprudenziale sopra sintetizzato, l'onere di rinnova- zione dibattimentale si associa all'onere di fornire una motivazione rafforzata solo nei casi in cui si verte in materia di rivalutazione della prova dichiarativa, ma non quando il ribaltamento della decisione assolutoria si fondi su una rivisitazione critica del com- pendio probatorio extradichiarativo, ovvero sulla diversa soluzione di questioni di di- ritto, ovvero nel caso in cui il provvedimento assolutorio abbia un contenuto motiva- zionale generico e meramente assertivo, posto che, in tale ipotesi, non vi è neppure la concreta possibilità di confutare argomenti e considerazioni alternative del primo giudice, essendo, invece, il giudizio d'appello l'unico realmente argomentato (Sez. 5, n. 12783 del 24/01/2017, Caterino, Rv. 269596 e 269597), o il giudice d'appello abbia condiviso la valutazione di attendibilità della prova dichiarativa del primo giu- dice (Sez. 5, n. 33272 del 28/03/2017, Carosella, R.v. 270471).
2.1. Applicando i principi enunciati al caso in esame, va rilevata la difformità di valutazione delle fonti dichiarative nelle due decisioni. Con la sentenza di primo grado era assolto il IN in ordine ai reati di cui ai capi B) e C) sull'assunto della non particolare gravità dell'incidente, la cui dinamica poteva effettivamente averlo ragionevolmente indotto ad escludere che la propria condotta avesse determinato conseguenze lesive ai danni della conducente del vei- colo da lui tampcnato. La Corte di merito ha riformato la sentenza di assoluzione relativamente a tali reati, configurando la responsabilità del IN per la mancata valutazione di alcuni dati documentali (quali i rilievi fotografici), delle dichiarazioni del TI relativa- mente all'elevata velocità mantenuta dal IN e dalla SI in ordine al diretto riscontro operato sulle condizioni di salute della LI. Si è proceduto, quindi, in secondo grado, alla rilettura, in termini accusatori, del quadro probatorio, e alla conseguente rielaborazione della condotta ascritta al Min- guzzi in senso diametralmente opposto. Il secondo giudice ha ritenuto più coerente con lo sviluppo della vicenda la diversa ricostruzione della vicenda criminosa. In conseguenza della valutazione preliminare, svolta d'ufficio in relazione alla te- matica della necessità della rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, resta assor- bito il secondo motivo di ricorso, inerente alla configurabilità dei reati di cui ai capi B) e C).
3. La prima censura, con cui si deduce che il IN non era stato avvisato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia al fine di farlo assistere all'accer- tamento etilometrico eseguito mediante alcoltest, è infondata. Con motivazione logica e immune da censure, la Corte territoriale ha ritenuto di- mostrato che tale avviso fosse stato effettuato, desumendolo dal contenuto del ver- bale di esecuzione degli accertamenti urgenti (alcoltest eseguito mediante etilome- tro) sottoscritto dall'assistente NI e dall'agente SI e dalle dichiarazioni rese da quest'ultima, che aveva confermato di aver redatto il verbale in base alle indica- zioni fornitele dai colleghi. Deve osservarsi in proposito che l'avviso di cui all'art. 114 disp. att. cod. proc. pen. non deve necessariamente confluire nel contenuto del verbale di cui all'art. 357 cod. proc. pen., in cui, secondo quanto stabilito dall'art. 115 disp. att. cod. proc. pen., l'annotazione di tale adempimento non è prescritta. Inoltre, l'obbligo di redazione degli atti indicati dall'art. 357, comma 2, cod. proc. pen., tra i quali rientrano le operazioni e gli accertamenti urgenti, nelle forme previste dall'art. 373 cod. proc. pen., non è previsto a pena di nullità od inutilizzabilità, con la conseguenza che è ammissibile la testimonianza degli operatori della polizia giudiziaria in merito a quanto dagli stessi direttamente percepito nell'immediatezza dei fatti ma non verba- lizzato, anche in relazione alle ragioni della omessa verbalizzazione (Sez. 5, n. 25799 del 12/12/2015, dep. 2016, Stasi, Rv. 267260; Sez. 1, n. 33821 del 20/06/2014, Maniglia, Rv. 263219), riguardando il divieto di testimonianza di cui all'art. 195, comma 4, cod. proc. pen., il contenuto delle dichiarazioni acquisite con le modalità di cui agli artt. 351 e 357, comma 2, lett. a) e b), cod. proc. pen.. Ne deriva che anche la formulazione dell'avviso può essere provata tramite indizi gravi, precisi e concordanti derivanti dalla deposizione testimoniale degli operatori intervenuti o tra- mite la comunicazione della notizia di reato e l'annotazione dagli stessi redatta (Sez. 4, n. 7677 del 06/02/2019, Minigrilli, Rv. 275148).
4. In conclusione, la sentenza va annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Bologna, limitatamente ai reati di cui all'art. 189, commi 6 e 7, C.d.S. (capi A e B), perché - in piena libertà di giudizio e previa rinnovata istruzione dibat- timentale - proceda a nuovo giudizio nei confronti del IN. Il ricorso va rigettato nel resto con conseguente dichiarazione di irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 186 C.d.S. (capo C).
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente ai reati di cui all'art. 189 co. 6 e 7 Cod. Strada (capi A e B) con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Bologna per nuovo giudizio. Rigetta nel resto il ricorso e dichiara irrevocabile l'affermazione di responsabilità