Art. 2.
Alla copertura della spesa di cui al precedente art. 1 sara' fatto fronte mediante prelievo dal conto speciale previsto dall'annesso all'Accordo firmato a Roma il 3 gennaio 1948 fra il Governo italiano ed il Governo degli Stati Uniti d'America, reso esecutivo con decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 153 .
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
Alla copertura della spesa di cui al precedente art. 1 sara' fatto fronte mediante prelievo dal conto speciale previsto dall'annesso all'Accordo firmato a Roma il 3 gennaio 1948 fra il Governo italiano ed il Governo degli Stati Uniti d'America, reso esecutivo con decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 153 .
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.