Art. 3.
Per i dipendenti tecnici ed amministrativi delle miniere di zolfo della Sicilia, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, l'istituto nazionale delle assicurazioni provvedera' al trasferimento in diretta proprieta' delle polizze loro intestate per il valore corrispondente agli effettivi premi versati dall'Ente zolfi italiano in base alle convenzioni a suo tempo stipulate.
Per i dipendenti tecnici ed amministrativi delle miniere di zolfo della Sicilia, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, l'istituto nazionale delle assicurazioni provvedera' al trasferimento in diretta proprieta' delle polizze loro intestate per il valore corrispondente agli effettivi premi versati dall'Ente zolfi italiano in base alle convenzioni a suo tempo stipulate.