Art. 15.
L' art. 2 del decreto legislativo 5 gennaio 1948, n. 36 , prorogato dalla legge 9 aprile 1953, n. 307 , e' sostituito dal seguente:
((Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno e' stanziato annualmente - sino all'esercizio finanziario 1961-62 incluso - un fondo per l'esecuzione del decreto legislativo 5 gennaio 1948, n. 36, e successive proroghe.
Il Ministero dell'interno dispone il riparto del fondo stesso tra le Province della Repubblica, in relazione alle necessita' del servizio.
Le anticipazioni sulle somme assegnate a ciascuna Provincia sono effettuate dal prefetto in base ad elenchi di spedalita' liquide ed esigibili a norma delle disposizioni in vigore))
L' art. 2 del decreto legislativo 5 gennaio 1948, n. 36 , prorogato dalla legge 9 aprile 1953, n. 307 , e' sostituito dal seguente:
((Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno e' stanziato annualmente - sino all'esercizio finanziario 1961-62 incluso - un fondo per l'esecuzione del decreto legislativo 5 gennaio 1948, n. 36, e successive proroghe.
Il Ministero dell'interno dispone il riparto del fondo stesso tra le Province della Repubblica, in relazione alle necessita' del servizio.
Le anticipazioni sulle somme assegnate a ciascuna Provincia sono effettuate dal prefetto in base ad elenchi di spedalita' liquide ed esigibili a norma delle disposizioni in vigore))