Art. 3.
All'onere di lire 250.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge nell'esercizio finanziario relativo al periodo 1 luglio-31 dicembre 1964, si provvedera' mediante riduzione del fondo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio medesimo, destinato a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere di lire 250.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge nell'esercizio finanziario relativo al periodo 1 luglio-31 dicembre 1964, si provvedera' mediante riduzione del fondo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio medesimo, destinato a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.