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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. VII, sentenza 20/01/2026, n. 821 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 821 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 821/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 7, riunita in udienza il 18/09/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CIAMBELLINI MICHELE, Giudice monocratico in data 18/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6324/2025 depositato il 03/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via G. Grezar 14 00136 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via Guglielmo Oberdan 3 80133 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 071 2018 0050845439000 IRPEF-DETRAZIONI DI IMPOSTA 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 15163/2025 depositato il 18/09/2025
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso con pec del 10/03/2025, impugnando la cartella di pagamento n. 071 2018 0050845439000, notificato in data 27/01/2025 dall'Agenzia delle Entrate Riscossione
(di seguito, AdER), per il pagamento di somme dovute in relazione ad un ruolo iscritto dalla Direzione
Provinciale I di Napoli dell'Agenzia delle Entrate, ente creditore.
La cartella di pagamento n. 071 2018 0050845439000, notificata il 27/1/2025, riguarda l'IRPEF, per l'anno di imposta 2014, d'importo complessivo di € 6.711,99 a titolo di IRPEF sanzioni ed interessi, tale debito è scaturito in seguito ad un controllo, da parte di questo Ufficio, ex articolo 36ter dpr 600/73 eseguito sul modello UNICO/2015. La cartella indica il ruolo 2018/250797, emesso e reso esecutivo in data 21/06/2018 dall'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale I Napoli.
Si è costituita la DPINA rappresentando i motivi di difesa del proprio operato, rinviando per alla difesa dell'ADER le eccezioni circa il suo operato (decadenza della notifica della cartella). L'AdER si è costituita eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva.
All'udienza del 18.09.2025 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
In via preliminare, il contribuente eccepisce la decadenza del termine ex art. 25, comma 1 lett. b) DPR 602/73
(31 dicembre quarto anno successivo alla presentazione della dichiarazione) in relazione al ruolo, per complessivi € 6.510,79, ex art. 36-ter DPR 600/73 della dichiarazione dei redditi presentata il 24/09/2015 per l'anno di imposta 2014. La cartella indica il ruolo 2018/250797, emesso e reso esecutivo in data
21/06/2018 dall'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale I Napoli. Il termine di notifica era pertanto il
31/12/2019. La Direzione Provinciale aveva consegnato tempestivamente il ruolo in data 25/07/2018 (vedi allegata partita di ruolo), anche ai fini del termine di cui all'art. 19, comma 2 lett. a) DLGS 112/99. E' onere dell'Agente della Riscossione dimostrare che il Ricorrente ha ricevuto in notifica la cartella intimata, senza incorrere nella decadenza del termine ex art. 25, comma 1 lett. b) DPR 602/73.
Nulla ha prodotto in tal senso l'AdER, limitandosi ad eccepire, senza valide argomentazioni, il proprio difetto di legittimazione passiva.
I motivi di ricorso sono, quindi, fondati e le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato;
condanna la resistente A.d.E.R. al pagamento delle spese di giudizio in favore della controparte che si liquidano nella misura di € 450,00, oltre accessori di legge, se dovuti, con ordine di attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario, Difensore_1; compensa le spese nei confronti di Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale I Napoli.
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 7, riunita in udienza il 18/09/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CIAMBELLINI MICHELE, Giudice monocratico in data 18/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6324/2025 depositato il 03/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via G. Grezar 14 00136 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via Guglielmo Oberdan 3 80133 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 071 2018 0050845439000 IRPEF-DETRAZIONI DI IMPOSTA 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 15163/2025 depositato il 18/09/2025
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso con pec del 10/03/2025, impugnando la cartella di pagamento n. 071 2018 0050845439000, notificato in data 27/01/2025 dall'Agenzia delle Entrate Riscossione
(di seguito, AdER), per il pagamento di somme dovute in relazione ad un ruolo iscritto dalla Direzione
Provinciale I di Napoli dell'Agenzia delle Entrate, ente creditore.
La cartella di pagamento n. 071 2018 0050845439000, notificata il 27/1/2025, riguarda l'IRPEF, per l'anno di imposta 2014, d'importo complessivo di € 6.711,99 a titolo di IRPEF sanzioni ed interessi, tale debito è scaturito in seguito ad un controllo, da parte di questo Ufficio, ex articolo 36ter dpr 600/73 eseguito sul modello UNICO/2015. La cartella indica il ruolo 2018/250797, emesso e reso esecutivo in data 21/06/2018 dall'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale I Napoli.
Si è costituita la DPINA rappresentando i motivi di difesa del proprio operato, rinviando per alla difesa dell'ADER le eccezioni circa il suo operato (decadenza della notifica della cartella). L'AdER si è costituita eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva.
All'udienza del 18.09.2025 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
In via preliminare, il contribuente eccepisce la decadenza del termine ex art. 25, comma 1 lett. b) DPR 602/73
(31 dicembre quarto anno successivo alla presentazione della dichiarazione) in relazione al ruolo, per complessivi € 6.510,79, ex art. 36-ter DPR 600/73 della dichiarazione dei redditi presentata il 24/09/2015 per l'anno di imposta 2014. La cartella indica il ruolo 2018/250797, emesso e reso esecutivo in data
21/06/2018 dall'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale I Napoli. Il termine di notifica era pertanto il
31/12/2019. La Direzione Provinciale aveva consegnato tempestivamente il ruolo in data 25/07/2018 (vedi allegata partita di ruolo), anche ai fini del termine di cui all'art. 19, comma 2 lett. a) DLGS 112/99. E' onere dell'Agente della Riscossione dimostrare che il Ricorrente ha ricevuto in notifica la cartella intimata, senza incorrere nella decadenza del termine ex art. 25, comma 1 lett. b) DPR 602/73.
Nulla ha prodotto in tal senso l'AdER, limitandosi ad eccepire, senza valide argomentazioni, il proprio difetto di legittimazione passiva.
I motivi di ricorso sono, quindi, fondati e le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato;
condanna la resistente A.d.E.R. al pagamento delle spese di giudizio in favore della controparte che si liquidano nella misura di € 450,00, oltre accessori di legge, se dovuti, con ordine di attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario, Difensore_1; compensa le spese nei confronti di Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale I Napoli.