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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. I, sentenza 03/02/2026, n. 1218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1218 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1218/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 1, riunita in udienza il
02/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
D'ORIANO IL, TO
DI LORENZO FABIO, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2860/2025 depositato il 15/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di AN - Piazza Municipio N. 1 80022 AN NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Società_2 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 13079/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
10 e pubblicata il 20/09/2024
Atti impositivi: - SPESE DI LITE SPESE DI LITE
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 7338/2025 depositato il
05/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato a mezzo PEC in data 19-3-2025, Ricorrente_1 proponeva appello avverso la sentenza n. 13079/2024 pronunciata dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, Sez. 10, depositata in data 20/09/2024, non notificata, che aveva accolto il ricorso promosso dallo stesso avverso il Comune di
AN, avente ad oggetto l'avviso di accertamento n. 3194 del 25/10/2023, relativo alla TARI 2018 per la complessiva somma di € 534,00, notificato in data 12/12/2023.
La Corte di primo grado aveva accolto l'eccezione di difetto di legittimazione attiva, risultando dagli atti che per l'annualità di riferimento il contribuente non aveva la residenza nell'immobile oggetto di tassazione, ma compensato le spese di lite alla luce della ”natura e l'entità della lite”.
L'appellante lamentava una errata applicazione delle norme in tema di regolamentazione delle spese, tenuto conto della mancata applicazione del principio della soccombenza a fronte di una compensazione che era stata disposta con motivazione insufficiente;
chiedeva pertanto che, previa riforma dell'impugnata sentenza, la parte appellata venisse condannata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
La Società_2 s.r.l., già intervenuta volontariamente nel giudizio di I grado, quale concessionaria del Comune di AN, chiedeva il rigetto dell'appello, e la conferma della sentenza impugnata, mentre il Comune di
AN restava contumace;
l'appellante depositava memoria.
Fissata l'udienza di trattazione, all'esito della camera di consiglio, la Corte assumeva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello merita accoglimento.
L'art. 92 c.p.c., per la parte relativa alla compensazione delle spese, ha subito negli ultimi anni numerose modifiche, dalla portata sempre più restrittiva, finalizzate a rendere la compensazione come un evento eccezionale rispetto alla fisiologia del principio della soccombenza.
Con la modifica introdotta dalla l. 18 giugno 2009, n. 69, applicabile ai giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore avvenuta il 4-7-2009 ai sensi dell'art. 58, comma 1, della stessa legge, si è avuta al secondo comma dell'art. 92 c.p.c. la sostituzione dei "giusti motivi" della precedente formulazione con le "gravi ed eccezionali ragioni", da indicarsi esplicitamente in motivazione.
Il comma è stato nuovamente riformato ad opera del d.l. 12 settembre 2014, n. 132, conv. con modif., dalla legge 10 novembre 2014, n. 162 che recita “Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero.”
A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 19 aprile 2018, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 92, secondo comma, del Codice di procedura civile “nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”, va ritenuto che il giudice civile, in caso di soccombenza totale di una parte, può compensare le spese di giudizio, parzialmente o per intero, non solo nelle ipotesi di “assoluta novità della questione trattata” o di “mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti” ma anche quando sussistono “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”.
Gli effetti della pronuncia di illegittimità costituzionale retroagiscono fino al momento dell'introduzione nell'ordinamento della norma dichiarata illegittima;
come già affermato dalla Suprema Corte nel caso in cui venga denunciata la “la violazione dell'art. 92, comma 2, c.p.c., come modificato dal d.l. n. 132 del 2014, convertito in l. n. 162 del 2014, norma dichiarata incostituzionale con sentenza n. 77 del 2018 (nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe e gravi ragioni), la valutazione della fondatezza o meno del ricorso deve farsi con riferimento alla situazione normativa determinata dalla pronuncia di incostituzionalità, essendo irrilevante che la decisione impugnata o la stessa proposizione del ricorso siano anteriori alla pronuncia del giudice delle leggi, atteso che gli effetti della dichiarazione di incostituzionalità di una norma retroagiscono alla data di introduzione nell'ordinamento del testo di legge dichiarato costituzionalmente illegittimo.”( Vedi
Cass. n. 4360 del 2019)
Secondo l'attuale quadro normativo quindi “Ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c. “( vedi Cass. n. 4696 del 2019).
Va poi ulteriormente precisato che l'art. 15 comma 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, così come modificato dall'art. 9 comma 1 lett. f) del d.lgs. n.156 del 2015, ha introdotto per il giudizio tributario una disciplina della compensazione delle spese di giudizio autonoma rispetto a quella dettata per il processo civile (prima vi era un testuale rinvio all'art. 92 comma 2 c.p.c.). In particolare, il (nuovo) comma 2 del citato art. 15 stabilisce che “Le spese di giudizio possono essere compensate in tutto o in parte dalla commissione tributaria soltanto in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate”.
Trovano, invece, applicazione ai giudizi instaurati «in primo e in secondo grado, nonché in Cassazione» a decorrere dal 04/01/2024, e quindi al presente giudizio, le modifiche apportate all'art. 15, comma 2, d.lgs.
n. 546 del 1992 ad opera dell'art. 1, comma 1, lett. e), n. 1) d.lgs. 30 dicembre 2023, n. 220, che nella versione vigente recita : «Le spese del giudizio sono compensate, in tutto o in parte, in caso di soccombenza reciproca e quando ricorrono gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate ovvero quando la parte è risultata vittoriosa sulla base di documenti decisivi che la stessa ha prodotto solo nel grado di giudizio».
Tanto premesso, va ritenuto che la Corte di I grado non abbia fatto corretta applicazione dei principi del governo delle spese, ratione temporis applicabili, in quanto non ha evidenziato in motivazione nessuna grave ed eccezionale ragione o una delle altre ipotesi normativamente previste che potessero giustificare una compensazione delle spese, limitandosi ad un generico riferimento alla natura della lite, che in sé non presentava invece alcuna specificità o difficoltà, trattandosi di una eccezione di difetto di legittimazione passiva, ed all'entità della stessa, che può incidere sul quantum della liquidazione delle spese ma non sul principio della soccombenza, avendo il contribuente impugnato un avviso di accertamento di pari importo che è risultato non dovuto.
Ritiene questa Corte che la natura e l'entità della lite oggetto di giudizio non possano costituire, in assenza di ulteriori elementi di valutazione, una grave ed eccezionale ragione di compensazione delle spese.
Per le suesposte considerazioni, l'appello merita accoglimento e in parziale riforma della sentenza impugnata va disposta la condanna delle parti costituite in solido al pagamento delle spese processuali del primo grado di giudizio che si liquidano come da dispositivo.
La condanna al pagamento delle spese del presente grado segue la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e per l'effetto condanna le parti appellate in solido al pagamento delle spese del giudizio che liquida per il primo grado in complessivi € 390,00, e per il secondo grado in Euro 290,00, oltre CU e accessori come per legge, con attribuzione;
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 1, riunita in udienza il
02/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
D'ORIANO IL, TO
DI LORENZO FABIO, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2860/2025 depositato il 15/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di AN - Piazza Municipio N. 1 80022 AN NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Società_2 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 13079/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
10 e pubblicata il 20/09/2024
Atti impositivi: - SPESE DI LITE SPESE DI LITE
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 7338/2025 depositato il
05/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato a mezzo PEC in data 19-3-2025, Ricorrente_1 proponeva appello avverso la sentenza n. 13079/2024 pronunciata dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, Sez. 10, depositata in data 20/09/2024, non notificata, che aveva accolto il ricorso promosso dallo stesso avverso il Comune di
AN, avente ad oggetto l'avviso di accertamento n. 3194 del 25/10/2023, relativo alla TARI 2018 per la complessiva somma di € 534,00, notificato in data 12/12/2023.
La Corte di primo grado aveva accolto l'eccezione di difetto di legittimazione attiva, risultando dagli atti che per l'annualità di riferimento il contribuente non aveva la residenza nell'immobile oggetto di tassazione, ma compensato le spese di lite alla luce della ”natura e l'entità della lite”.
L'appellante lamentava una errata applicazione delle norme in tema di regolamentazione delle spese, tenuto conto della mancata applicazione del principio della soccombenza a fronte di una compensazione che era stata disposta con motivazione insufficiente;
chiedeva pertanto che, previa riforma dell'impugnata sentenza, la parte appellata venisse condannata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
La Società_2 s.r.l., già intervenuta volontariamente nel giudizio di I grado, quale concessionaria del Comune di AN, chiedeva il rigetto dell'appello, e la conferma della sentenza impugnata, mentre il Comune di
AN restava contumace;
l'appellante depositava memoria.
Fissata l'udienza di trattazione, all'esito della camera di consiglio, la Corte assumeva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello merita accoglimento.
L'art. 92 c.p.c., per la parte relativa alla compensazione delle spese, ha subito negli ultimi anni numerose modifiche, dalla portata sempre più restrittiva, finalizzate a rendere la compensazione come un evento eccezionale rispetto alla fisiologia del principio della soccombenza.
Con la modifica introdotta dalla l. 18 giugno 2009, n. 69, applicabile ai giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore avvenuta il 4-7-2009 ai sensi dell'art. 58, comma 1, della stessa legge, si è avuta al secondo comma dell'art. 92 c.p.c. la sostituzione dei "giusti motivi" della precedente formulazione con le "gravi ed eccezionali ragioni", da indicarsi esplicitamente in motivazione.
Il comma è stato nuovamente riformato ad opera del d.l. 12 settembre 2014, n. 132, conv. con modif., dalla legge 10 novembre 2014, n. 162 che recita “Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero.”
A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 19 aprile 2018, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 92, secondo comma, del Codice di procedura civile “nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”, va ritenuto che il giudice civile, in caso di soccombenza totale di una parte, può compensare le spese di giudizio, parzialmente o per intero, non solo nelle ipotesi di “assoluta novità della questione trattata” o di “mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti” ma anche quando sussistono “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”.
Gli effetti della pronuncia di illegittimità costituzionale retroagiscono fino al momento dell'introduzione nell'ordinamento della norma dichiarata illegittima;
come già affermato dalla Suprema Corte nel caso in cui venga denunciata la “la violazione dell'art. 92, comma 2, c.p.c., come modificato dal d.l. n. 132 del 2014, convertito in l. n. 162 del 2014, norma dichiarata incostituzionale con sentenza n. 77 del 2018 (nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe e gravi ragioni), la valutazione della fondatezza o meno del ricorso deve farsi con riferimento alla situazione normativa determinata dalla pronuncia di incostituzionalità, essendo irrilevante che la decisione impugnata o la stessa proposizione del ricorso siano anteriori alla pronuncia del giudice delle leggi, atteso che gli effetti della dichiarazione di incostituzionalità di una norma retroagiscono alla data di introduzione nell'ordinamento del testo di legge dichiarato costituzionalmente illegittimo.”( Vedi
Cass. n. 4360 del 2019)
Secondo l'attuale quadro normativo quindi “Ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c. “( vedi Cass. n. 4696 del 2019).
Va poi ulteriormente precisato che l'art. 15 comma 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, così come modificato dall'art. 9 comma 1 lett. f) del d.lgs. n.156 del 2015, ha introdotto per il giudizio tributario una disciplina della compensazione delle spese di giudizio autonoma rispetto a quella dettata per il processo civile (prima vi era un testuale rinvio all'art. 92 comma 2 c.p.c.). In particolare, il (nuovo) comma 2 del citato art. 15 stabilisce che “Le spese di giudizio possono essere compensate in tutto o in parte dalla commissione tributaria soltanto in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate”.
Trovano, invece, applicazione ai giudizi instaurati «in primo e in secondo grado, nonché in Cassazione» a decorrere dal 04/01/2024, e quindi al presente giudizio, le modifiche apportate all'art. 15, comma 2, d.lgs.
n. 546 del 1992 ad opera dell'art. 1, comma 1, lett. e), n. 1) d.lgs. 30 dicembre 2023, n. 220, che nella versione vigente recita : «Le spese del giudizio sono compensate, in tutto o in parte, in caso di soccombenza reciproca e quando ricorrono gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate ovvero quando la parte è risultata vittoriosa sulla base di documenti decisivi che la stessa ha prodotto solo nel grado di giudizio».
Tanto premesso, va ritenuto che la Corte di I grado non abbia fatto corretta applicazione dei principi del governo delle spese, ratione temporis applicabili, in quanto non ha evidenziato in motivazione nessuna grave ed eccezionale ragione o una delle altre ipotesi normativamente previste che potessero giustificare una compensazione delle spese, limitandosi ad un generico riferimento alla natura della lite, che in sé non presentava invece alcuna specificità o difficoltà, trattandosi di una eccezione di difetto di legittimazione passiva, ed all'entità della stessa, che può incidere sul quantum della liquidazione delle spese ma non sul principio della soccombenza, avendo il contribuente impugnato un avviso di accertamento di pari importo che è risultato non dovuto.
Ritiene questa Corte che la natura e l'entità della lite oggetto di giudizio non possano costituire, in assenza di ulteriori elementi di valutazione, una grave ed eccezionale ragione di compensazione delle spese.
Per le suesposte considerazioni, l'appello merita accoglimento e in parziale riforma della sentenza impugnata va disposta la condanna delle parti costituite in solido al pagamento delle spese processuali del primo grado di giudizio che si liquidano come da dispositivo.
La condanna al pagamento delle spese del presente grado segue la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e per l'effetto condanna le parti appellate in solido al pagamento delle spese del giudizio che liquida per il primo grado in complessivi € 390,00, e per il secondo grado in Euro 290,00, oltre CU e accessori come per legge, con attribuzione;