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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 13/11/2025, n. 2192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2192 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NOLA SEZIONE LAVORO Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, in persona del dott. Francesco Fucci, ha pronunciato, all'udienza di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. del 13.11.2025 la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 2540/2024 R.G. TRA
, rappresentato e difeso dall'avv.to Gennaro Crispo e domiciliato Parte_1 come in atti
Ricorrente
in persona del lrpt, rapp. e dif. dall'avv.to Gianfranco Pepe CP_1
Resistente FATTO E DIRITTO Con ricorso del 15.4.2024, ai sensi dell'art. 445bis 6° comma C.P.C., la parte ricorrente, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del CTU, nell'ambito del procedimento per A.T.P., ha tempestivamente proposto il giudizio di merito rilevando l'erroneità delle conclusioni del CTU. Tanto premesso, ha chiesto in via principale l'accertamento del proprio diritto all'indennità di accompagnamento ex l. 18/80; in subordine l'accertamento del proprio diritto alla pensione di inabilità civile ex L. 118/71. Il tutto a decorrere dalla data della domanda amministrativa del 15.10.2021. CP_ Costituitosi, l , con articolate argomentazioni, ha eccepito l'infondatezza in fatto e in diritto del ricorso chiedendone il rigetto. Disposto il rinnovo della consulenza tecnica, è stata prevista la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.; all'udienza odierna il giudice provvede con sentenza e contestuale motivazione.
Il ricorso è infondato e va rigettato. Dispone l'art. 445bis C.P.C., nell'ambito del procedimento di ATP obbligatorio disciplinato da tale disposizione: “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio… Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice
1 di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”. Nella presente fattispecie, gli indicati termini risultano rispettati dalla parte ricorrente. Sono inoltre evidenziati i motivi della contestazione per cui la domanda non può essere considerata inammissibile. Ciò posto, nel merito, l'opponente contesta che il ctu della precedente fase del giudizio avrebbe sottostimato lo stato patologico del sig. , giungendo a Pt_1 conclusioni viziate da errori metodologici ed in netto contrasto con il dato obiettivo. Eccepisce, inoltre, il mancato ricorso al criterio aggiuntivo del 5% e l'assenza completa di una valutazione delle osservazioni controdeduttive redatte in merito alla bozza peritale. Con le note depositate in data 21.11.2024, l'opponente rappresenta, altresì, che, successivamente all'espletamento delle operazioni peritali del 12.9.2023, le condizioni di salute del sig. si sarebbero notevolmente aggravate, Pt_1 come comprovato dalla documentazione medica allegata. Sicchè, proposta opposizione e valutata l'opportunità, è stato disposto il rinnovo della ctu. Per L'esperto, dott. , all'esito della visita del 27.3.2025, ha riscontrato un soggetto in discrete condizioni fisiche generali, vigile ed orientato nel tempo e nello spazio, con deambulazione autonoma, sebbene possibile a piccoli passi, al pari dei passaggi posturali, anch'essi possibili in autonomia seppure con difficoltà. Dopodiché, sulla scorta del dato clinico e documentale, il ctu ha formulato la seguente diagnosi: «➢ Cardiopatia ischemica cronica in pregresso IMA trattato con rivascolarizzazione coronarica mediante PTCA + stent ed attuale appena discreto compenso emodinamico con riferita dispnea dopo sforzi moderati e lieve riduzione della funzione contrattile in ipertensione arteriosa sisto diastolica ➢ Esiti di riferito remoto accidente ischemico cerebrovascolare a sfumati esiti funzionali in ateromasia non emodinamicamente significativa dei TSA, con lievi alterazioni encefaliche riscontrate nelle tecniche di neuroimaging
➢ Broncopneumopatia cronica ostruttiva in tabagista con noduli polmonari in follow up ed interstiziopatia in OSAS di grado severo associata IRC (ipostenia ed ipercapnia lieve) trattata con CPAP notturno con utilizzo riferito incostante ➢ Obesità di II grado (IMC = 34) con epatosteatosi e spondilodiscoartrosi cervicale e lombare con ernie discali multiple e riferite recidivanti crisi di cervicobrachialgia e lombosciatalgia ➢ Ipoacusia percettiva con marcato deficit uditivo e deficit comunicativo nonostante l'uso di protesi (occorre alzare di molto il tono di conversazione e riferisce leggere il labiale) ➢ Deficit visivo corretto con lenti per visone da vicino ➢ Ipertrofia prostatica benigna con disturbi minzionali ed incontinenza urinaria con necessità di utilizzo prevalentemente notturno di presidi per assorbenza».
2 Così descritto il quadro diagnostico il ctu ha valutato singolarmente ciascuna delle patologie indicate, attribuendo a ciascuna di esse una percentuale Per invalidante. Al riguardo, il dott. , ha svolto le seguenti considerazioni medico-legali: «La cardiopatia ischemica cronica in pregresso IMA trattato con rivascolarizzazione coronarica mediante PTCA + stent ed attuale appena discreto compenso emodinamico con riferita dispnea dopo sforzi moderati e lieve riduzione della funzione contrattile (FE 44 %) in ipertensione arteriosa sisto diastolica;
tale condizione appare quindi congruamente valutata mediante applicazione del codice 6442 ed attribuzione della percentuale massima ivi tabellata – 50 %. L'obesità (IMC = 34) con evidenti complicanze artrosiche prevalentemente a carico del rachide in toto con discopatie multiple e delle ginocchia, appare congruamente valutata nella sua globalità applicando per analogia il codice 7105 ed attribuendo la percentuale massima ivi tabellata – 40 %. La broncopneumopatia cronica ostruttiva in accanito tabagista (riferisce diminuzione di consumo di sigarette da 90 a 20 / die) con riscontro di noduli polmonari in follow up ed interstiziopatia in OSAS di grado severo associata IRC (ipostenia ed ipercapnia lieve) trattata con CPAP notturno con utilizzo riferito incostante ed ultimo esame spirometrico risultato nella norma, appare congruamente valutata mediante applicazione per analogia, del codice 6014 ed attribuzione della percentuale massima tra quelle ivi tabellate – 50 %. L'ipertrofia prostatica benigna con disturbi minzionali ed incontinenza urinaria con necessità di utilizzo prevalentemente notturno di presidi per assorbenza, appare congruamente valutata mediante applicazione, del codice 6204 ed attribuzione della percentuale massima tra quelle ivi tabellate – 20 %. Gli sfumati esiti funzionali di riferito remoto accidente ischemico cerebrovascolare in ateromasia non emodinamicamente significativa dei TSA, con lievi alterazioni encefaliche riscontrate nelle tecniche di neuroimaging, appaiono congruamente valutati mediante applicazione con criterio analogico, del codice 7305 ed applicazione della percentuale minima ivi tabellata (41 %), ridotta della metà per la blanda ricaduta funzionale – 20 %. L'evidente deficit comunicativo da severa ipoacusia bilaterale trattata con protesi acustiche in uso non è documentato con apposito esame audiometrico né nel fascicolo per ATP e né per quello di opposizione, ma viene genericamente indicato in alcune certificazioni. Non è documentata neppure la prescrizione di protesi in uso al momento della visita peritale. Il CTU non può quindi effettuare un riscontro con il dato clinico attuale, e quindi non può quantizzare percentualmente il deficit all'epoca del procedimento per ATP o discriminare un eventuale recente aggravamento, mentre allo stato attuale tale deficit non modifica la valutazione della autonomia personale del
3 paziente nelle AVQ appena sopra indicata, relativamente al beneficio dell'accompagnamento». Successivamente il ctu ha valutato la sussistenza dei requisiti sanitari necessari per l'indennità di accompagnamento. Al riguardo ha precisato che: «all'esame obiettivo diretto sopra indicato, si è rilevato che il paziente conserva ancora una sufficiente efficienza osteoarticolare, seppur ridotta, e non presenta un significativo deficit cognitivo mnesico, realizzandosi così allo stato attuale un quadro patologico climita certamente, ma NON compromette la possibilità di determinare autonomamente il compimento degli atti di vita quotidiana nei tempi dovuti e con modi appropriati per salvaguardare la propria salute e la propria dignità personale Il paziente risulta quindi consapevole della natura dell'accertamento in corso, non presenta significativi disturbi cognitivo / mnesici, o severi deficit motori e della deambulazione ed appare pertanto ancora in grado di determinarsi autonomamente, intendendo pienamente il significato e l'importanza del compimento degli atti di vita quotidiana nei tempi dovuti e nei modi appropriati». Tutto ciò premesso, il ctu ha così concluso: «tenuto conto del grado e della natura delle infermità accertate, si può affermare, che esse allo stato attuale NON HANNO determinato la necessità di assistenza o sorveglianza continua, conservando ancora il paziente una sufficiente autonomia nelle attività della vita quotidiana, NÉ hanno determinato una totale e permanente riduzione della capacità lavorativa. Infatti, sulla base dell'esame clinico attuale, confrontato con quanto emergente dallo studio della documentazione sanitaria in atti, per il Sig. Pt_1
, si possono quindi ritenere NON SUSSISTENTI i requisiti sanitari
[...] per riconoscere al paziente i benefici richiesti dell'indennità di accompagnamento, a decorrere dalla data della domanda in sede amministrativa (OTTOBRE 2021), Inoltre, per tutto quanto sopra esposto si può anche affermare che il Sig.
, sulla scorta dell'esame clinico diretto e dello studio della Parte_1 documentazione agli atti, NON PUÒ essere considerato totalmente pensionabile ex lege, configurandosi allo stato un grado di invalidità del 90 % (novanta percento) sin dalla data della domanda amministrativa (OTTOBRE 2021)». Il ctu, in definitiva, ha ritenuto che il complesso menomativo riscontrato a carico del sig. , per natura ed entità, non determina una perdita totale della Pt_1 capacità lavorativa generica (100%), né comporta l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore e/o la necessità di assistenza continua per gli atti quotidiani della vita. Le argomentazioni del consulente esposte nella ctu depositata nel presente giudizio sono assolutamente condivisibili e possono essere integralmente recepite da questo giudicante, atteso che peraltro si fondano non solo sulla
4 espletata visita medica, ma anche su tutta la documentazione versata in atti, rilevando, inoltre, che il percorso argomentativo e logico del ctu è immune da vizi e contraddizioni. D'altro canto, tali conclusioni sono state confermate dal ctu anche in sede di Per osservazioni ex art. 195 comma 3 c.p.c., allorquando il dott. ha replicato quanto segue: «[…] In merito alla patologia respiratoria si evidenza che il
, accanito tabagista cronico, soffra di una broncopatia cronica con Pt_1 interstiziopatia in paziente obeso con OSAS severa, trattata incostantemente (per scarsa compliance) con ventiloterapia notturna (CPAP); all'esame clinico, però, il soggetto è apparso essere eupnoico a riposo con comparsa di dispnea dopo sforzi moderati, mentre l'ultimo esame spirometrico in atti è risultato nella norma;
alla luce di ciò il CTU ritiene congrua la valutazione di tale condizione, fatta per analogia e che qui si conferma. Analogo discorso va fatto per le contestazioni circa la valutazione delle patologie dell'apparato cardiovascolare;
il paziente, affetto da cardiopatia ischemica cronica in pregresso IMA trattato con rivascolarizzazione coronarica mediante PTCA e stenting, appare, in attuale appena discreto compenso emodinamico con riferita dispnea dopo sforzi moderati e lieve riduzione della funzione contrattile (FE 44 %) in ipertensione arteriosa sisto diastolica e pertanto si ritiene congrua la valutazione di tale condizione e che anche qui si conferma.; Ciò vale anche per la valutazione dell'ateromasia e si ritiene che la personale valutazione del Legale, basata non sul dato clinico reale ma sul rischio clinico di un ipotetico accidente vascolare e necessità di follow up, non sia condivisibile e pertanto anche in questo caso si ritiene di dover confermare la valutazione di tale condizione, ritenuta del tutto congrua. Il CTU, applicando le tabelle di cui al DM del 05.02.92, ha ritenuto di poter valutare in uno l'obesità con le complicanze artrosiche e pertanto si ritiene congrua la valutazione di tale condizione e pertanto qui si conferma Infine, in merito al deficit comunicativo si evidenza ancora che tale deficit comunicativo non è mai documentato con un esame audiometrico, né nel fascicolo per ATP, né per quello di opposizione, ma viene solo genericamente indicato in alcune certificazioni, così come non è mai documentata una prescrizione di protesi in uso al momento della visita peritale. Il CTU non ha potuto quindi effettuare un confronto tra il dato clinico precedente e quello attuale, e quindi non può quantizzare percentualmente il deficit all'epoca del procedimento per ATP o discriminare un eventuale recente aggravamento, mentre allo stato attuale tale deficit non modifica la valutazione della autonomia personale del paziente nelle AVQ appena sopra indicata, relativamente al beneficio dell'accompagnamento. Pertanto alla luce di quanto sopra e di quanto ampiamente descritto in Diagnosi, si ritengono del tutto congrue le valutazioni percentuali delle singole
5 patologie documentate e soprattutto della mancata necessità di assistenza continuativa, conservando ancora il paziente una sufficiente autonomia nelle attività della vita quotidiana. Tutto ciò premesso il CTU non può che confermare in toto le risultanze già espresse nella bozza peritale a suo tempo inviata alle parti». In definitiva, la Commissione per gli Invalidi civile e i due esperti nominati dal Tribunale sono giunti a risultati univoci. Pertanto, l'opposizione deve essere rigettata in quanto non sussistono in capo all'opponente le condizioni sanitarie per il riconoscimento dei requisiti sanitari richiesti. Spese irripetibili stante la dichiarazione ex art. 152 disp att cpc. CP_ Le spese di ctu di entrambe le procedure sono poste a carico dell' .
PQM
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e dichiara l'insussistenza dei requisiti sanitari richiesti;
2) dichiara irripetibili le spese di lite;
CP_
3) pone a carico dell' le spese di ctu di entrambe le fasi processuali, liquidate con separati decreti.
Nola, 13.11.2025 Il Giudice del lavoro Dott. Francesco Fucci
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