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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 28/05/2025, n. 11874 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11874 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Roma
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
N. R.G. 51427/2023
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dott. NC SA -Presidente dott. NC Frettoni - Giudice dott. SS CA - Giudice rel.
ha pronunziato il seguente
DECRETO
Nella causa di primo grado iscritta al NRG. 51427 /2023 promossa da:
(alias )) nato in [...] il Parte_1 Parte_1
15/09/1996 (CUI 05XII27 C.F. ) rappresentato e difeso C.F._1 dall'avv. Emilio Scutti, presso il cui studio in Roma, Via Bellegra n.50, è elettivamente domiciliato, come da procura in atti;
Ricorrente contro
– Questura di Latina,; Controparte_1
Resistente contumace
Con intervento del PM
Oggetto: protezione internazionale
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 35 bis d.lgs 25/2008 e 737 c.p.c. Parte_1
ha adito l'intestato Tribunale chiedendo, in via cautelare, sospendersi
[...] l'efficacia del provvedimento di diniego emesso dal Questore di Latina in data 18.10.2023; nel merito ed in via principale, emettersi un provvedimento che riconosca il diritto alla protezione umanitaria/speciale/complementare con conseguente rilascio di un permesso di soggiorno, il tutto con ammissione definitiva del ricorrente al beneficio del patrocinio gratuito a spese dello Stato, liquidando a favore l'importo come da nota spese che verrà depositata, o, nel caso di mancata ammissione, con condanna alle spese con distrazione in favore del procuratore, dichiaratosi antistatario.
L'Amministrazione resistente, benché ritualmente notificata, non si è costituita.
In fatto,
La vicenda trae origine dalla domanda amministrativa presentata dal Signor
(alias ), in data 02/09/2022. il Parte_1 Parte_1
Signor presentava un'istanza diretta alla Questura di Latina volta al Pt_1 riconoscimento della protezione speciale e al conseguente rilascio di un permesso di soggiorno, al di fuori del procedimento di richiesta della protezione internazionale. La pratica presso la Questura di Latina è identificata dal numero
22LT016418.
Le informazioni sulla storia personale del Signor emergono dal ricorso. Pt_1
Egli ha riferito di essere cittadino del Pakistan, poco scolarizzato (non oltre la scuola secondaria di secondo grado), di religione musulmana, non sposato e senza figli. Nel suo paese lavorava come falegname, ma ha dovuto lasciarlo a causa delle problematiche relative alla sua situazione sociale, economica e lavorativa. Giunto in Italia, è stato ospitato in un centro SAI/SPRAR del Comune di Frosinone, precisamente ad Altipiani di Arcinazzo. Durante questa prima accoglienza a Frosinone, il Signor presentava domanda di protezione Pt_1 speciale, motivando l'urgenza con la necessità di inserirsi lavorativamente ed economicamente per poter mantenere la famiglia rimasta in Pakistan. Anche durante questa prima accoglienza, provava ad inserirsi proficuamente nella vita sociale, partecipando attivamente alle iniziative dell'associazione. Ha dichiarato al suo difensore di non voler fare rientro stabilmente nel suo paese a causa del rischio per la sua incolumità derivante dalla sua situazione personale, dal suo vissuto, ma soprattutto dalla situazione di precarietà e di mancanza degli standard minimi di sicurezza socio-economica in essere nel suo paese. Ha confermato il proprio nome completo e ha esposto la difficoltà e la miseria presente nel suo paese, conseguenza dell'altissimo livello di inflazione raggiunto dai generi di prima necessità. Ha rappresentato che, tornando stabilmente nel suo paese, perderebbe la situazione socio-lavorativa che potrà costruirsi in Italia, insieme al proseguimento della sua formazione, andando incontro all'esposizione a pericolo e ad una situazione di miseria ed abusi.
Riferiva di temere la situazione generale del paese, soprattutto in quanto giovane, fragile ed indifeso, e il conseguente rischio concreto di non avere una aspettativa di vita dignitosa nel suo paese, anche per averlo lasciato quando era ancora relativamente giovane. Ha narrato di una situazione di particolare disagio sociale ed economico e del rischio per la sua incolumità derivante da tale situazione. Quanto ha costruito in Italia andrebbe compromesso in caso di ritorno forzato nel suo paese. In tale eventualità, si vedrebbe costretto a ritornare in un paese con una situazione economica disastrosa, andando incontro ad estrema miseria, rischiando di subire violenza, di essere sfruttato, asservito. Si segnala che il ricorrente ha appreso, seppur in forma limitata, a parlare in lingua italiana e sta tentando di inserirsi nel tessuto sociale. La documentazione versata in atti a supporto di queste dichiarazioni, come il CUD
2023, le buste paga 2022-23 e il contratto 2023, attesterebbe il percorso di alfabetizzazione, il tentativo di inserimento socio-lavorativo, i bisogni primari e le necessità di salute.
La Decisione dell'Amministrazione veniva emessa dalla Questura di Latina.
In data 18.10.23, con provvedimento Cat.A.11/2023 Prot. nr. 324/2023 (Prat. N.
22LT016418), la Questura rifiutava l'istanza volta al riconoscimento della protezione speciale. Tale provvedimento veniva notificato al ricorrente in data
20.10.2023. Il Questore di Latina decretava che l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per "Protezione Speciale" era rifiutata.
Nella sua motivazione la Questura considerava che la Commissione
Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Roma aveva già espresso parere negativo in merito alla domanda di Protezione
Pag. 2 di 7 Internazionale (che comprendeva anche la Protezione Speciale), basandosi sulle informazioni e documentazioni fornite dal richiedente e sulle informazioni relative al Paese d'origine. La Questura riferiva che, secondo tale parere, il richiedente non rischiava persecuzioni o danni gravi e trattamenti inumani o degradanti tali da giustificare la protezione speciale. considerava altresì che recenti informazioni sul Paese d'origine non indicavano un rischio di tortura o trattamenti inumani/degradanti. La Questura valutava che la Commissione
Territoriale non aveva riscontrato motivi rilevanti, né dalle informazioni sul
Paese d'origine né dalla storia personale del ricorrente, riguardo al diritto alla vita privata e familiare ai sensi della normativa allora vigente. In merito alla documentazione prodotta, la Questura valutava che il CUD relativo ad un rapporto di lavoro dal 25/01/2022 e le relative buste paga fino a febbraio 2022 non provavano un percorso certificato di inserimento, né una conoscenza linguistica o il superamento di un corso. Altra documentazione successiva non era stata esaminata poiché l'istanza era presentata al di fuori del procedimento di protezione internazionale e gli unici documenti allegati erano passaporto, carta d'identità, codice fiscale e dichiarazione di residenza. La Questura
RITENEVA che la Commissione competente avesse valutato l'insussistenza dei requisiti per la protezione speciale. VALUTAVA inoltre che la procedura per la protezione speciale prevedeva un esame preliminare da parte della
Commissione Territoriale, e che la interveniva solo con una CP_2
"determinazione conclusiva" con un "potere di mere riassuntive di quanto determinato dalla Commissione".
Avverso tale provvedimento, il Signor ha proposto Parte_1
l'odierno ricorso. Il ricorrente contesta la decisione della Questura e mirano all'accertamento del diritto del ricorrente alla protezione umanitaria/speciale/complementare. Viene richiesta la sospensione cautelare del provvedimento impugnato, giustificata dal fumus derivante dalla giovane età del ricorrente (27 anni), considerata sintomo di fragilità, e dalla documentazione prodotta (CUD 2023, buste paga 2022-23, contratto 2023) che attesterebbe un percorso di alfabetizzazione, tentativo di inserimento socio-lavorativo, e bisogni primari/di salute. Il periculum in mora si identificherebbe nel rischio che il rigetto della sospensione impedisca al ricorrente di completare tale percorso, trasformandolo in clandestino a rischio espulsione, emarginazione o sfruttamento lavorativo. Il ricorso ripercorre la storia personale già esposta, sottolineando le ragioni dell'abbandono del paese d'origine (problematiche sociali, economiche, lavorative) e il timore di rientrare a causa del rischio per l'incolumità derivante dalla sua situazione personale e dalla precarietà socio- economica generale, con elevata inflazione. Si evidenzia il rischio di perdere quanto costruito in Italia e di andare incontro, in caso di ritorno, a una situazione economica disastrosa, estrema miseria, violenza, sfruttamento e asservimento.
Si insiste sulla rilevanza dell'estrema povertà e indigenza nel paese d'origine come giustificazione per la protezione speciale, incidendo sulla dignità umana.
Viene posta in rilievo la vulnerabilità e le specifiche condizioni di fragilità
Pag. 3 di 7 personale o sociale del ricorrente, derivanti dalla giovane età (anche come vulnerabilità intrinseca al momento della migrazione), dalla difficoltà di reinserimento nel paese d'origine dove non avrebbe legami familiari o lavorativi.
Viene invocato l'art. 8 CEDU, nella sua accezione di rispetto della vita privata
(inclusi legami familiari o l'inserimento socio-economico consolidato), a sostegno della rilevanza dell'integrazione sociale e lavorativa, anche prospettica, che andrebbe persa con il ritorno. Viene sostenuto che il Pakistan non possa essere considerato un paese di origine sicuro a causa della situazione di instabilità e insicurezza sociale, comportando un alto rischio per l'incolumità del ricorrente ed esposizione a danno grave o trattamento inumano/degradante.
Gli allegati nel ricorso e nelle memoria includono: l'Atto Introduttivo stesso, la
Procura alle liti conferita all'Avv. Emilio Scutti in data 13/11/2023, il documento
"Viaggiare sicuri Pakistan" con ultimo aggiornamento 29/12/2021 e valido fino al
15/05/2023, l'istanza online per l'ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato, indirizzata all'Ordine degli Avvocati di Roma e contenente i dati del richiedente
( ) e il reddito dichiarato (1.858,25 Euro), il Parte_1 provvedimento della Questura di Latina di diniego della protezione speciale emesso il 18.10.2023, il CUD 2023 relativo a redditi erogati da CP_3
per il periodo 25/01/2022 - 31/03/2022 per un totale di 1.858,25 Euro, un
[...] precedente Permesso di Soggiorno elettronico ( rilasciato dalla Numer_1
Questura di Latina il 06/12/2022, diversi contratti di lavoro (incluso proroga con
Lio Servizi S.R.L. fino al 31/08/2023 e contratti con nel 2022), Controparte_3
e diverse buste paga relative a periodi lavorativi nel 2022 e 2023.
Successivamente, con memoria, sono stati depositati un contratto e buste paga relativi all'anno 2025, che attestano un rapporto di lavoro a tempo determinato con dal 08/02/2025 al 08/08/2025 come lavapiatti a tempo parziale e CP_4
i relativi cedolini salariali per febbraio, marzo e aprile 2025. Sono altresì allegati documenti relativi all'istanza di gratuito patrocinio (autocertificazione redditi UE, sottoscrizione, documentazione reddituale, certificato consolare di assenza redditi dal Pakistan) e un documento contenente enunciazioni utili a valutare la non manifesta infondatezza del ricorso.
In diritto va respinta, innanzitutto, l'istanza di audizione del richiedente. La giurisprudenza di legittimità stabilisce che l'audizione è obbligatoria solo in presenza di nuovi fatti rilevanti (cfr. CGUE, casi e , Per_1 Persona_2 incongruenze non chiarite nella decisione amministrativa (Cass. Civ.
22049/2020) o esplicita richiesta circostanziata (Cass. Civ. 27073/2019). Nel caso in esame, mancando nuovi fatti distinti (Cass. Civ. 27073/2019), incongruenze non contestate (Cass. Civ. 22049/2020) e una precisa istanza del ricorrente (Cass. Civ. 21584/20; CGUE C-652/16, , il Collegio Persona_2 ritiene che l'audizione non sia necessaria.
Diritto: riconoscimento della protezione speciale.
Pag. 4 di 7 Venendo alla protezione speciale, la domanda è stata presentata prima dell'11 marzo 2023: non rientra, quindi. nell'ambito di applicazione del D.L. 20/2023, convertito in L. 5 maggio 2023, n. 50, ma nella disciplina previgente. In particolare, si applicano l'art. 19, comma 1 e 1.1, D. Lgs. 286/1998, come modificato dalla L. 173/2020, e l'art. 32, comma 3, D. Lgs. 25/2008, i quali impediscono l'allontanamento del cittadino straniero dal territorio nazionale quando possa esporlo a trattamenti inumani e degradanti e quando sia una violazione degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano tra cui quello che impone il rispetto del diritto alla vita individuale e familiare previsto dall'art. 8 CEDU. Ai fini del riconoscimento di questa forma di protezione la valutazione deve, pertanto, tener conto della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU), in particolare dell'art. 8, che tutela il diritto al rispetto della vita privata e familiare. Tale diritto una vasta gamma di manifestazioni che sono state raggruppate in categorie esemplificative come l'instaurarsi e lo sviluppo di relazioni umane, integrità fisica, psicologica o morale, riservatezza e identità personale (Von ER c. IA (n. 2) [GC], § 95; NI c.
IA, § 29; c. Italia, § 32) e comprendere le attività professionali Per_3
( c. SP [GC], § 110; ĂR c. AN [GC], § 71; Persona_4
e c. , § 42) o commerciali ( Per_5 Per_6 Per_7 [...]
e DI Oy c. DI GC) . La giurisprudenza Parte_2 europea, come ribadito dalle Sezioni Unite della Cassazione (sentenza n.
24413/2021), interpreta l'art. 8 CEDU in modo ampio e inclusivo, riconoscendo la sua rilevanza nella valutazione delle domande di protezione speciale considerando molteplici parametri: radicamento familiare, inserimento socio-culturale, vincoli economici e durata del soggiorno.
Dall'esame della documentazione prodotta dal ricorrente emergono significativi elementi atti a comprovare un percorso di inserimento e integrazione nel tessuto socio-economico italiano.
Anzitutto, la presenza del ricorrente in Italia risulta documentata da un lasso temporale apprezzabile. Sebbene la data esatta del suo arrivo non sia esplicitamente indicata nel ricorso introduttivo, le buste paga prodotte attestano un rapporto di lavoro con già a partire da gennaio 2022, Controparte_3 proseguito almeno fino a marzo 2022. Successivamente, un nuovo rapporto di lavoro con Lio Servizi S.R.L. è iniziato il 10/11/2022 e, attraverso diverse proroghe, è proseguito almeno fino al 30/11/2023, come dimostrato dalle buste paga di quel periodo. Più di recente, la documentazione attesta un contratto di lavoro con iniziato l'08/02/2025 e con scadenza prevista per CP_4
l'08/08/2025. Le buste paga relative a quest'ultimo rapporto lavorativo sono state prodotte per i mesi di febbraio, marzo e aprile 2025. Questo dimostra una continuità lavorativa, seppur con contratti a tempo determinato e part- time, che si estende per un periodo di oltre tre anni (dal gennaio 2022 all'aprile 2025), con diversi datori di lavoro e mansioni (addetto al
Pag. 5 di 7 confezionamento, addetto al lavaggio veicoli, lavapiatti). Tale continuità e la documentazione reddituale (CUD 2023 e numerose buste paga) attestano un effettivo e protratto inserimento lavorativo ed economico. Il ricorrente stesso dichiara di aver cercato e di cercare tale inserimento per potersi mantenere e, inizialmente, per supportare la famiglia rimasta in Pakistan.
Sul piano abitativo, il ricorrente indica il suo domicilio in Trevi nel Lazio (FR) e risulta essere stato ospitato in un centro SAI/SPRAR a Altipiani di Arcinazzo. La più recente comunicazione obbligatoria di assunzione (UniLav) riporta un domicilio diverso, a Latina, e conferma l'esistenza di una sistemazione alloggiativa ("Sussistenza della sistemazione alloggiativa: SI"). La disponibilità di un alloggio, unitamente ai rapporti lavorativi stabili, contribuisce a configurare un radicamento sul territorio.
Inoltre, il ricorrente ha manifestato e attuato un tentativo di inserimento sociale
e culturale. Ha partecipato attivamente alle iniziative dell'associazione che lo ha ospitato nel centro di accoglienza e ha appreso, seppur in forma limitata, a parlare la lingua italiana. Questi elementi indicano una volontà e uno sforzo concreti per integrarsi nella società italiana, al di là della mera sussistenza.
Quanto ai legami familiari, il ricorrente dichiara di non essere sposato e di non avere figli. Afferma di aver dovuto lasciare il Pakistan per le problematiche sociali, economiche e lavorative del suo paese e di non volervi fare rientro stabilmente a causa del rischio per la sua incolumità e della precarietà socio- economica. Deduzioni contenute nel ricorso suggeriscono che non avrebbe più nessun legame familiare nel paese di origine, pur avendo inizialmente indicato la necessità di mantenimento della famiglia rimasta in Pakistan come motivazione per l'urgenza di inserirsi lavorativamente in Italia.
Indipendentemente dalla presenza di familiari in Italia, la normativa e la giurisprudenza richiamate riconoscono che il rispetto della vita privata, tutelato dall'art. 8 CEDU e trasposto nell'art. 19 D.Lgs. 286/98, si estende anche a soggetti da anni residenti e integrati nel tessuto socio-economico, anche in assenza di legami familiari in Italia. L'effettivo inserimento sociale e lavorativo e la durata del soggiorno nel territorio nazionale, in relazione con l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il paese di origine, sono fattori da tenere in debito conto. Nel caso di specie, l'integrazione lavorativa dimostrata nel corso di diversi anni e l'impegno nell'inserimento sociale e culturale costituiscono elementi di rilievo per il rispetto della vita privata del ricorrente in Italia. Viene inoltre correttamente rilevato che l'inserimento socio-lavorativo, anche in chiave prospettica e futura, andrebbe perso in caso di ritorno in patria, con un bilanciamento di interessi che, alla luce degli elementi fattuali, depone a favore del ricorrente.
Pertanto, sulla base della documentazione relativa ai rapporti di lavoro, alla percezione di redditi, alla disponibilità di un alloggio e agli sforzi di integrazione sociale e linguistica protratti nel tempo, questo Tribunale ritiene sussistano elementi sufficienti per configurare una effettiva e significativa integrazione del ricorrente nel tessuto socio-economico e sociale italiano.
Pag. 6 di 7 Il forzato ritorno del ricorrente in Pakistan, a fronte del percorso di vita e di integrazione avviato in Italia, della situazione del paese d'origine quale rappresentata e documentata, configurerebbe una violazione del rispetto della sua vita privata, così come tutelata dall'art. 8 CEDU e dall'art. 19 D.Lgs. 286/98.
La domanda di accertamento del diritto alla protezione speciale appare pertanto fondata e merita accoglimento.
Il ricorso va, dunque, accolto.
Le spese vanno compensate in quanto la prova dell'integrazione è intervenuta nel corso del giudizio.
PQM
I Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa NRG. 51427/2023, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- Dichiara il diritto di (alias )) nato in Parte_1 Parte_1
Pakistan il 15/09/1996 (CUI 05XII27 C.F. ) alla C.F._1 protezione speciale e dispone la trasmissione degli atti al Questore ai fini del rilascio in suo favore del permesso di soggiorno di durata biennale, convertibile in permesso per lavoro, di cui all'art 32. co. 3, D.LGS. n° 25/2008;
- dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Così deciso alla camera di consiglio del 28/05/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
SS CA NC SA
Pag. 7 di 7
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
N. R.G. 51427/2023
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dott. NC SA -Presidente dott. NC Frettoni - Giudice dott. SS CA - Giudice rel.
ha pronunziato il seguente
DECRETO
Nella causa di primo grado iscritta al NRG. 51427 /2023 promossa da:
(alias )) nato in [...] il Parte_1 Parte_1
15/09/1996 (CUI 05XII27 C.F. ) rappresentato e difeso C.F._1 dall'avv. Emilio Scutti, presso il cui studio in Roma, Via Bellegra n.50, è elettivamente domiciliato, come da procura in atti;
Ricorrente contro
– Questura di Latina,; Controparte_1
Resistente contumace
Con intervento del PM
Oggetto: protezione internazionale
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 35 bis d.lgs 25/2008 e 737 c.p.c. Parte_1
ha adito l'intestato Tribunale chiedendo, in via cautelare, sospendersi
[...] l'efficacia del provvedimento di diniego emesso dal Questore di Latina in data 18.10.2023; nel merito ed in via principale, emettersi un provvedimento che riconosca il diritto alla protezione umanitaria/speciale/complementare con conseguente rilascio di un permesso di soggiorno, il tutto con ammissione definitiva del ricorrente al beneficio del patrocinio gratuito a spese dello Stato, liquidando a favore l'importo come da nota spese che verrà depositata, o, nel caso di mancata ammissione, con condanna alle spese con distrazione in favore del procuratore, dichiaratosi antistatario.
L'Amministrazione resistente, benché ritualmente notificata, non si è costituita.
In fatto,
La vicenda trae origine dalla domanda amministrativa presentata dal Signor
(alias ), in data 02/09/2022. il Parte_1 Parte_1
Signor presentava un'istanza diretta alla Questura di Latina volta al Pt_1 riconoscimento della protezione speciale e al conseguente rilascio di un permesso di soggiorno, al di fuori del procedimento di richiesta della protezione internazionale. La pratica presso la Questura di Latina è identificata dal numero
22LT016418.
Le informazioni sulla storia personale del Signor emergono dal ricorso. Pt_1
Egli ha riferito di essere cittadino del Pakistan, poco scolarizzato (non oltre la scuola secondaria di secondo grado), di religione musulmana, non sposato e senza figli. Nel suo paese lavorava come falegname, ma ha dovuto lasciarlo a causa delle problematiche relative alla sua situazione sociale, economica e lavorativa. Giunto in Italia, è stato ospitato in un centro SAI/SPRAR del Comune di Frosinone, precisamente ad Altipiani di Arcinazzo. Durante questa prima accoglienza a Frosinone, il Signor presentava domanda di protezione Pt_1 speciale, motivando l'urgenza con la necessità di inserirsi lavorativamente ed economicamente per poter mantenere la famiglia rimasta in Pakistan. Anche durante questa prima accoglienza, provava ad inserirsi proficuamente nella vita sociale, partecipando attivamente alle iniziative dell'associazione. Ha dichiarato al suo difensore di non voler fare rientro stabilmente nel suo paese a causa del rischio per la sua incolumità derivante dalla sua situazione personale, dal suo vissuto, ma soprattutto dalla situazione di precarietà e di mancanza degli standard minimi di sicurezza socio-economica in essere nel suo paese. Ha confermato il proprio nome completo e ha esposto la difficoltà e la miseria presente nel suo paese, conseguenza dell'altissimo livello di inflazione raggiunto dai generi di prima necessità. Ha rappresentato che, tornando stabilmente nel suo paese, perderebbe la situazione socio-lavorativa che potrà costruirsi in Italia, insieme al proseguimento della sua formazione, andando incontro all'esposizione a pericolo e ad una situazione di miseria ed abusi.
Riferiva di temere la situazione generale del paese, soprattutto in quanto giovane, fragile ed indifeso, e il conseguente rischio concreto di non avere una aspettativa di vita dignitosa nel suo paese, anche per averlo lasciato quando era ancora relativamente giovane. Ha narrato di una situazione di particolare disagio sociale ed economico e del rischio per la sua incolumità derivante da tale situazione. Quanto ha costruito in Italia andrebbe compromesso in caso di ritorno forzato nel suo paese. In tale eventualità, si vedrebbe costretto a ritornare in un paese con una situazione economica disastrosa, andando incontro ad estrema miseria, rischiando di subire violenza, di essere sfruttato, asservito. Si segnala che il ricorrente ha appreso, seppur in forma limitata, a parlare in lingua italiana e sta tentando di inserirsi nel tessuto sociale. La documentazione versata in atti a supporto di queste dichiarazioni, come il CUD
2023, le buste paga 2022-23 e il contratto 2023, attesterebbe il percorso di alfabetizzazione, il tentativo di inserimento socio-lavorativo, i bisogni primari e le necessità di salute.
La Decisione dell'Amministrazione veniva emessa dalla Questura di Latina.
In data 18.10.23, con provvedimento Cat.A.11/2023 Prot. nr. 324/2023 (Prat. N.
22LT016418), la Questura rifiutava l'istanza volta al riconoscimento della protezione speciale. Tale provvedimento veniva notificato al ricorrente in data
20.10.2023. Il Questore di Latina decretava che l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per "Protezione Speciale" era rifiutata.
Nella sua motivazione la Questura considerava che la Commissione
Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Roma aveva già espresso parere negativo in merito alla domanda di Protezione
Pag. 2 di 7 Internazionale (che comprendeva anche la Protezione Speciale), basandosi sulle informazioni e documentazioni fornite dal richiedente e sulle informazioni relative al Paese d'origine. La Questura riferiva che, secondo tale parere, il richiedente non rischiava persecuzioni o danni gravi e trattamenti inumani o degradanti tali da giustificare la protezione speciale. considerava altresì che recenti informazioni sul Paese d'origine non indicavano un rischio di tortura o trattamenti inumani/degradanti. La Questura valutava che la Commissione
Territoriale non aveva riscontrato motivi rilevanti, né dalle informazioni sul
Paese d'origine né dalla storia personale del ricorrente, riguardo al diritto alla vita privata e familiare ai sensi della normativa allora vigente. In merito alla documentazione prodotta, la Questura valutava che il CUD relativo ad un rapporto di lavoro dal 25/01/2022 e le relative buste paga fino a febbraio 2022 non provavano un percorso certificato di inserimento, né una conoscenza linguistica o il superamento di un corso. Altra documentazione successiva non era stata esaminata poiché l'istanza era presentata al di fuori del procedimento di protezione internazionale e gli unici documenti allegati erano passaporto, carta d'identità, codice fiscale e dichiarazione di residenza. La Questura
RITENEVA che la Commissione competente avesse valutato l'insussistenza dei requisiti per la protezione speciale. VALUTAVA inoltre che la procedura per la protezione speciale prevedeva un esame preliminare da parte della
Commissione Territoriale, e che la interveniva solo con una CP_2
"determinazione conclusiva" con un "potere di mere riassuntive di quanto determinato dalla Commissione".
Avverso tale provvedimento, il Signor ha proposto Parte_1
l'odierno ricorso. Il ricorrente contesta la decisione della Questura e mirano all'accertamento del diritto del ricorrente alla protezione umanitaria/speciale/complementare. Viene richiesta la sospensione cautelare del provvedimento impugnato, giustificata dal fumus derivante dalla giovane età del ricorrente (27 anni), considerata sintomo di fragilità, e dalla documentazione prodotta (CUD 2023, buste paga 2022-23, contratto 2023) che attesterebbe un percorso di alfabetizzazione, tentativo di inserimento socio-lavorativo, e bisogni primari/di salute. Il periculum in mora si identificherebbe nel rischio che il rigetto della sospensione impedisca al ricorrente di completare tale percorso, trasformandolo in clandestino a rischio espulsione, emarginazione o sfruttamento lavorativo. Il ricorso ripercorre la storia personale già esposta, sottolineando le ragioni dell'abbandono del paese d'origine (problematiche sociali, economiche, lavorative) e il timore di rientrare a causa del rischio per l'incolumità derivante dalla sua situazione personale e dalla precarietà socio- economica generale, con elevata inflazione. Si evidenzia il rischio di perdere quanto costruito in Italia e di andare incontro, in caso di ritorno, a una situazione economica disastrosa, estrema miseria, violenza, sfruttamento e asservimento.
Si insiste sulla rilevanza dell'estrema povertà e indigenza nel paese d'origine come giustificazione per la protezione speciale, incidendo sulla dignità umana.
Viene posta in rilievo la vulnerabilità e le specifiche condizioni di fragilità
Pag. 3 di 7 personale o sociale del ricorrente, derivanti dalla giovane età (anche come vulnerabilità intrinseca al momento della migrazione), dalla difficoltà di reinserimento nel paese d'origine dove non avrebbe legami familiari o lavorativi.
Viene invocato l'art. 8 CEDU, nella sua accezione di rispetto della vita privata
(inclusi legami familiari o l'inserimento socio-economico consolidato), a sostegno della rilevanza dell'integrazione sociale e lavorativa, anche prospettica, che andrebbe persa con il ritorno. Viene sostenuto che il Pakistan non possa essere considerato un paese di origine sicuro a causa della situazione di instabilità e insicurezza sociale, comportando un alto rischio per l'incolumità del ricorrente ed esposizione a danno grave o trattamento inumano/degradante.
Gli allegati nel ricorso e nelle memoria includono: l'Atto Introduttivo stesso, la
Procura alle liti conferita all'Avv. Emilio Scutti in data 13/11/2023, il documento
"Viaggiare sicuri Pakistan" con ultimo aggiornamento 29/12/2021 e valido fino al
15/05/2023, l'istanza online per l'ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato, indirizzata all'Ordine degli Avvocati di Roma e contenente i dati del richiedente
( ) e il reddito dichiarato (1.858,25 Euro), il Parte_1 provvedimento della Questura di Latina di diniego della protezione speciale emesso il 18.10.2023, il CUD 2023 relativo a redditi erogati da CP_3
per il periodo 25/01/2022 - 31/03/2022 per un totale di 1.858,25 Euro, un
[...] precedente Permesso di Soggiorno elettronico ( rilasciato dalla Numer_1
Questura di Latina il 06/12/2022, diversi contratti di lavoro (incluso proroga con
Lio Servizi S.R.L. fino al 31/08/2023 e contratti con nel 2022), Controparte_3
e diverse buste paga relative a periodi lavorativi nel 2022 e 2023.
Successivamente, con memoria, sono stati depositati un contratto e buste paga relativi all'anno 2025, che attestano un rapporto di lavoro a tempo determinato con dal 08/02/2025 al 08/08/2025 come lavapiatti a tempo parziale e CP_4
i relativi cedolini salariali per febbraio, marzo e aprile 2025. Sono altresì allegati documenti relativi all'istanza di gratuito patrocinio (autocertificazione redditi UE, sottoscrizione, documentazione reddituale, certificato consolare di assenza redditi dal Pakistan) e un documento contenente enunciazioni utili a valutare la non manifesta infondatezza del ricorso.
In diritto va respinta, innanzitutto, l'istanza di audizione del richiedente. La giurisprudenza di legittimità stabilisce che l'audizione è obbligatoria solo in presenza di nuovi fatti rilevanti (cfr. CGUE, casi e , Per_1 Persona_2 incongruenze non chiarite nella decisione amministrativa (Cass. Civ.
22049/2020) o esplicita richiesta circostanziata (Cass. Civ. 27073/2019). Nel caso in esame, mancando nuovi fatti distinti (Cass. Civ. 27073/2019), incongruenze non contestate (Cass. Civ. 22049/2020) e una precisa istanza del ricorrente (Cass. Civ. 21584/20; CGUE C-652/16, , il Collegio Persona_2 ritiene che l'audizione non sia necessaria.
Diritto: riconoscimento della protezione speciale.
Pag. 4 di 7 Venendo alla protezione speciale, la domanda è stata presentata prima dell'11 marzo 2023: non rientra, quindi. nell'ambito di applicazione del D.L. 20/2023, convertito in L. 5 maggio 2023, n. 50, ma nella disciplina previgente. In particolare, si applicano l'art. 19, comma 1 e 1.1, D. Lgs. 286/1998, come modificato dalla L. 173/2020, e l'art. 32, comma 3, D. Lgs. 25/2008, i quali impediscono l'allontanamento del cittadino straniero dal territorio nazionale quando possa esporlo a trattamenti inumani e degradanti e quando sia una violazione degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano tra cui quello che impone il rispetto del diritto alla vita individuale e familiare previsto dall'art. 8 CEDU. Ai fini del riconoscimento di questa forma di protezione la valutazione deve, pertanto, tener conto della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU), in particolare dell'art. 8, che tutela il diritto al rispetto della vita privata e familiare. Tale diritto una vasta gamma di manifestazioni che sono state raggruppate in categorie esemplificative come l'instaurarsi e lo sviluppo di relazioni umane, integrità fisica, psicologica o morale, riservatezza e identità personale (Von ER c. IA (n. 2) [GC], § 95; NI c.
IA, § 29; c. Italia, § 32) e comprendere le attività professionali Per_3
( c. SP [GC], § 110; ĂR c. AN [GC], § 71; Persona_4
e c. , § 42) o commerciali ( Per_5 Per_6 Per_7 [...]
e DI Oy c. DI GC) . La giurisprudenza Parte_2 europea, come ribadito dalle Sezioni Unite della Cassazione (sentenza n.
24413/2021), interpreta l'art. 8 CEDU in modo ampio e inclusivo, riconoscendo la sua rilevanza nella valutazione delle domande di protezione speciale considerando molteplici parametri: radicamento familiare, inserimento socio-culturale, vincoli economici e durata del soggiorno.
Dall'esame della documentazione prodotta dal ricorrente emergono significativi elementi atti a comprovare un percorso di inserimento e integrazione nel tessuto socio-economico italiano.
Anzitutto, la presenza del ricorrente in Italia risulta documentata da un lasso temporale apprezzabile. Sebbene la data esatta del suo arrivo non sia esplicitamente indicata nel ricorso introduttivo, le buste paga prodotte attestano un rapporto di lavoro con già a partire da gennaio 2022, Controparte_3 proseguito almeno fino a marzo 2022. Successivamente, un nuovo rapporto di lavoro con Lio Servizi S.R.L. è iniziato il 10/11/2022 e, attraverso diverse proroghe, è proseguito almeno fino al 30/11/2023, come dimostrato dalle buste paga di quel periodo. Più di recente, la documentazione attesta un contratto di lavoro con iniziato l'08/02/2025 e con scadenza prevista per CP_4
l'08/08/2025. Le buste paga relative a quest'ultimo rapporto lavorativo sono state prodotte per i mesi di febbraio, marzo e aprile 2025. Questo dimostra una continuità lavorativa, seppur con contratti a tempo determinato e part- time, che si estende per un periodo di oltre tre anni (dal gennaio 2022 all'aprile 2025), con diversi datori di lavoro e mansioni (addetto al
Pag. 5 di 7 confezionamento, addetto al lavaggio veicoli, lavapiatti). Tale continuità e la documentazione reddituale (CUD 2023 e numerose buste paga) attestano un effettivo e protratto inserimento lavorativo ed economico. Il ricorrente stesso dichiara di aver cercato e di cercare tale inserimento per potersi mantenere e, inizialmente, per supportare la famiglia rimasta in Pakistan.
Sul piano abitativo, il ricorrente indica il suo domicilio in Trevi nel Lazio (FR) e risulta essere stato ospitato in un centro SAI/SPRAR a Altipiani di Arcinazzo. La più recente comunicazione obbligatoria di assunzione (UniLav) riporta un domicilio diverso, a Latina, e conferma l'esistenza di una sistemazione alloggiativa ("Sussistenza della sistemazione alloggiativa: SI"). La disponibilità di un alloggio, unitamente ai rapporti lavorativi stabili, contribuisce a configurare un radicamento sul territorio.
Inoltre, il ricorrente ha manifestato e attuato un tentativo di inserimento sociale
e culturale. Ha partecipato attivamente alle iniziative dell'associazione che lo ha ospitato nel centro di accoglienza e ha appreso, seppur in forma limitata, a parlare la lingua italiana. Questi elementi indicano una volontà e uno sforzo concreti per integrarsi nella società italiana, al di là della mera sussistenza.
Quanto ai legami familiari, il ricorrente dichiara di non essere sposato e di non avere figli. Afferma di aver dovuto lasciare il Pakistan per le problematiche sociali, economiche e lavorative del suo paese e di non volervi fare rientro stabilmente a causa del rischio per la sua incolumità e della precarietà socio- economica. Deduzioni contenute nel ricorso suggeriscono che non avrebbe più nessun legame familiare nel paese di origine, pur avendo inizialmente indicato la necessità di mantenimento della famiglia rimasta in Pakistan come motivazione per l'urgenza di inserirsi lavorativamente in Italia.
Indipendentemente dalla presenza di familiari in Italia, la normativa e la giurisprudenza richiamate riconoscono che il rispetto della vita privata, tutelato dall'art. 8 CEDU e trasposto nell'art. 19 D.Lgs. 286/98, si estende anche a soggetti da anni residenti e integrati nel tessuto socio-economico, anche in assenza di legami familiari in Italia. L'effettivo inserimento sociale e lavorativo e la durata del soggiorno nel territorio nazionale, in relazione con l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il paese di origine, sono fattori da tenere in debito conto. Nel caso di specie, l'integrazione lavorativa dimostrata nel corso di diversi anni e l'impegno nell'inserimento sociale e culturale costituiscono elementi di rilievo per il rispetto della vita privata del ricorrente in Italia. Viene inoltre correttamente rilevato che l'inserimento socio-lavorativo, anche in chiave prospettica e futura, andrebbe perso in caso di ritorno in patria, con un bilanciamento di interessi che, alla luce degli elementi fattuali, depone a favore del ricorrente.
Pertanto, sulla base della documentazione relativa ai rapporti di lavoro, alla percezione di redditi, alla disponibilità di un alloggio e agli sforzi di integrazione sociale e linguistica protratti nel tempo, questo Tribunale ritiene sussistano elementi sufficienti per configurare una effettiva e significativa integrazione del ricorrente nel tessuto socio-economico e sociale italiano.
Pag. 6 di 7 Il forzato ritorno del ricorrente in Pakistan, a fronte del percorso di vita e di integrazione avviato in Italia, della situazione del paese d'origine quale rappresentata e documentata, configurerebbe una violazione del rispetto della sua vita privata, così come tutelata dall'art. 8 CEDU e dall'art. 19 D.Lgs. 286/98.
La domanda di accertamento del diritto alla protezione speciale appare pertanto fondata e merita accoglimento.
Il ricorso va, dunque, accolto.
Le spese vanno compensate in quanto la prova dell'integrazione è intervenuta nel corso del giudizio.
PQM
I Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa NRG. 51427/2023, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- Dichiara il diritto di (alias )) nato in Parte_1 Parte_1
Pakistan il 15/09/1996 (CUI 05XII27 C.F. ) alla C.F._1 protezione speciale e dispone la trasmissione degli atti al Questore ai fini del rilascio in suo favore del permesso di soggiorno di durata biennale, convertibile in permesso per lavoro, di cui all'art 32. co. 3, D.LGS. n° 25/2008;
- dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Così deciso alla camera di consiglio del 28/05/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
SS CA NC SA
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