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Sentenza 18 giugno 2024
Sentenza 18 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 18/06/2024, n. 24138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24138 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: DE AF nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 22/11/2023 del TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA di ANCONA udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE;
lette le conclusioni del PG Paola MASTROBERARDINO che ha concluso per il rigetto;
dato avviso al difensore;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 24138 Anno 2024 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: APRILE STEFANO Data Udienza: 19/04/2024 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza di Ancona rigettava la richiesta avanzata nell'interesse di AF DE volta ad ottenere l'affidamento in prova al servizio sociale ai sensi dell'articolo 47 legge 26 luglio 1975, n. 354 (ord. pen.), richiamando la recente analoga decisione assunta dal Tribunale di sorveglianza di Salerno con ordinanza del 22 marzo 2023 e l'assenza di nuovi elementi di valutazione in ragione del breve lasso di tempo trascorso. 2. Ricorre AF DE, a mezzo del difensore avv. Teresa Sorrentino, che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, denunciando la violazione di legge e il vizio della motivazione per non essere stata valutata la personalità del condannato successivamente al fatto e l'avvenuta sperimentazione di affidabilità dello stesso in regime di semilibertà; il ricorso opina che il Tribunale abbia deciso in assenza delle informative circa il lavoro dedotto e che abbia fatto riferimento all'esistenza di un carico pendente per il quale, tuttavia, il condannato è stato assolto per insussistenza del fatto. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Il ricorso omette di confrontarsi con la valutazione, pienamente rientrante nella discrezionale valutazione sull'evoluzione del percorso di trattamento, della necessaria progressività nella applicazione delle misure alternative (Sez. 1, n. 27264 del 14/01/2015, Sicari, Rv. 264037), ciò in considerazione della recente applicazione del regime di semilibertà, in attuale esecuzione. In effetti, il periodo di applicazione della misura alternativa, disposta dal Tribunale di sorveglianza di Salerno in data 22 marzo 2023, è stato logicamente giudicato insufficiente, conformemente alla decisione da poco emessa dal Tribunale di sorveglianza di Salerno, per consentire l'applicazione di una più ampia misura alternativa;
in tale circostanza, infatti, il Tribunale di sorveglianza di Salerno aveva rigettato analoga istanza di affidamento ex art. 47 ord. pen. 3.2. È priva di riscontro nel ricorso la dedotta circostanza che il condannato sarebbe stato assolto in relazione ai fatti per i quali risulta un carico pendente;
risulta manifestamente infondata la deduzione circa l'omessa valutazione della condizione lavorativa che, invece, il Tribunale dà per esistente, limitandosi a rimettere alle modalità esecutive della misura alternativa in attuale esecuzione le eventuali modifiche del piano di trattamento derivanti dalle necessità lavorative. 2 3.3. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 aprile 2024.
lette le conclusioni del PG Paola MASTROBERARDINO che ha concluso per il rigetto;
dato avviso al difensore;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 24138 Anno 2024 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: APRILE STEFANO Data Udienza: 19/04/2024 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza di Ancona rigettava la richiesta avanzata nell'interesse di AF DE volta ad ottenere l'affidamento in prova al servizio sociale ai sensi dell'articolo 47 legge 26 luglio 1975, n. 354 (ord. pen.), richiamando la recente analoga decisione assunta dal Tribunale di sorveglianza di Salerno con ordinanza del 22 marzo 2023 e l'assenza di nuovi elementi di valutazione in ragione del breve lasso di tempo trascorso. 2. Ricorre AF DE, a mezzo del difensore avv. Teresa Sorrentino, che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, denunciando la violazione di legge e il vizio della motivazione per non essere stata valutata la personalità del condannato successivamente al fatto e l'avvenuta sperimentazione di affidabilità dello stesso in regime di semilibertà; il ricorso opina che il Tribunale abbia deciso in assenza delle informative circa il lavoro dedotto e che abbia fatto riferimento all'esistenza di un carico pendente per il quale, tuttavia, il condannato è stato assolto per insussistenza del fatto. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Il ricorso omette di confrontarsi con la valutazione, pienamente rientrante nella discrezionale valutazione sull'evoluzione del percorso di trattamento, della necessaria progressività nella applicazione delle misure alternative (Sez. 1, n. 27264 del 14/01/2015, Sicari, Rv. 264037), ciò in considerazione della recente applicazione del regime di semilibertà, in attuale esecuzione. In effetti, il periodo di applicazione della misura alternativa, disposta dal Tribunale di sorveglianza di Salerno in data 22 marzo 2023, è stato logicamente giudicato insufficiente, conformemente alla decisione da poco emessa dal Tribunale di sorveglianza di Salerno, per consentire l'applicazione di una più ampia misura alternativa;
in tale circostanza, infatti, il Tribunale di sorveglianza di Salerno aveva rigettato analoga istanza di affidamento ex art. 47 ord. pen. 3.2. È priva di riscontro nel ricorso la dedotta circostanza che il condannato sarebbe stato assolto in relazione ai fatti per i quali risulta un carico pendente;
risulta manifestamente infondata la deduzione circa l'omessa valutazione della condizione lavorativa che, invece, il Tribunale dà per esistente, limitandosi a rimettere alle modalità esecutive della misura alternativa in attuale esecuzione le eventuali modifiche del piano di trattamento derivanti dalle necessità lavorative. 2 3.3. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 aprile 2024.