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Sentenza 4 settembre 2025
Sentenza 4 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 04/09/2025, n. 1155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1155 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI RAGUSA
GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, nella persona del G.L. designato, dott. Antonietta Donzella;
esaminati gli atti del giudizio, chiamato per la discussione all'udienza cartolare dell'11.06.2025; lette le note depositate dalle parti nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1771/2022 R.G., avente ad oggetto “opposizione a ordinanza ingiunzione”;
promossa da:
nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...] n. 21, C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Picci del Foro di C.F._1
Ragusa, giusta procura in atti;
OPPONENTE contro:
(C.F. ), sede Controparte_1 P.IVA_1 provinciale di Ragusa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Manlio Galeano, giusta procura in atti;
OPPOSTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 03.08.2022 ha proposto tempestiva opposizione Parte_1 avverso l'ordinanza-ingiunzione n. OI-000226870 notificatagli il 19.07.2022 - a mezzo della quale l' gli aveva ingiunto il pagamento dell'importo sanzionatorio di € 18.500,00, oltre spese, per CP_2 la violazione dell'art. 2, comma 1 bis, D.L. n. 463/1983, in ragione dell'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali dovute per l'anno 2011, come da accertamento prot. n.
.6500.09/08/2017.0115832 del 19.08.2017 -, della quale ha eccepito l'illegittimità e invocato CP_2 l'annullamento per i seguenti motivi:
1- prescrizione dei crediti contributivi oggetto del sanzionato illecito;
2- omessa notifica dell'atto di accertamento presupposto;
3- omessa motivazione in ordine agli impiegati criteri di liquidazione dell'esosa sanzione irrogata. Costituitosi in lite, l' ha invocato il rigetto dell'opposizione, siccome infondata, attesa la CP_2 rituale notificazione del verbale di accertamento sotteso all'O.I. opposta, la reiterata interruzione del quinquennio prescrizionale e la corretta determinazione dell'irrogata sanzione, rappresentando tuttavia di avere medio tempore riesaminato la posizione dell'opponente, all'esito della modifica dei limiti edittali della sanzione disposta dall'art. 23 D.L. n. 48/2023, e conseguentemente rideterminato l'irrogata sanzione in € 1.979,97, rappresentandone la estinguibilità, ex art. 9, comma 5, D.Lvo n. 8/2016 n. 8, con il pagamento in misura ridotta, pari alla metà dei riliquidati importi, oltre alle spese di notifica del provvedimento opposto, nel termine di sessanta giorni dalla data della prima udienza ovvero della prima udienza di trattazione del giudizio. Disposto rinvio onde acquisire le conseguenti determinazioni dell'opponente e ultimata la trattazione in difetto di pagamento delle riliquidate sanzioni, la causa viene quindi oggi decisa con motivazione contestuale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza cartolare dell'11.06.2025.
***
Premesse la rituale notificazione dell'accertamento prot. n. .6500.09/08/2017.0115832, CP_2 eseguita a mezzo posta, presso la dichiarata residenza dell'opponente, il 19.08.2017 (cfr. verbale e avviso di ricevimento in atti), e l'omessa contestazione delle ivi esposte omissioni contributive (DMAG 3/2010 e 4/2010), deve intanto ritenersi l'infondatezza del secondo motivo di opposizione, attesa la corretta osservanza della sequenza procedimentale di legge. Merita nondimeno accoglimento la formulata eccezione di prescrizione, l'ultimo atto interruttivo della pretesa contributiva anteriore alla notifica del richiamato verbale di accertamento e documentato dall' essendo l'AVA n. 59720112000269879000 notificato all'opponente il CP_1
07.10.2011, risalente ad oltre cinque anni prima. Attesa per quanto sopra l'estinzione del credito alla data della notifica dell'accertamento sotteso all'O.I. opposta, il provvedimento sanzionatorio va annullato, con conseguente condanna dell' al pagamento delle spese di lite, nella misura liquidata in dispositivo avuto riguardo CP_1 al valore del riliquidato importo sanzionatorio e all'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 1771/2022 R.G.; annulla l'ordinanza ingiunzione n. OI-000226870 e condanna l' al pagamento, in favore CP_2 dell'opponente delle spese di lite, che liquida in complessivi € 1.843,00, di Parte_1 cui € 43,00 per esborsi ed € 1.800,00 per compensi difensivi, oltre rimborso spese generali, IVA e C.p.a. come per legge. Così deciso in Ragusa il 04.09.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonietta Donzella
GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, nella persona del G.L. designato, dott. Antonietta Donzella;
esaminati gli atti del giudizio, chiamato per la discussione all'udienza cartolare dell'11.06.2025; lette le note depositate dalle parti nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1771/2022 R.G., avente ad oggetto “opposizione a ordinanza ingiunzione”;
promossa da:
nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...] n. 21, C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Picci del Foro di C.F._1
Ragusa, giusta procura in atti;
OPPONENTE contro:
(C.F. ), sede Controparte_1 P.IVA_1 provinciale di Ragusa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Manlio Galeano, giusta procura in atti;
OPPOSTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 03.08.2022 ha proposto tempestiva opposizione Parte_1 avverso l'ordinanza-ingiunzione n. OI-000226870 notificatagli il 19.07.2022 - a mezzo della quale l' gli aveva ingiunto il pagamento dell'importo sanzionatorio di € 18.500,00, oltre spese, per CP_2 la violazione dell'art. 2, comma 1 bis, D.L. n. 463/1983, in ragione dell'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali dovute per l'anno 2011, come da accertamento prot. n.
.6500.09/08/2017.0115832 del 19.08.2017 -, della quale ha eccepito l'illegittimità e invocato CP_2 l'annullamento per i seguenti motivi:
1- prescrizione dei crediti contributivi oggetto del sanzionato illecito;
2- omessa notifica dell'atto di accertamento presupposto;
3- omessa motivazione in ordine agli impiegati criteri di liquidazione dell'esosa sanzione irrogata. Costituitosi in lite, l' ha invocato il rigetto dell'opposizione, siccome infondata, attesa la CP_2 rituale notificazione del verbale di accertamento sotteso all'O.I. opposta, la reiterata interruzione del quinquennio prescrizionale e la corretta determinazione dell'irrogata sanzione, rappresentando tuttavia di avere medio tempore riesaminato la posizione dell'opponente, all'esito della modifica dei limiti edittali della sanzione disposta dall'art. 23 D.L. n. 48/2023, e conseguentemente rideterminato l'irrogata sanzione in € 1.979,97, rappresentandone la estinguibilità, ex art. 9, comma 5, D.Lvo n. 8/2016 n. 8, con il pagamento in misura ridotta, pari alla metà dei riliquidati importi, oltre alle spese di notifica del provvedimento opposto, nel termine di sessanta giorni dalla data della prima udienza ovvero della prima udienza di trattazione del giudizio. Disposto rinvio onde acquisire le conseguenti determinazioni dell'opponente e ultimata la trattazione in difetto di pagamento delle riliquidate sanzioni, la causa viene quindi oggi decisa con motivazione contestuale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza cartolare dell'11.06.2025.
***
Premesse la rituale notificazione dell'accertamento prot. n. .6500.09/08/2017.0115832, CP_2 eseguita a mezzo posta, presso la dichiarata residenza dell'opponente, il 19.08.2017 (cfr. verbale e avviso di ricevimento in atti), e l'omessa contestazione delle ivi esposte omissioni contributive (DMAG 3/2010 e 4/2010), deve intanto ritenersi l'infondatezza del secondo motivo di opposizione, attesa la corretta osservanza della sequenza procedimentale di legge. Merita nondimeno accoglimento la formulata eccezione di prescrizione, l'ultimo atto interruttivo della pretesa contributiva anteriore alla notifica del richiamato verbale di accertamento e documentato dall' essendo l'AVA n. 59720112000269879000 notificato all'opponente il CP_1
07.10.2011, risalente ad oltre cinque anni prima. Attesa per quanto sopra l'estinzione del credito alla data della notifica dell'accertamento sotteso all'O.I. opposta, il provvedimento sanzionatorio va annullato, con conseguente condanna dell' al pagamento delle spese di lite, nella misura liquidata in dispositivo avuto riguardo CP_1 al valore del riliquidato importo sanzionatorio e all'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 1771/2022 R.G.; annulla l'ordinanza ingiunzione n. OI-000226870 e condanna l' al pagamento, in favore CP_2 dell'opponente delle spese di lite, che liquida in complessivi € 1.843,00, di Parte_1 cui € 43,00 per esborsi ed € 1.800,00 per compensi difensivi, oltre rimborso spese generali, IVA e C.p.a. come per legge. Così deciso in Ragusa il 04.09.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonietta Donzella