CGT1
Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VI, sentenza 02/02/2026, n. 698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 698 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 698/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 6, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
ALTOMARE GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6572/2024 depositato il 09/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 Societa' A Responsabilita' Limitata - P.IVA_1 Difensore_1 CF_Difensore_1Difeso da - Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Cosenza Difensore_2 CF_Difensore_2Difeso da - ed elettivamente domiciliato presso Comune Di Comune Di Cosenza
IP Spa - 01973900838 Difensore_3 CF_Difensore_3Difeso da - Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202470732272312153253000 TARI 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 52/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti Resistente: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 Difensore_1Il l.r.p.t. della srl, difeso dall'avv. , con ricorso depositato a questa CGT il 9/10/2024, si oppone all'Intimazione ad Adempiere n. 202470732272312153253° dell'11/7/2024, notificata da IP PA (concessionaria) per conto del Comune di Cosenza, con richiesta di tot. € 2.383,49 per il mancato pagamento della TA.RI. 2014; somma che, per come precisato nell'atto opposto, era già stata richiesta con l'Avviso di Accertamento Esecutivo not. il 24/3/2021.
Nel ricorso viene eccepita l'avvenuta notifica/ricezione dell'Avviso di Accertamento, posto a base della Intimazione oggi opposta, nonché l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito preteso.
Il l.r. del Comune di Cosenza, nel costituirsi in giudizio con atto del 17/10/2024, evidenzia il difetto di legittimazione passiva dello stesso Ente, che, di fatto, ha conferito alla concessionaria l'incarico sia per l'accertamento che per la riscossione delle sue Entrate patrimoniali. In ogni caso, deduce, fra l'altro, l'avvenuta emissione e notifica (per compiuta giacenza, in data 26/4/2021) del presupposto Avviso di Accertamento, non opposto, con esclusione, quindi, dello spirare di qualsiasi termine di prescrizione.
IP PA (concessionaria), difesa dall'avv. Difensore_3, con controdeduzioni del 28/12/2025, sostiene l'inammissibilità “nel merito” del ricorso per l'avvenuta notifica dell'Avviso presupposto, ormai esecutivo. Contesta, poi, l'eccezione di avvenuta prescrizione, perché, anche a suo parere, infondata.
Il difensore della parte ricorrente, con “memorie scritte per l'odierna Camera di Consiglio” depositate il 27/11/2025, contesta la prova relativa alla notifica del prodromico Avviso, in quanto mai perfezionatasi per l'incertezza sull'indirizzo del destinatario-ricorrente. Insiste, quindi, sull'accoglimento delle eccezioni di cui al ricorso.
Alla odierna udienza in camera di consiglio, la controversia viene discussa e decisa, come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
E' opportuno premettere che, alla luce delle argomentazioni offerte dalle parti in causa e dalle prove depositate, l'esito della vicenda de qua è, in buona sostanza, strettamente legato alla legittimità della notifica/ricezione dell'Avviso di Accertamento Esecutivo, presupposto all'atto oggi opposto. Su questo punto, a parere di questo giudicante, le ragioni della parte ricorrente eccepite nelle “memorie” del 27/11/2025, appaiono fondate e condivisibili. In verità, la parte ricorrente ha, in buona sostanza, contestata l'avvenuta notifica dell'atto presupposto, in quanto il relativo plico risulta, genericamente, indirizzato alla Indirizzo_1, mentre a Cosenza (per come in atti provato) Indirizzo_2 esiste sia la (dove al n. Num_1 è la sede della società ricorrente) sia la Indirizzo_3 (del tutto estranea alla soc. ricorrente).
Ciò posto, dagli atti in causa, risultando la notifica del prodromico Avviso avvenuta per “compiuta giacenza”, non è dato, di fatto, capire e conoscere a quale dei due indirizzi, l'addetto alla notifica de qua avrebbe riscontrata l'assenza del destinatario per legittimare, poi, il ricorso alla procedura ex art. 140 c.p.c.. La stessa copia dell'A/R della racc, in atti depositata, è poco chiara, incompleta e del tutto insufficiente a sanare quanto ex adversus contestato. Su questo stesso punto, la stessa concessionaria -anche se costituitasi in giudizio successivamente al deposito delle memorie della parte ricorrente con la eccepita “inesistenza” della notifica dell'avviso prodromico- nulla, invece, controdeduce. Alla luce degli elementi e delle prove fornite a questo giudicante, quindi, la notifica dell'Avviso prodromico de qua, stante anche le puntuali e provate contestazioni della parte ricorrente, non può essere ritenuta regolare. Ne consegue che la mancata regolare notifica dell'atto presupposto (così come anche eccepita e denunciata dalla soc. ricorrente), comporta, unitamente allo spirare dei termini di prescrizione del tributo richiesto (cinque anni), anche l'annullamento dell'atto successivo di riscossione. In verità, la prova dell'avvenuta notifica dell'atto prodromico presupposto, su cui si fonda anche la richiesta di pagamento coattivo dei crediti vantati, è presupposto imprescindibile per legittimare la successiva fase della riscossione-escussione forzata del credito stesso. In tale senso è l'orientamento consolidato della prevalente giurisprudenza: “l'omessa notifica di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto successivo” (cass 1532/2012 e cass. ss.uu. n. 16412/2007). In definitiva l'Intimazione oggi opposta deve essere annullata per la mancata prova sulla regolare notifica dell'atto presupposto e per lo spirare dei termini di prescrizione del credito preteso.
Si ritene, infine, che sussistono giusti motivi, per compensare le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, accoglie il ricorso. Compensa le spese di giudizio
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 6, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
ALTOMARE GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6572/2024 depositato il 09/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 Societa' A Responsabilita' Limitata - P.IVA_1 Difensore_1 CF_Difensore_1Difeso da - Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Cosenza Difensore_2 CF_Difensore_2Difeso da - ed elettivamente domiciliato presso Comune Di Comune Di Cosenza
IP Spa - 01973900838 Difensore_3 CF_Difensore_3Difeso da - Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202470732272312153253000 TARI 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 52/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti Resistente: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 Difensore_1Il l.r.p.t. della srl, difeso dall'avv. , con ricorso depositato a questa CGT il 9/10/2024, si oppone all'Intimazione ad Adempiere n. 202470732272312153253° dell'11/7/2024, notificata da IP PA (concessionaria) per conto del Comune di Cosenza, con richiesta di tot. € 2.383,49 per il mancato pagamento della TA.RI. 2014; somma che, per come precisato nell'atto opposto, era già stata richiesta con l'Avviso di Accertamento Esecutivo not. il 24/3/2021.
Nel ricorso viene eccepita l'avvenuta notifica/ricezione dell'Avviso di Accertamento, posto a base della Intimazione oggi opposta, nonché l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito preteso.
Il l.r. del Comune di Cosenza, nel costituirsi in giudizio con atto del 17/10/2024, evidenzia il difetto di legittimazione passiva dello stesso Ente, che, di fatto, ha conferito alla concessionaria l'incarico sia per l'accertamento che per la riscossione delle sue Entrate patrimoniali. In ogni caso, deduce, fra l'altro, l'avvenuta emissione e notifica (per compiuta giacenza, in data 26/4/2021) del presupposto Avviso di Accertamento, non opposto, con esclusione, quindi, dello spirare di qualsiasi termine di prescrizione.
IP PA (concessionaria), difesa dall'avv. Difensore_3, con controdeduzioni del 28/12/2025, sostiene l'inammissibilità “nel merito” del ricorso per l'avvenuta notifica dell'Avviso presupposto, ormai esecutivo. Contesta, poi, l'eccezione di avvenuta prescrizione, perché, anche a suo parere, infondata.
Il difensore della parte ricorrente, con “memorie scritte per l'odierna Camera di Consiglio” depositate il 27/11/2025, contesta la prova relativa alla notifica del prodromico Avviso, in quanto mai perfezionatasi per l'incertezza sull'indirizzo del destinatario-ricorrente. Insiste, quindi, sull'accoglimento delle eccezioni di cui al ricorso.
Alla odierna udienza in camera di consiglio, la controversia viene discussa e decisa, come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
E' opportuno premettere che, alla luce delle argomentazioni offerte dalle parti in causa e dalle prove depositate, l'esito della vicenda de qua è, in buona sostanza, strettamente legato alla legittimità della notifica/ricezione dell'Avviso di Accertamento Esecutivo, presupposto all'atto oggi opposto. Su questo punto, a parere di questo giudicante, le ragioni della parte ricorrente eccepite nelle “memorie” del 27/11/2025, appaiono fondate e condivisibili. In verità, la parte ricorrente ha, in buona sostanza, contestata l'avvenuta notifica dell'atto presupposto, in quanto il relativo plico risulta, genericamente, indirizzato alla Indirizzo_1, mentre a Cosenza (per come in atti provato) Indirizzo_2 esiste sia la (dove al n. Num_1 è la sede della società ricorrente) sia la Indirizzo_3 (del tutto estranea alla soc. ricorrente).
Ciò posto, dagli atti in causa, risultando la notifica del prodromico Avviso avvenuta per “compiuta giacenza”, non è dato, di fatto, capire e conoscere a quale dei due indirizzi, l'addetto alla notifica de qua avrebbe riscontrata l'assenza del destinatario per legittimare, poi, il ricorso alla procedura ex art. 140 c.p.c.. La stessa copia dell'A/R della racc, in atti depositata, è poco chiara, incompleta e del tutto insufficiente a sanare quanto ex adversus contestato. Su questo stesso punto, la stessa concessionaria -anche se costituitasi in giudizio successivamente al deposito delle memorie della parte ricorrente con la eccepita “inesistenza” della notifica dell'avviso prodromico- nulla, invece, controdeduce. Alla luce degli elementi e delle prove fornite a questo giudicante, quindi, la notifica dell'Avviso prodromico de qua, stante anche le puntuali e provate contestazioni della parte ricorrente, non può essere ritenuta regolare. Ne consegue che la mancata regolare notifica dell'atto presupposto (così come anche eccepita e denunciata dalla soc. ricorrente), comporta, unitamente allo spirare dei termini di prescrizione del tributo richiesto (cinque anni), anche l'annullamento dell'atto successivo di riscossione. In verità, la prova dell'avvenuta notifica dell'atto prodromico presupposto, su cui si fonda anche la richiesta di pagamento coattivo dei crediti vantati, è presupposto imprescindibile per legittimare la successiva fase della riscossione-escussione forzata del credito stesso. In tale senso è l'orientamento consolidato della prevalente giurisprudenza: “l'omessa notifica di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto successivo” (cass 1532/2012 e cass. ss.uu. n. 16412/2007). In definitiva l'Intimazione oggi opposta deve essere annullata per la mancata prova sulla regolare notifica dell'atto presupposto e per lo spirare dei termini di prescrizione del credito preteso.
Si ritene, infine, che sussistono giusti motivi, per compensare le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, accoglie il ricorso. Compensa le spese di giudizio