Sentenza 2 marzo 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 02/03/2018, n. 9527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9527 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2018 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ER BI N. IL 26/10/1970 avverso l'ordinanza n. 3555/2016 TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZE, del 20/09/2016 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROSA ANNA SARACENO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Uditi difensor Avv.; Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, dott. Stefano Tocci, che ha chiesto il rigetto del ricorso Ritenuto in fatto 1. Con la decisione in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Firenze dichiarava inammissibile l'appello interposto dal condannato AM FA, ricoverato presso la REMS di Volterra, avverso il decreto de plano, 14 luglio 2016, con cui il Magistrato di sorveglianza di Pisa aveva, a sua volta, dichiarato inammissibile la richiesta del Pubblico ministero volta ad ottenere la declaratoria di cessazione della misura di sicurezza, ai sensi dell'art. 1 quater I. n. 81 del 2014, sul presupposto del decorso del termine di durata massima della stessa.
1.1 A ragione osservava che competente alla determinazione della durata della misura di sicurezza detentiva sia il P.M. analogamente a quanto avviene per la determinazione della pena da eseguire, mentre riservata alla magistratura di sorveglianza è solo la valutazione della sussistenza e permanenza della pericolosità sociale. Disponeva, pertanto, la restituzione degli atti all'organo dell'esecuzione per i provvedimenti di competenza.
2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso AM FA, a mezzo del difensore avvocato Michele Passione, che ne chiede l'annullamento per violazione di legge, censurando sia la formula di reiezione dell'impugnazione (declaratoria di inammissibilità piuttosto che di rigetto), sia la erronea esclusione, dalle competenze della magistratura di sorveglianza, della verifica della cessazione della misura di sicurezza per perenzione del termine. Considerato in diritto Osserva il Collegio che il ricorso appare inammissibile per sopravenuta carenza d'interesse, poiché dalla certificazione del D.A.P. emerge che l'esecuzione della misura di sicurezza risulta cessata alla data del 26 ottobre 2016. All'inammissibilità dell'impugnazione per sopravvenuta carenza d'interesse non consegue condanna al pagamento delle spese o a sanzioni a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso, in Roma il 20 lu