Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. I, sentenza 03/02/2026, n. 1218
CGT2
Sentenza 3 febbraio 2026

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  • Accolto
    Errata applicazione delle norme in tema di regolamentazione delle spese

    La Corte di secondo grado ha ritenuto che la compensazione delle spese disposta dal giudice di primo grado fosse immotivata e non basata su gravi ed eccezionali ragioni, come richiesto dalla normativa ratione temporis applicabile. Pertanto, l'appello è stato accolto e le parti appellate sono state condannate in solido al pagamento delle spese processuali del primo grado, con liquidazione specifica, e al pagamento delle spese del secondo grado in base alla soccombenza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. I, sentenza 03/02/2026, n. 1218
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
    Numero : 1218
    Data del deposito : 3 febbraio 2026

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