Ordinanza cautelare 12 febbraio 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza 17/12/2025, n. 22893 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 22893 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 22893/2025 REG.PROV.COLL.
N. 12861/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12861 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Cristiano Bertoncini, Maria Concetta Berarducci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Commissione Centrale per la Definizione e L'Applicaioine delle Speciali Misure di Protezione, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento, stralcio del verbale della riunione del 6.08.2024, notificato in data 1.10.2024, deliberato dalla Commissione centrale per la definizione e l''applicazione delle speciali misure di protezione, di revoca del piano provvisorio di protezione, dei richiamati pareri del 30.07.2024 della Direzione Nazionale Antimafia e del 19.07.2024 della Procura della Repubblica di Catanzaro, nonché di ogni altro atto connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 dicembre 2025 il dott. FR VE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Preso atto che all’udienza pubblica odierna il Collegio ha eccepito una possibile causa di improcedibilità del ricorso ex art. 73 c.p.a. in ragione dell'intervenuta riammissione del ricorrente al programma di protezione con delibera del 07.2025, in esito al riesame disposto dal Consiglio di Stato con ordinanza n.-OMISSIS-;
vista la dichiarazione in atti dei difensori del ricorrente;
considerato che la Commissione centrale ha deliberato il 16 luglio 2025 la revoca della deliberazione del 6 agosto 2024, qui gravata, con conseguente riammissione del ricorrente nel programma di protezione, ciò dopo aver acquisito aggiornati pareri favorevoli in tal senso della DDA competente e della DNAA (come dichiarato a verbale dalla difesa erariale);
ritenuto pertanto di dichiarare l’improcedibilità del ricorso per la sopravvenuta carenza di interesse alla sua decisione e di compensare le spese di giudizio, ad eccezione del contributo unificato che l’Amministrazione rifonderà in favore dei difensori dichiaratisi antistatari, avvocati Cristiano Bertoncini e Marisa Berarducci.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate, ad eccezione del contributo unificato in favore dei difensori antistatari, avvocati Cristiano Bertoncini e Marisa Berarducci.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LE AN, Presidente
Giovanni Mercone, Referendario
FR VE, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| FR VE | LE AN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.