Sentenza 24 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 24/04/2026, n. 323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 323 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00323/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00348/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 348 del 2025, proposto da
ES AN SC, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Pagliaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, Ufficio VI Ambito Territoriale per la Provincia di Reggio Calabria, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15;
per l'ottemperanza
al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Palmi – Sezione Lavoro n. 1145/2024, pubblicata in data 01/11/2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito, dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria e dell’Ufficio VI Ambito Territoriale per la Provincia di Reggio Calabria;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 il dott. PE ST e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA e TO
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Palmi - Sezione lavoro, ha “ condanna(to) il M.I.M. all’assegnazione in favore di parte ricorrente della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” per gli a.s. 2021/2022 e 2023/2024 ”, “ con conseguente emissione in suo favore dei relativi buoni elettronici, di importo di € 500,00 per ognuno di tali anni scolastici, ciascuno dei quali da utilizzare, al momento della concreta attribuzione, secondo le modalità ed alle condizioni di cui al DPCM 28.11.2016, oltre interessi dalla data del diritto all’accredito alla concreta attribuzione ”.
La sentenza in copia conforme all’originale è stata notificata all’Amministrazione debitrice in data 05/11/2024 ed è passata in giudicato, come da attestazione del medesimo Tribunale del 9/07/2025.
Con ricorso notificato il 11/07/2025 e depositato in pari data la docente ha agito per l’ottemperanza alla sentenza indicata, non avendovi il Ministero dato esecuzione.
Con istanza di passaggio in decisione, depositata il 7/04/2026, parte ricorrente ha evidenziato “che l’amministrazione scolastica nel corso dell’odierno giudizio di ottemperanza ha provveduto ad accreditare a favore della ricorrente le annualità di carta docente spettanti in esecuzione della sentenza” ottemperanda, ed ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia, con vittoria di spese e competenze del giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c..
In data 18/07/2025, si è costituito in giudizio il Ministero intimato, resistendo al ricorso con atto di mera forma.
Alla camera di consiglio del 15/04/2026 la causa è stata così trattenuta in decisione.
Il mancato deposito della prova dell’intervenuto pagamento non consente al Collegio di dichiarare, con una pronuncia di merito, la cessazione della materia del contendere ex art. 34 comma 5 c.p.a., mancando la prova documentale del pieno soddisfacimento del credito vantato in forza della sentenza oggetto dell’azione di ottemperanza.
Ciononostante, la richiesta del difensore della ricorrente può essere comunque interpretata come dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, con conseguente declaratoria di improcedibilità del ricorso in esame ai sensi dell’art. 35 comma 1 lett. c) c.p.a..
Le spese di giudizio possano essere integralmente compensate, in ragione della natura in rito della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
CA CE, Presidente
Roberta Mazzulla, Consigliere
PE ST, Referendario, Estensore
| L'RE | IL PRESIDENTE |
| PE ST | CA CE |
IL SEGRETARIO