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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/11/2025, n. 10818 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10818 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
XIV SEZIONE CIVILE in persona della dott.ssa UR NO ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 20495 del R.G.A.C.C. dell'anno 2024, trattenuta in decisione nell'udienza del 19.11.2025 e vertente
TRA
(C.F. , con Parte_1 P.IVA_1 sede legale in Roma alla Via Giuseppe Grezar n. 14, in persona del Suo
Procuratore Dott. , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_2
OL DE RE (C.F. ed elettivamente C.F._1 domiciliata in Napoli alla via dei Greci n. 67;
- APPELLANTE -
E
(C. Controparte_1
F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore;
P.IVA_2
-APPELLATA CONTUMACE-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del giudice di Pace di Napoli
n. 313/24 del 24.06.2024
CONCLUSIONI
All'udienza del 19.11.2025 i procuratori delle parti si riportavano alle conclusioni già rassegnate nei propri scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, l' Parte_1
ha proposto appello avverso la sentenza n. 313/2024 resa
[...] dal Giudice di Pace di Napoli in data 24.06.2024, chiedendone la riforma nella parte in cui veniva accolta la domanda dell'odierna parte appellata. Più precisamente, il giudice di pace di Napoli ha accolto l'opposizione spiegata dalla avverso l'avviso di Controparte_1 intimazione n. 0712022 9021279546000, notificato in data 18.10.2022, impugnato limitatamente alle cartelle esattoriali n.
07120180034831243000 e n. 07120190071220207000, riguardanti contravvenzioni al Codice della Strada, così statuendo: “Nel caso di specie la notifica proveniva dall'indirizzo
“ t” non risultante a Email_1 nome di , in nessuno dei citati registri. Parte_1
Dunque non può reputarsi valida la notifica effettuata dall' Pt_3 avvalendosi di un indirizzo non ufficiale, poiché ciò non consente assoluta certezza della provenienza dell'atto impugnato, atta a comprovare
l'affidabilità giuridica del contenuto dello stesso, profili che devono invece essere entrambi garantiti, a salvaguardia della pienezza del diritto di difesa del contribuente”.
Il giudice di prime cure ha, pertanto, dichiarato la nullità dell'avviso di intimazione nonché delle cartelle esattoriali impugnate.
A sostegno della propria prospettazione difensiva, l'appellante ha censurato la tesi per cui la notifica dell'atto in contestazione sarebbe invalida perché eseguita da un indirizzo pec dell'ente di riscossione non presente nei pubblici registri/elenchi, in quanto la notifica è avvenuta nel pieno rispetto della disciplina di legge vigente, allo specifico indirizzo pec del destinatario, come risultante dagli elenchi. Inoltre, ha rilevato che, in ogni caso, l'ipotesi di vizio della notificazione è da considerarsi sanato ove l'atto arrivi alla conoscenza del destinatario, come nel caso in esame.
La sebbene regolarmente citata in Controparte_1 giudizio, non si è costituita.
All'udienza del 19.11.2025 la causa è stata riservata in decisione.
In via preliminare, va dichiarata la contumacia della Controparte_1
che, sebbene regolarmente citata, non si è costituita.
[...] Orbene, venendo al merito della controversia, l'odierna appellante evidenzia che l'accoglimento dell'opposizione risulta errato alla luce della correttezza della notifica via pec, eseguita nel rispetto delle formalità previste dalla legge, sussistendo anche il generale principio della sanatoria dei vizi di nullità allorquando, come nel caso di specie,
l'atto arrivi alla conoscenza del destinatario.
L'impugnazione spiegata dall'appellante è fondata e va accolta.
In primo luogo, occorre ricordare il principio generale per cui le violazioni formali sono irrilevanti se non causano un'effettiva lesione ai diritti del contribuente.
Ciò detto, una notificazione elettronica non è invalida se, pur provenendo da un indirizzo diverso da quello presente nei pubblici registri, il mittente è chiaramente riconoscibile. Questo perché una diversa conclusione sarebbe contraria ai principi di buona fede e correttezza, soprattutto se il contribuente non dimostra che il diritto di difesa sia stato effettivamente compromesso.
Questo approccio, che privilegia la sostanza rispetto alla forma in assenza di lesione del diritto di difesa, è coerente con l'orientamento della Cassazione, che ha stabilito che la violazione di norme processuali non tutela l'interesse all'astratta regolarità del processo, ma solo la rimozione del danno concreto subito dalla parte. In altre parole, la violazione delle regole processuali rileva solo se causa un pregiudizio concreto alla parte.
Nell'ambito specifico delle notificazioni, la giurisprudenza afferma che la nullità non può derivare semplicemente dalla violazione della forma, ma dalle conseguenze che essa abbia sull'efficacia della notifica nel raggiungere il suo scopo. L'inesistenza della notifica, quindi, si verifica solo quando manca completamente o quando è priva degli elementi essenziali che permettono di riconoscerla come tale;
in tutti gli altri casi si parla di nullità.
Dunque, secondo tale orientamento, una notifica via pec inviata da un indirizzo istituzionale non presente nei pubblici elenchi non è nulla, se abbia comunque permesso al destinatario di difendersi senza incertezze riguardo la provenienza e l'oggetto.
La rigida osservanza delle forme previste dalle succitate norme è invece da ricercarsi nell'individuazione del soggetto destinatario della notifica, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio domicilio digitale. (Cfr. Cass. Sez. U.,
Sentenza n. 15979 del 18.05.2022 - Rv. 664909 - 01).
Tanto premesso, nel caso de quo il Giudice di prime cure ha accolto integralmente la domanda dell'odierna parte appellante in quanto è stato utilizzato l'indirizzo pec
“ t” non risultante dai Email_1 pubblici registri, con conseguente invalidità della notifica effettuata, stante la non assoluta certezza della provenienza dell'atto impugnato.
Orbene, alla luce di quanto sopra esposto, la statuizione contenuta nella sentenza di prime cure risulta errata. Infatti, la notifica via pec è avvenuta ritualmente, entrando nella piena conoscibilità del destinatario, che, a prova di ciò, ha tempestivamente proposto opposizione.
Pertanto, è chiaro che, indipendentemente dalla presenza o meno dell'indirizzo pec utilizzato nei pubblici registri, la notifica in esame ha raggiunto il suo scopo, senza incertezze in merito all'oggetto e alla provenienza, permettendo al contribuente di difendersi.
Alla stregua delle suesposte considerazioni, sussistono, quindi, i presupposti per l'accoglimento dell'appello, con riforma della sentenza e, conseguente, rigetto della domanda originariamente proposta dalla
. Controparte_1
Pertanto, in accoglimento dell'appello la sentenza di primo grado va riformata anche sul capo inerente alle spese di giudizio.
Le spese del doppio grado di giudizio si liquidano nei valori medi, tenuto conto del valore della causa (1° scaglione) e della circostanza che non è stata espletata alcuna attività istruttoria. Le stesse vanno poste a carico con attribuzione all'Avv. OL DE Controparte_1
RE, che ha dichiarato di averne fatto anticipo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, sezione XIV, in persona del Giudice Dott.ssa
UR NO definitivamente pronunziando sulla causa iscritta al n.
R.G. 20495/2024, ogni altra domanda, eccezione e/o deduzione disattesa, così provvede:
• dichiara la contumacia della;
Controparte_1
• accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza n.
313/2024 del Giudice di Pace di Napoli, rigetta l'opposizione originariamente proposta dalla;
Controparte_1
• condanna la al pagamento delle Controparte_1 spese del giudizio di primo grado che liquida in euro 278,00 per compensi, spese generali al 15%, iva e cpa come per legge con distrazione a favore dell'Avv. OL DE RE dichiaratosi antistatario.
• condanna la al pagamento delle Controparte_1 spese del giudizio di appello che liquida in euro 64,50 per rimborso spese vive, euro 462,00 per compensi, spese generali al
15%, iva e cpa come per legge, con distrazione a favore dell'Avv.
OL DE RE dichiaratosi antistatario.
Napoli, 21.11.2025
Il Giudice dott.ssa UR NO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
XIV SEZIONE CIVILE in persona della dott.ssa UR NO ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 20495 del R.G.A.C.C. dell'anno 2024, trattenuta in decisione nell'udienza del 19.11.2025 e vertente
TRA
(C.F. , con Parte_1 P.IVA_1 sede legale in Roma alla Via Giuseppe Grezar n. 14, in persona del Suo
Procuratore Dott. , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_2
OL DE RE (C.F. ed elettivamente C.F._1 domiciliata in Napoli alla via dei Greci n. 67;
- APPELLANTE -
E
(C. Controparte_1
F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore;
P.IVA_2
-APPELLATA CONTUMACE-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del giudice di Pace di Napoli
n. 313/24 del 24.06.2024
CONCLUSIONI
All'udienza del 19.11.2025 i procuratori delle parti si riportavano alle conclusioni già rassegnate nei propri scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, l' Parte_1
ha proposto appello avverso la sentenza n. 313/2024 resa
[...] dal Giudice di Pace di Napoli in data 24.06.2024, chiedendone la riforma nella parte in cui veniva accolta la domanda dell'odierna parte appellata. Più precisamente, il giudice di pace di Napoli ha accolto l'opposizione spiegata dalla avverso l'avviso di Controparte_1 intimazione n. 0712022 9021279546000, notificato in data 18.10.2022, impugnato limitatamente alle cartelle esattoriali n.
07120180034831243000 e n. 07120190071220207000, riguardanti contravvenzioni al Codice della Strada, così statuendo: “Nel caso di specie la notifica proveniva dall'indirizzo
“ t” non risultante a Email_1 nome di , in nessuno dei citati registri. Parte_1
Dunque non può reputarsi valida la notifica effettuata dall' Pt_3 avvalendosi di un indirizzo non ufficiale, poiché ciò non consente assoluta certezza della provenienza dell'atto impugnato, atta a comprovare
l'affidabilità giuridica del contenuto dello stesso, profili che devono invece essere entrambi garantiti, a salvaguardia della pienezza del diritto di difesa del contribuente”.
Il giudice di prime cure ha, pertanto, dichiarato la nullità dell'avviso di intimazione nonché delle cartelle esattoriali impugnate.
A sostegno della propria prospettazione difensiva, l'appellante ha censurato la tesi per cui la notifica dell'atto in contestazione sarebbe invalida perché eseguita da un indirizzo pec dell'ente di riscossione non presente nei pubblici registri/elenchi, in quanto la notifica è avvenuta nel pieno rispetto della disciplina di legge vigente, allo specifico indirizzo pec del destinatario, come risultante dagli elenchi. Inoltre, ha rilevato che, in ogni caso, l'ipotesi di vizio della notificazione è da considerarsi sanato ove l'atto arrivi alla conoscenza del destinatario, come nel caso in esame.
La sebbene regolarmente citata in Controparte_1 giudizio, non si è costituita.
All'udienza del 19.11.2025 la causa è stata riservata in decisione.
In via preliminare, va dichiarata la contumacia della Controparte_1
che, sebbene regolarmente citata, non si è costituita.
[...] Orbene, venendo al merito della controversia, l'odierna appellante evidenzia che l'accoglimento dell'opposizione risulta errato alla luce della correttezza della notifica via pec, eseguita nel rispetto delle formalità previste dalla legge, sussistendo anche il generale principio della sanatoria dei vizi di nullità allorquando, come nel caso di specie,
l'atto arrivi alla conoscenza del destinatario.
L'impugnazione spiegata dall'appellante è fondata e va accolta.
In primo luogo, occorre ricordare il principio generale per cui le violazioni formali sono irrilevanti se non causano un'effettiva lesione ai diritti del contribuente.
Ciò detto, una notificazione elettronica non è invalida se, pur provenendo da un indirizzo diverso da quello presente nei pubblici registri, il mittente è chiaramente riconoscibile. Questo perché una diversa conclusione sarebbe contraria ai principi di buona fede e correttezza, soprattutto se il contribuente non dimostra che il diritto di difesa sia stato effettivamente compromesso.
Questo approccio, che privilegia la sostanza rispetto alla forma in assenza di lesione del diritto di difesa, è coerente con l'orientamento della Cassazione, che ha stabilito che la violazione di norme processuali non tutela l'interesse all'astratta regolarità del processo, ma solo la rimozione del danno concreto subito dalla parte. In altre parole, la violazione delle regole processuali rileva solo se causa un pregiudizio concreto alla parte.
Nell'ambito specifico delle notificazioni, la giurisprudenza afferma che la nullità non può derivare semplicemente dalla violazione della forma, ma dalle conseguenze che essa abbia sull'efficacia della notifica nel raggiungere il suo scopo. L'inesistenza della notifica, quindi, si verifica solo quando manca completamente o quando è priva degli elementi essenziali che permettono di riconoscerla come tale;
in tutti gli altri casi si parla di nullità.
Dunque, secondo tale orientamento, una notifica via pec inviata da un indirizzo istituzionale non presente nei pubblici elenchi non è nulla, se abbia comunque permesso al destinatario di difendersi senza incertezze riguardo la provenienza e l'oggetto.
La rigida osservanza delle forme previste dalle succitate norme è invece da ricercarsi nell'individuazione del soggetto destinatario della notifica, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio domicilio digitale. (Cfr. Cass. Sez. U.,
Sentenza n. 15979 del 18.05.2022 - Rv. 664909 - 01).
Tanto premesso, nel caso de quo il Giudice di prime cure ha accolto integralmente la domanda dell'odierna parte appellante in quanto è stato utilizzato l'indirizzo pec
“ t” non risultante dai Email_1 pubblici registri, con conseguente invalidità della notifica effettuata, stante la non assoluta certezza della provenienza dell'atto impugnato.
Orbene, alla luce di quanto sopra esposto, la statuizione contenuta nella sentenza di prime cure risulta errata. Infatti, la notifica via pec è avvenuta ritualmente, entrando nella piena conoscibilità del destinatario, che, a prova di ciò, ha tempestivamente proposto opposizione.
Pertanto, è chiaro che, indipendentemente dalla presenza o meno dell'indirizzo pec utilizzato nei pubblici registri, la notifica in esame ha raggiunto il suo scopo, senza incertezze in merito all'oggetto e alla provenienza, permettendo al contribuente di difendersi.
Alla stregua delle suesposte considerazioni, sussistono, quindi, i presupposti per l'accoglimento dell'appello, con riforma della sentenza e, conseguente, rigetto della domanda originariamente proposta dalla
. Controparte_1
Pertanto, in accoglimento dell'appello la sentenza di primo grado va riformata anche sul capo inerente alle spese di giudizio.
Le spese del doppio grado di giudizio si liquidano nei valori medi, tenuto conto del valore della causa (1° scaglione) e della circostanza che non è stata espletata alcuna attività istruttoria. Le stesse vanno poste a carico con attribuzione all'Avv. OL DE Controparte_1
RE, che ha dichiarato di averne fatto anticipo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, sezione XIV, in persona del Giudice Dott.ssa
UR NO definitivamente pronunziando sulla causa iscritta al n.
R.G. 20495/2024, ogni altra domanda, eccezione e/o deduzione disattesa, così provvede:
• dichiara la contumacia della;
Controparte_1
• accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza n.
313/2024 del Giudice di Pace di Napoli, rigetta l'opposizione originariamente proposta dalla;
Controparte_1
• condanna la al pagamento delle Controparte_1 spese del giudizio di primo grado che liquida in euro 278,00 per compensi, spese generali al 15%, iva e cpa come per legge con distrazione a favore dell'Avv. OL DE RE dichiaratosi antistatario.
• condanna la al pagamento delle Controparte_1 spese del giudizio di appello che liquida in euro 64,50 per rimborso spese vive, euro 462,00 per compensi, spese generali al
15%, iva e cpa come per legge, con distrazione a favore dell'Avv.
OL DE RE dichiaratosi antistatario.
Napoli, 21.11.2025
Il Giudice dott.ssa UR NO