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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 18/12/2025, n. 3805 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3805 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 3030/2024
Tribunale ordinario di Lecce
Sezione Commerciale
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3030/2024
Udienza del 18.12.2025 Giudice Istruttore Dott.ssa Maria Gabriella Perrone
Sono presenti per l'opponente, l'avv. OG AN;
per l'opposta l'avv. Francesco Polo.
Le parti precisano le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate in atti e discutono la causa riportandosi ai propri scritti.
Il giudice
Decide la causa come da sottoscritta sentenza ex art 281 sexies c.p.c..
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale ordinario di Lecce
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico dott.ssa Maria Gabriella Perrone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3030/2024 R.G., promossa
DA
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
OG AN, giusta mandato in atti;
ATTRICE - OPPONENTE
CONTRO pagina 1 di 5 (P. IVA: ), in persona del legale rapp.te, p.t., rappresentata e CP_1 P.IVA_1 difesa dall'avv. Francesco Polo, giusta procura in atti;
CONVENUTA - OPPOSTA
Conclusioni: quelle precisate all'udienza odierna.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Fatto e diritto
Con atto di citazione in opposizione al precetto notificatole il 24.04.2024 da , CP_1 unitamente al decreto ingiuntivo n. 694/2024 emesso in forma esecutiva il 07.04.2024 dal
Tribunale di Lecce, con il quale le veniva stato intimato di pagare € 72.511,60 oltre accessori,
conveniva in giudizio innanzi all'intestato Tribunale la società Parte_1 CP_1 chiedendo al giudice adito di voler “1) preliminarmente sospendere l'efficacia esecutiva del titolo azionato con decreto inaudita altera parte, quantomeno sino alla prima udienza di comparizione delle parti;
2) confermare o, se non già disposta, statuire alla prima udienza la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo;
3) nel merito, ritenere e dichiarare nullo l'atto di precetto impugnato e dichiarare che la non ha il diritto di agire esecutivamente. CP_1
Con vittoria di spese e competenze di difesa.”
Eccepiva: l'inesistenza e la radicale nullità del titolo esecutivo;
l'abnormità e la radicale nullità del titolo esecutivo;
la circostanza che il titolo esecutivo non fosse stato emesso e notificato con le forme di legge in quanto privo dell'attestazione di conformità; l'erroneità della somma precettata.
Si costituiva in giudizio chiedendo “A) In via preliminare dichiarare CP_1 inammissibile ovvero rigettare la istanza di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo n. 694/2024 emesso provvisoriamente esecutivo dal Tribunale civile di
Lecce, con ogni conseguente statuizione di legge. B) rigettare la odierna opposizione giacché inammissibile, per i motivi indicati in narrativa al presente atto;
C) In ogni caso rigettare la odierna opposizione giacché infondata in fatto ed in diritto per i motivi indicati nel presente atto;
D) Con vittoria di spese e competenze di primo e secondo grado in favore del sottoscritto procuratore antistatario”, eccependo l'infondatezza delle avverse pretese in fatto e in diritto.
pagina 2 di 5 In data 7.10.2024 l'opponente depositava dichiarazione di cessazione della materia del contendere per la ritenuta perenzione dell'atto di precetto impugnato stante la mancata iscrizione a ruolo della procedura esecutiva presso terzi promossa dalla con atto di CP_1 pignoramento presso terzi. Parte opposta di opponeva alla detta richiesta insistendo nelle proprie pretese.
All'odierna udienza le parti precisavano le conclusioni richiamando quelle in atti e discutevano oralmente la causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va rigettata la richiesta di declaratoria di dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
“La cessazione della materia del contendere è istituto non disciplinato dal codice di rito che, tuttavia, può dirsi pienamente esistente nel nostro ordinamento processuale in forza di un ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, quale “diritto vivente”, che la considera forma di definizione del processo a cui ricorre ogni qual volta viene meno la stessa ragion d'essere della lite, per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse alla prosecuzione del giudizio e alla sua definizione in punto di merito
(tra le tante, cfr. Cass., 1 giugno 2004, n. 10478; Cass., sez. lav., 10 luglio 2001, n. 9332;
Cass., ss uu, 28 settembre 2000, n. 1048; Cass. sez. lav., 13 marzo 1999, n. 2268; Cass. sez. lav., 7 marzo 1998, n. 2572; Cass. 15 maggio 1997, n. 4283; Cass., 28 gennaio 1995, n. 1047)
La pronuncia va emessa, in particolare, d'ufficio o su istanza di parte, quando i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento della situazione evocata in giudizio, tale da eliminare totalmente ed in ogni suo aspetto la posizione di contrasto tra le parti e da far venir meno del tutto la necessità di una decisione sulla domanda originariamente proposta
e sottopongano al giudice conclusioni conformi - intese, appunto, a sollecitare l'adozione di una declaratoria della cessazione della materia del contendere - potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale (cfr. in tal senso: Cass., 1 aprile 2004, n. 6395; Cass., 1 aprile 2004, n. 6403; Cass., ss uu, 26 luglio 2004, n. 13969; Cass., 8 giugno 2005, n. 11962), (
Cass SU 16092/2009).
Nel caso di specie non può ritenersi essere venuta meno la materia del contendere.
pagina 3 di 5 Invero, come già rilevato da parte opposta, ai sensi dell'art 481 c.p.c. la proposizione dell'opposizione sospende il termine di efficacia del precetto, che riprenderà a decorrere solo al termine del giudizio di opposizione sicchè il precetto azionato , stante la pendenza della presente opposizione, non può ritenersi perento (tra le altre, si veda Cass, Civ. 26.2.2022, n.
2347: “L'opposizione a precetto determina la sospensione del termine di efficacia dello stesso ma non impedisce al creditore di procedere all'esecuzione forzata, anche dopo il decorso del termine di cui all'art. 481 c.p.c. e senza necessità di attendere la definizione del giudizio di opposizione, in tal modo bilanciandosi il vantaggio di poter avviare l'esecuzione in qualsiasi momento con il rischio connesso all'eventuale accoglimento dell'opposizione medesima”).
Il mancato accoglimento della richiesta di cessazione della materia del contendere impone l'esame dei proposti motivi di opposizione.
2. Va dichiarata l'inammissibilità dei primi due motivi proposti da , poiché Parte_1 motivi involgenti la sussistenza dei fatti costitutivi posti a fondamento del credito azionato in via monitoria, come tali da promuoversi nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
“In sede di opposizione esecutiva opera il principio dell'intangibilità del titolo esecutivo di formazione giudiziale per fatti anteriori o coevi alla sua formazione e alla sua definitività, spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto (o sta avendo) pieno sviluppo ed è stata (o è tuttora) in esame”. ( cass n. 2785/2025)
3. Non merita accoglimento la doglianza relativa alla mancanza di attestazione di conformità della copia del DI notificata, atteso che tale circostanza, oltre ad essere smentita dalla documentazione in atti (vds. relata di notifica contenente la detta dichiarazione ed allegata alla comparsa di costituzione e risposta a pag. 10 del documento
), è anche priva di rilievo in ordine alla Email_1 conseguente invalidità del titolo esecutivo.
La necessità di consegna di un atto conforme all'originale ha unicamente lo scopo di assicurare al destinatario la conoscenza legale ed integrale del provvedimento, scopo che potrebbe non essere raggiunto qualora fossero notificati documenti carenti di pagine o illeggibili e sempre che non si sia poi realizzato l'effetto sanante di cui all'art 156 ultimo comma c.p.c., nel mentre nel caso di specie nessuna doglianza di mancata conoscenza legale effettiva dell'atto si è dedotta, anzi dimostrando la spiegata opposizione e le conseguenti pagina 4 di 5 ragioni di opposizione la piena conoscenza dell'atto azionato.( in tal senso Cass. Civ.,
Ordinanza n. 16317 del 19/08/2004; Cass. Civ. Ordinanza n. 20747 del 16/08/2018).
4. Va rigettata l'opposizione con riferimento alla erroneità della somma precettata relativamente all'onorario richiesto e ciò sia perché in siffatta ipotesi, ove la somma fosse erronea, l'atto non sarebbe integralmente nullo, ma valido ed efficace per la minor somma corretta sia perché
l'ammontare richiesto è giustificato in ragione dell'ammontare della somma precettata, non superando i parametri massimi di legge.
5. Le spese sono liquidate secondo i parametri minimi di cui al D.M. 55/2014, tenendo conto del valore della controversia e dell'attività effettivamente svolta, scaglione tra 52.000 e 260.000.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda suindicata, ogni diversa e contraria domanda disattesa o assorbita, così provvede:
1) Rigetta la richiesta di dichiarazione di cessazione della materia del contendere avanzata da
; Parte_1
2) Dichiara inammissibile l'opposizione quanto ai motivi relativi all'inesistenza e alla radicale nullità del titolo esecutivo, nonché all'abnormità e alla radicale nullità del titolo esecutivo;
3) Rigetta l'opposizione per la restante parte;
4) Condanna al pagamento in favore di delle spese e competenze Parte_1 CP_1 del giudizio, liquidate in complessivi € 4.217,00, oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed
Iva, come per legge, da distrarsi a favore dell'avv. Francesco Polo, dichiaratosi antistatario.
Lecce, 18.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Gabriella Perrone
pagina 5 di 5
Tribunale ordinario di Lecce
Sezione Commerciale
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3030/2024
Udienza del 18.12.2025 Giudice Istruttore Dott.ssa Maria Gabriella Perrone
Sono presenti per l'opponente, l'avv. OG AN;
per l'opposta l'avv. Francesco Polo.
Le parti precisano le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate in atti e discutono la causa riportandosi ai propri scritti.
Il giudice
Decide la causa come da sottoscritta sentenza ex art 281 sexies c.p.c..
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale ordinario di Lecce
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico dott.ssa Maria Gabriella Perrone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3030/2024 R.G., promossa
DA
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
OG AN, giusta mandato in atti;
ATTRICE - OPPONENTE
CONTRO pagina 1 di 5 (P. IVA: ), in persona del legale rapp.te, p.t., rappresentata e CP_1 P.IVA_1 difesa dall'avv. Francesco Polo, giusta procura in atti;
CONVENUTA - OPPOSTA
Conclusioni: quelle precisate all'udienza odierna.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Fatto e diritto
Con atto di citazione in opposizione al precetto notificatole il 24.04.2024 da , CP_1 unitamente al decreto ingiuntivo n. 694/2024 emesso in forma esecutiva il 07.04.2024 dal
Tribunale di Lecce, con il quale le veniva stato intimato di pagare € 72.511,60 oltre accessori,
conveniva in giudizio innanzi all'intestato Tribunale la società Parte_1 CP_1 chiedendo al giudice adito di voler “1) preliminarmente sospendere l'efficacia esecutiva del titolo azionato con decreto inaudita altera parte, quantomeno sino alla prima udienza di comparizione delle parti;
2) confermare o, se non già disposta, statuire alla prima udienza la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo;
3) nel merito, ritenere e dichiarare nullo l'atto di precetto impugnato e dichiarare che la non ha il diritto di agire esecutivamente. CP_1
Con vittoria di spese e competenze di difesa.”
Eccepiva: l'inesistenza e la radicale nullità del titolo esecutivo;
l'abnormità e la radicale nullità del titolo esecutivo;
la circostanza che il titolo esecutivo non fosse stato emesso e notificato con le forme di legge in quanto privo dell'attestazione di conformità; l'erroneità della somma precettata.
Si costituiva in giudizio chiedendo “A) In via preliminare dichiarare CP_1 inammissibile ovvero rigettare la istanza di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo n. 694/2024 emesso provvisoriamente esecutivo dal Tribunale civile di
Lecce, con ogni conseguente statuizione di legge. B) rigettare la odierna opposizione giacché inammissibile, per i motivi indicati in narrativa al presente atto;
C) In ogni caso rigettare la odierna opposizione giacché infondata in fatto ed in diritto per i motivi indicati nel presente atto;
D) Con vittoria di spese e competenze di primo e secondo grado in favore del sottoscritto procuratore antistatario”, eccependo l'infondatezza delle avverse pretese in fatto e in diritto.
pagina 2 di 5 In data 7.10.2024 l'opponente depositava dichiarazione di cessazione della materia del contendere per la ritenuta perenzione dell'atto di precetto impugnato stante la mancata iscrizione a ruolo della procedura esecutiva presso terzi promossa dalla con atto di CP_1 pignoramento presso terzi. Parte opposta di opponeva alla detta richiesta insistendo nelle proprie pretese.
All'odierna udienza le parti precisavano le conclusioni richiamando quelle in atti e discutevano oralmente la causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va rigettata la richiesta di declaratoria di dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
“La cessazione della materia del contendere è istituto non disciplinato dal codice di rito che, tuttavia, può dirsi pienamente esistente nel nostro ordinamento processuale in forza di un ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, quale “diritto vivente”, che la considera forma di definizione del processo a cui ricorre ogni qual volta viene meno la stessa ragion d'essere della lite, per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse alla prosecuzione del giudizio e alla sua definizione in punto di merito
(tra le tante, cfr. Cass., 1 giugno 2004, n. 10478; Cass., sez. lav., 10 luglio 2001, n. 9332;
Cass., ss uu, 28 settembre 2000, n. 1048; Cass. sez. lav., 13 marzo 1999, n. 2268; Cass. sez. lav., 7 marzo 1998, n. 2572; Cass. 15 maggio 1997, n. 4283; Cass., 28 gennaio 1995, n. 1047)
La pronuncia va emessa, in particolare, d'ufficio o su istanza di parte, quando i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento della situazione evocata in giudizio, tale da eliminare totalmente ed in ogni suo aspetto la posizione di contrasto tra le parti e da far venir meno del tutto la necessità di una decisione sulla domanda originariamente proposta
e sottopongano al giudice conclusioni conformi - intese, appunto, a sollecitare l'adozione di una declaratoria della cessazione della materia del contendere - potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale (cfr. in tal senso: Cass., 1 aprile 2004, n. 6395; Cass., 1 aprile 2004, n. 6403; Cass., ss uu, 26 luglio 2004, n. 13969; Cass., 8 giugno 2005, n. 11962), (
Cass SU 16092/2009).
Nel caso di specie non può ritenersi essere venuta meno la materia del contendere.
pagina 3 di 5 Invero, come già rilevato da parte opposta, ai sensi dell'art 481 c.p.c. la proposizione dell'opposizione sospende il termine di efficacia del precetto, che riprenderà a decorrere solo al termine del giudizio di opposizione sicchè il precetto azionato , stante la pendenza della presente opposizione, non può ritenersi perento (tra le altre, si veda Cass, Civ. 26.2.2022, n.
2347: “L'opposizione a precetto determina la sospensione del termine di efficacia dello stesso ma non impedisce al creditore di procedere all'esecuzione forzata, anche dopo il decorso del termine di cui all'art. 481 c.p.c. e senza necessità di attendere la definizione del giudizio di opposizione, in tal modo bilanciandosi il vantaggio di poter avviare l'esecuzione in qualsiasi momento con il rischio connesso all'eventuale accoglimento dell'opposizione medesima”).
Il mancato accoglimento della richiesta di cessazione della materia del contendere impone l'esame dei proposti motivi di opposizione.
2. Va dichiarata l'inammissibilità dei primi due motivi proposti da , poiché Parte_1 motivi involgenti la sussistenza dei fatti costitutivi posti a fondamento del credito azionato in via monitoria, come tali da promuoversi nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
“In sede di opposizione esecutiva opera il principio dell'intangibilità del titolo esecutivo di formazione giudiziale per fatti anteriori o coevi alla sua formazione e alla sua definitività, spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto (o sta avendo) pieno sviluppo ed è stata (o è tuttora) in esame”. ( cass n. 2785/2025)
3. Non merita accoglimento la doglianza relativa alla mancanza di attestazione di conformità della copia del DI notificata, atteso che tale circostanza, oltre ad essere smentita dalla documentazione in atti (vds. relata di notifica contenente la detta dichiarazione ed allegata alla comparsa di costituzione e risposta a pag. 10 del documento
), è anche priva di rilievo in ordine alla Email_1 conseguente invalidità del titolo esecutivo.
La necessità di consegna di un atto conforme all'originale ha unicamente lo scopo di assicurare al destinatario la conoscenza legale ed integrale del provvedimento, scopo che potrebbe non essere raggiunto qualora fossero notificati documenti carenti di pagine o illeggibili e sempre che non si sia poi realizzato l'effetto sanante di cui all'art 156 ultimo comma c.p.c., nel mentre nel caso di specie nessuna doglianza di mancata conoscenza legale effettiva dell'atto si è dedotta, anzi dimostrando la spiegata opposizione e le conseguenti pagina 4 di 5 ragioni di opposizione la piena conoscenza dell'atto azionato.( in tal senso Cass. Civ.,
Ordinanza n. 16317 del 19/08/2004; Cass. Civ. Ordinanza n. 20747 del 16/08/2018).
4. Va rigettata l'opposizione con riferimento alla erroneità della somma precettata relativamente all'onorario richiesto e ciò sia perché in siffatta ipotesi, ove la somma fosse erronea, l'atto non sarebbe integralmente nullo, ma valido ed efficace per la minor somma corretta sia perché
l'ammontare richiesto è giustificato in ragione dell'ammontare della somma precettata, non superando i parametri massimi di legge.
5. Le spese sono liquidate secondo i parametri minimi di cui al D.M. 55/2014, tenendo conto del valore della controversia e dell'attività effettivamente svolta, scaglione tra 52.000 e 260.000.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda suindicata, ogni diversa e contraria domanda disattesa o assorbita, così provvede:
1) Rigetta la richiesta di dichiarazione di cessazione della materia del contendere avanzata da
; Parte_1
2) Dichiara inammissibile l'opposizione quanto ai motivi relativi all'inesistenza e alla radicale nullità del titolo esecutivo, nonché all'abnormità e alla radicale nullità del titolo esecutivo;
3) Rigetta l'opposizione per la restante parte;
4) Condanna al pagamento in favore di delle spese e competenze Parte_1 CP_1 del giudizio, liquidate in complessivi € 4.217,00, oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed
Iva, come per legge, da distrarsi a favore dell'avv. Francesco Polo, dichiaratosi antistatario.
Lecce, 18.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Gabriella Perrone
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