CGT2
Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. V, sentenza 06/02/2026, n. 1075 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1075 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1075/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 5, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
FRANCOLA TOMMASO, Giudice monocratico per ottemperanza in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello per ottemperanza R.G.A. n. 1578/2024 depositato il 28/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Relativo a:
- sentenza n. 5024/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Regionale SICILIA sez. 5 e pubblicata il
20/08/2019
Atti impositivi: - DINIEGO RIMBORSO IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2275/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: SS
Resistente: Il rappresentante dell'Ufficio chiede dichiararsi estinto il giudizio per cessata materia del contendere, atteso che lo stesso ricorrente Ricorrente_1 ha comunicato di avere ricevuto integralmente il rimborso richiesto. Chiede, altresi, la compensazione delle spese del giudizio di legittimità e di quello di ottemperanza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 5024/05/2019 la C.T.R. della Sicilia riconosceva il diritto dei coniugi Ric._1 – Ric._2 al rimborso del 90% delle imposte pagate nel triennio 1990 – 1992, ammontante ad € 21.637,00 oltre interessi, in applicazione dei benefici disposti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 13/12/1990. Poiché l'Agenzia delle Entrate si limitava a pagare la somma di € 3.191,71, peraltro alla sola Ric._2, i coniugi Ric._1 – Ric._2, dopo il passaggio in giudicato della suddetta sentenza e la formale messa in mora, proponevano ricorso per l'esecuzione del giudicato, ai sensi dell'art. 70 D.L.vo 546/92, lamentando l'inottemperanza dell'Agenzia delle Entrate.
La C.T.R. della Sicilia, in composizione monocratica, accogliendo il ricorso, dichiarava il diritto dei coniugi Ric._1 – Ric._2 al rimborso di € 18.445,29, pari alla differenza fra quanto dovuto e l'importo già versato dall'Agenzia e nominava un commissario ad acta per gli adempimenti sostitutivi.
Avverso tale sentenza l'Agenzia delle Entrate proponeva ricorso innanzi alla Suprema Corte di
Cassazione con un unico motivo di doglianza.
Con ordinanza n. 4663/2023, depositata in cancelleria il 20/11/2023, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso proposto dall'Ufficio e ha rinviato alla Corte di secondo grado enunciando il seguente principio di diritto: “(...) il giudice dell'ottemperanza, adito dal contribuente per l'esecuzione del giudicato scaturente da decisione ricognitiva del diritto al rimborso d'imposte per effetto di benefici fiscali accordati in conseguenza di eventi calamitosi, deve accertare la disponibilità degli appositi fondi stanziati e, in caso di verificata incapienza, deve attivare, con determinazioni specifiche anche tramite la nomina di un commissario ad acta, le procedure particolari previste dalla normativa di contabilità pubblica per dare completa esecuzione alla decisione del giudice di merito, compresa l'emissione dello speciale ordine di pagamento in conto sospeso (...).” I coniugi Ric._1 – Ric._2 hanno riassunto il giudizio di ottemperanza, chiedendo a questa Corte di Giustizia Tributaria, accertata l'insufficienza di quanto già rimborsato agli interessati dall'Agenzia delle
Entrate, di porre in essere i provvedimenti utili e confacenti al soddisfacimento dei diritti patrimoniali dei ricorrenti. In primo luogo la Corte dovrà assicurare loro il pagamento della quota riconosciuta direttamente dalla legge, pari alla metà della somma rimborsabile, mentre, per la restata parte, ove risultasse esaurito l'apposito stanziamento, dovrà procedere con gli strumenti indicati dalla Suprema Corte;
col favore delle spese anche in relazione al giudizio di Cassazione.
Costituitasi in giudizio l'Agenzia delle Entrate ha contestato l'assunto secondo cui sarebbe effettuabile ad opera dello stesso giudice dell'ottemperanza, o per esso dal nominato commissario ad acta,
l'emanazione dello speciale ordine di pagamento in conto sospeso di cui all'art. 14, comma 2, del decreto legge 31/12/1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28/12/1997, n. 30, al fine di dare piena esecuzione alla decisione del giudice di merito. L'Ufficio, infatti, rileva che nella fattispecie in esame la limitazione delle risorse finanziarie non è determinata da assenza di disponibilità nel pertinente capitolo di spesa, che è il medesimo utilizzato per il rimborso delle imposte sui redditi e i relativi interessi, ma da una precisa volontà normativa di fissare un tetto massimo alle somme erogabili. Pertanto, l'Ufficio ha chiesto il rigetto del ricorso per ottemperanza.
Con memoria depositata il 26.09.2025 il difensore dei ricorrenti in riassunzione ha comunicato che
Ricorrente_2 ha ricevuto sia l'acconto che il saldo del 90% delle imposte pagate negli anni 1990 - 1991 - 1992 per cui è cessato l'interesse della predetta al ricorso. Invece, Ricorrente_1, a differenza della moglie, non ha ricevuto alcuna somma dall'Ufficio né a titolo di acconto né, tanto meno, a saldo di quanto a lui spettante.
All'udienza del 6.10.2025 la Corte ha disposto un rinvio della trattazione per consentire all'Ufficio di procedere al rimborso di quanto dovuto a Ricorrente_1. Con memoria depositata il 10.12.2025 l'Agenzia delle Entrate ha depositato interrogazione esiti rimborsi da cui si evince il riconoscimento dell'importo richiesto da Ricorrente_1 per un totale di euro 15.254,36 riferiti agli anni d'imposta 1990, 1991 e 1992; pertanto, chiede che sia dichiarata cessata la materia del contendere per l'integrale soddisfacimento delle richieste di controparte;
con compensazione delle spese di lite.
All'udienza dell'11 dicembre 2025 il rappresentante dell'Ufficio ha chiesto dichiararsi estinto il giudizio per cessata materia del contendere, atteso che lo stesso ricorrente Ricorrente_1 ha comunicato di avere ricevuto integralmente il rimborso richiesto, con la compensazione delle spese del giudizio di legittimità e di quello di ottemperanza;
indi, la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Avendo l'Agenzia delle Entrate provveduto nelle more del giudizio di ottemperanza al pagamento integrale delle somme spettanti a Ricorrente_1 e a Ricorrente_2 in forza della sentenza di questa Corte di Giustizia Tributaria n. 5024/05/2019, il procedimento deve essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
Applicando il principio della soccombenza virtuale l'Agenzia delle Entrate va condannata alla rifusione delle spese sostenute dai coniugi Ric._1 - Ric._2 per ottenere l'esecuzione integrale della sentenza n. 5024/05/2019.
Applicando i valori minimi tabellari per la non complessità delle questioni giuridiche esaminate, le spese del giudizio di cassazione vengono liquidate in euro 1.467,50 e le spese del giudizio di ottemperanza in euro 1.212,50, oltre gli oneri accessori previsti dalla legge.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione 5, dichiara estinto il giudizio di ottemperanza proposto da Ricorrente_1 e Ricorrente_2. Condanna l'Agenzia delle Entrate alla rifusione delle spese processuali sostenute dai ricorrenti, che liquida in euro 1.467,50 per il giudizio di cassazione e in euro 1.212,50 per il giudizio di ottemperanza, oltre gli oneri accessori di legge. Così deciso nella camera di consiglio dell'11.12.2025. Il Giudice Unico dr. Tommaso Francola
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 5, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
FRANCOLA TOMMASO, Giudice monocratico per ottemperanza in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello per ottemperanza R.G.A. n. 1578/2024 depositato il 28/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Relativo a:
- sentenza n. 5024/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Regionale SICILIA sez. 5 e pubblicata il
20/08/2019
Atti impositivi: - DINIEGO RIMBORSO IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2275/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: SS
Resistente: Il rappresentante dell'Ufficio chiede dichiararsi estinto il giudizio per cessata materia del contendere, atteso che lo stesso ricorrente Ricorrente_1 ha comunicato di avere ricevuto integralmente il rimborso richiesto. Chiede, altresi, la compensazione delle spese del giudizio di legittimità e di quello di ottemperanza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 5024/05/2019 la C.T.R. della Sicilia riconosceva il diritto dei coniugi Ric._1 – Ric._2 al rimborso del 90% delle imposte pagate nel triennio 1990 – 1992, ammontante ad € 21.637,00 oltre interessi, in applicazione dei benefici disposti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 13/12/1990. Poiché l'Agenzia delle Entrate si limitava a pagare la somma di € 3.191,71, peraltro alla sola Ric._2, i coniugi Ric._1 – Ric._2, dopo il passaggio in giudicato della suddetta sentenza e la formale messa in mora, proponevano ricorso per l'esecuzione del giudicato, ai sensi dell'art. 70 D.L.vo 546/92, lamentando l'inottemperanza dell'Agenzia delle Entrate.
La C.T.R. della Sicilia, in composizione monocratica, accogliendo il ricorso, dichiarava il diritto dei coniugi Ric._1 – Ric._2 al rimborso di € 18.445,29, pari alla differenza fra quanto dovuto e l'importo già versato dall'Agenzia e nominava un commissario ad acta per gli adempimenti sostitutivi.
Avverso tale sentenza l'Agenzia delle Entrate proponeva ricorso innanzi alla Suprema Corte di
Cassazione con un unico motivo di doglianza.
Con ordinanza n. 4663/2023, depositata in cancelleria il 20/11/2023, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso proposto dall'Ufficio e ha rinviato alla Corte di secondo grado enunciando il seguente principio di diritto: “(...) il giudice dell'ottemperanza, adito dal contribuente per l'esecuzione del giudicato scaturente da decisione ricognitiva del diritto al rimborso d'imposte per effetto di benefici fiscali accordati in conseguenza di eventi calamitosi, deve accertare la disponibilità degli appositi fondi stanziati e, in caso di verificata incapienza, deve attivare, con determinazioni specifiche anche tramite la nomina di un commissario ad acta, le procedure particolari previste dalla normativa di contabilità pubblica per dare completa esecuzione alla decisione del giudice di merito, compresa l'emissione dello speciale ordine di pagamento in conto sospeso (...).” I coniugi Ric._1 – Ric._2 hanno riassunto il giudizio di ottemperanza, chiedendo a questa Corte di Giustizia Tributaria, accertata l'insufficienza di quanto già rimborsato agli interessati dall'Agenzia delle
Entrate, di porre in essere i provvedimenti utili e confacenti al soddisfacimento dei diritti patrimoniali dei ricorrenti. In primo luogo la Corte dovrà assicurare loro il pagamento della quota riconosciuta direttamente dalla legge, pari alla metà della somma rimborsabile, mentre, per la restata parte, ove risultasse esaurito l'apposito stanziamento, dovrà procedere con gli strumenti indicati dalla Suprema Corte;
col favore delle spese anche in relazione al giudizio di Cassazione.
Costituitasi in giudizio l'Agenzia delle Entrate ha contestato l'assunto secondo cui sarebbe effettuabile ad opera dello stesso giudice dell'ottemperanza, o per esso dal nominato commissario ad acta,
l'emanazione dello speciale ordine di pagamento in conto sospeso di cui all'art. 14, comma 2, del decreto legge 31/12/1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28/12/1997, n. 30, al fine di dare piena esecuzione alla decisione del giudice di merito. L'Ufficio, infatti, rileva che nella fattispecie in esame la limitazione delle risorse finanziarie non è determinata da assenza di disponibilità nel pertinente capitolo di spesa, che è il medesimo utilizzato per il rimborso delle imposte sui redditi e i relativi interessi, ma da una precisa volontà normativa di fissare un tetto massimo alle somme erogabili. Pertanto, l'Ufficio ha chiesto il rigetto del ricorso per ottemperanza.
Con memoria depositata il 26.09.2025 il difensore dei ricorrenti in riassunzione ha comunicato che
Ricorrente_2 ha ricevuto sia l'acconto che il saldo del 90% delle imposte pagate negli anni 1990 - 1991 - 1992 per cui è cessato l'interesse della predetta al ricorso. Invece, Ricorrente_1, a differenza della moglie, non ha ricevuto alcuna somma dall'Ufficio né a titolo di acconto né, tanto meno, a saldo di quanto a lui spettante.
All'udienza del 6.10.2025 la Corte ha disposto un rinvio della trattazione per consentire all'Ufficio di procedere al rimborso di quanto dovuto a Ricorrente_1. Con memoria depositata il 10.12.2025 l'Agenzia delle Entrate ha depositato interrogazione esiti rimborsi da cui si evince il riconoscimento dell'importo richiesto da Ricorrente_1 per un totale di euro 15.254,36 riferiti agli anni d'imposta 1990, 1991 e 1992; pertanto, chiede che sia dichiarata cessata la materia del contendere per l'integrale soddisfacimento delle richieste di controparte;
con compensazione delle spese di lite.
All'udienza dell'11 dicembre 2025 il rappresentante dell'Ufficio ha chiesto dichiararsi estinto il giudizio per cessata materia del contendere, atteso che lo stesso ricorrente Ricorrente_1 ha comunicato di avere ricevuto integralmente il rimborso richiesto, con la compensazione delle spese del giudizio di legittimità e di quello di ottemperanza;
indi, la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Avendo l'Agenzia delle Entrate provveduto nelle more del giudizio di ottemperanza al pagamento integrale delle somme spettanti a Ricorrente_1 e a Ricorrente_2 in forza della sentenza di questa Corte di Giustizia Tributaria n. 5024/05/2019, il procedimento deve essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
Applicando il principio della soccombenza virtuale l'Agenzia delle Entrate va condannata alla rifusione delle spese sostenute dai coniugi Ric._1 - Ric._2 per ottenere l'esecuzione integrale della sentenza n. 5024/05/2019.
Applicando i valori minimi tabellari per la non complessità delle questioni giuridiche esaminate, le spese del giudizio di cassazione vengono liquidate in euro 1.467,50 e le spese del giudizio di ottemperanza in euro 1.212,50, oltre gli oneri accessori previsti dalla legge.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione 5, dichiara estinto il giudizio di ottemperanza proposto da Ricorrente_1 e Ricorrente_2. Condanna l'Agenzia delle Entrate alla rifusione delle spese processuali sostenute dai ricorrenti, che liquida in euro 1.467,50 per il giudizio di cassazione e in euro 1.212,50 per il giudizio di ottemperanza, oltre gli oneri accessori di legge. Così deciso nella camera di consiglio dell'11.12.2025. Il Giudice Unico dr. Tommaso Francola