Art. 6.
Potranno essere collocati in aspettativa per riduzione di quadri ufficiali che, alla data del presente decreto, abbiano 13 anni di servizio, computate le campagne di guerra, ma non meno di 10 anni di effettivo servizio prestato e che non siano stati definitivamente esclusi dall'avanzamento ne' siano stati dichiarati non idonei agli uffici del proprio grado.
I collocamenti in tale posizione avranno luogo a domanda che dovra' essere presentata non oltre il 60° giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Sull'accoglimento delle domande decide il Ministro per le finanze con provvedimento non motivato, contro il quale non e' ammesso alcun gravame ne' in via amministrativa ne' in via giudiziaria.
Potranno essere collocati in aspettativa per riduzione di quadri ufficiali che, alla data del presente decreto, abbiano 13 anni di servizio, computate le campagne di guerra, ma non meno di 10 anni di effettivo servizio prestato e che non siano stati definitivamente esclusi dall'avanzamento ne' siano stati dichiarati non idonei agli uffici del proprio grado.
I collocamenti in tale posizione avranno luogo a domanda che dovra' essere presentata non oltre il 60° giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Sull'accoglimento delle domande decide il Ministro per le finanze con provvedimento non motivato, contro il quale non e' ammesso alcun gravame ne' in via amministrativa ne' in via giudiziaria.