Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VI, sentenza 02/02/2026, n. 698
CGT1
Sentenza 2 febbraio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Mancata notifica dell'atto presupposto

    La Corte ha ritenuto che la notifica dell'atto presupposto non sia stata regolare, poiché non è stato possibile accertare a quale dei due possibili indirizzi fosse stata effettuata e la documentazione fornita era insufficiente. Di conseguenza, l'intimazione è annullata.

  • Accolto
    Prescrizione del credito

    La Corte ha ritenuto che, unitamente alla mancata notifica dell'atto presupposto, anche lo spirare dei termini di prescrizione del tributo richiesto comporta l'annullamento dell'atto di riscossione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VI, sentenza 02/02/2026, n. 698
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza
    Numero : 698
    Data del deposito : 2 febbraio 2026

    Testo completo