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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 12/12/2025, n. 669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 669 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 2660 /2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Prato
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice dott.ssa Paola Compagna, ha emesso la seguente:
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al N. 2660 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2023 e trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. emessa all'esito dello scambio di note scritte in sostituzione dell'udienza del 4 dicembre 2025, introdotta da:
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'Avv. David Fossi, elettivamente domiciliata presso il suo Studio;
PARTE ATTRICE contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il CP_2 P.IVA_2 patrocinio dell'Avv. Sabrina Paoli, elettivamente domiciliata presso il suo Studio;
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Contratto di compravendita.
Conclusioni
Per parte attrice: come da memoria ex art. 171-ter n. 1, c.p.c., ossia: “Voglia l'Ecc.mo Giudice adito: - in via preliminare: non concedere la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto, essendo l'opposizione fondata su prova scritta e di pronta soluzione;
- in tesi: accertare e dichiarare che nessuna somma è dovuta dall'opponente all'opposta per i titoli di cui al decreto ingiuntivo opposto e comunque ad ogni altro titolo, per le causali di cui in narrativa e dunque anche per la riscontrata nullità del contratto sotteso all'emissione delle fatture azionate e, per
l'effetto, revocare e/o dichiarare nullo e comunque privo di ogni effetto il decreto ingiuntivo oggetto della presente opposizione;
in denegata ipotesi, rideterminare, anche alla luce dei vizi che saranno riscontrati nella fornitura, la minore somma ritenuta come dovuta dall'opponente all'opposta, comunque revocando e/o dichiarando nullo e comunque privo di ogni effetto il decreto ingiuntivo oggetto della presente opposizione. Con ogni più ampia riserva istruttoria ex lege.
Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore, che si dichiara antistatario”;
1 Per parte convenuta: “- Respingere l'opposizione ed ogni domanda formulata da parte attrice opponente;
-
Condannare parte attrice alla refusione delle spese, funzioni ed onorari del giudizio.”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ritualmente notificato, ha mosso opposizione avverso il Controparte_1 decreto ingiuntivo n. 1075/2023, R.G. 2317/2023, del 24 ottobre 2023 con cui questo Ufficio le aveva ingiunto di corrispondere a la somma di € 24.378,50 a saldo delle fatture n. 52/2023, 60/2023, Controparte_2
95/2023, 149/2023, 166/2023, 173/2023, 185/2023, detratto il controcredito di cui alla fattura n. 264/2024 di euro 252,50; il tutto oltre interessi di cui al D.Lgs. 231/2002 dalla scadenza delle singole fatture al saldo e spese. Ha, dunque, chiesto, in via cautelare, di non concedere la provvisoria esecuzione al provvedimento monitorio e, in via principale, l'accertamento dell'insussistenza del credito vantato in via monitoria, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, e, in via subordinata, di rideterminare la somma dovuta all'opposta.
A fondamento dell'opposizione ha allegato che: le merci di cui alle fatture n. 52/2023, 60/2023, 149/2023,
166/2023, 173/2023, 185/2023 non erano state consegnate;
invece, era stata ricevuta la merce di cui alla fattura
95/2023, che, comunque, risultava viziata e difforme da quella ordinata;
in ogni caso, la controparte non aveva dato la prova che la merce di cui alle fatture fosse conforme alle prescrizioni della normativa comunitaria sui capi di abbigliamento, con particolare riguardo all'etichettatura oltre che in materia di beni di consumo, come prescritto dalla direttiva 2001/95/CE sui requisiti di sicurezza dei prodotti, dal regolamento REACH n.
1907/2006 sulla registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche, dal regolamento UE n. 528/2012 sull'uso di biocidi, dal regolamento UE n. 850/2004 sugli inquinanti organici persistenti.
Si è costituita chiedendo, in via preliminare, ex art. 648 c.p.c., la concessione della Controparte_2 provvisoria esecuzione, e, nel merito, il rigetto delle domande dell'opponente.
A sostegno della pretesa monitoria, ha dedotto che: il contratto concluso tra le parti il 19 dicembre 2020 (data a partire dalla quale il rapporto era proseguito senza contestazioni, né soluzione di continuità sino alla pendenza del giudizio monitorio) aveva come oggetto la compravendita “consecutiva” di merce costituita da tessuto a maglia;
più precisamente, il rapporto contrattuale, proseguito senza contestazioni sino all'incardinamento del giudizio monitorio, si configurava come “triangolazione commerciale di fatto”: l'attrice opponente vendeva la merce acquistata dalla convenuta opposta a clienti finali (società) con sede all'estero; era sempre CP_2 stata resa edotta dei nominativi dei clienti finali, pur non avendo mai avuto rapporti diretti con essi, in quanto riceveva da le c.d. packing list contenenti indicazione esatta di etichette, composizioni
CP_1 della maglieria, taglie e data di consegna indicata dal cliente finale;
non disponendo di
CP_1 un magazzino per ricoverare la merce acquistata, aveva chiesto a di confezionare la merce su sue CP_2 precise indicazioni (destinazione finale della merce, modalità di confezionamento, modalità di apposizione delle etichette approvate e fornite da per poi consegnarla direttamente allo spedizioniere
CP_1 incaricato da il quale si recava presso la sede di per caricare direttamente la
CP_1 CP_2
2 merce prodotta e tradurla al cliente finale;
si occupava altresì di predisporre il documento CP_1 di trasporto e di inviarlo via e-mail a , che lo consegnava insieme alla merce allo spedizioniere;
CP_2 per ogni DDT, emetteva una fattura accompagnatoria della merce, che aveva valore di una presa CP_2 di consegna, in quanto la consegna della merce avveniva nel momento della presa in carico della stessa presso la soglia del proprio magazzino in Prato da parte dello spedizioniere incaricato da CP_1 successivamente, quest'ultimo emetteva la lettera di vettura internazionale collegata alla fattura emessa dalla al proprio cliente finale, documento che attestava l'avvenuta presa in consegna della CP_1 spedizione;
era in possesso dei requisiti necessari per acquistare le merci senza applicazione CP_2 dell'IVA ex art. 8 co. 1 lett. c) del DPR 633/72; ogni fattura era corredata dal relativo ordine di
[...] contenente la selezione dei campioni di merce, i prezzi, la suddivisione degli articoli per taglia e CP_1 colore, le corrette composizioni, l'indicazione degli etichettifici, il numero e le caratteristiche dei cartoni contenenti la merce;
il prezzo unitario e il numero dei capi ordinati poteva trarsi dalla corrispondenza intercorsa tra le parti;
non erano mai state mosse contestazioni relative a difetti o vizi della merce, con conseguente decadenza dell'azione di garanzia.
Depositate le memorie ex art. 171-ter, c.p.c., la causa è stata istruita sui documenti prodotti dalle parti e quelli depositati in esecuzione dell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. e assunzione di prova testimoniale.
Mediante scambio di note scritte depositate in sostituzione dell'udienza cartolare del 4 dicembre 2025 le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni come in epigrafe e con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. il Giudice ha trattenuto la causa in decisione.
**** ha agito in sede monitoria al fine di vedersi riconoscere il versamento del corrispettivo Controparte_2 della fornitura della merce di cui alle fatture n. 52/2023, 60/2023, 95/2023, 149/2023, 166/2023, 173/2023,
185/2023, per una somma totale di euro 24.378,50.
È opportuno premettere che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un giudizio a cognizione ordinaria in cui il giudice non deve limitarsi ad accertare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, cioè in termini conformi ai presupposti di ammissibilità della procedura speciale, ma deve verificare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione (Cass. civ. Sez. VI - Lavoro Ord., 28/05/2019, n. 14486, rv.
654022-01). Di conseguenza, con riguardo all'onere della prova, non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto (Cass. civ. Sez. I Sent., 19/10/2015, n. 21101, rv. 637413).
Trova, dunque applicazione il principio generale, enunciato dalla giurisprudenza di legittimità in riferimento alla disciplina delle obbligazioni, secondo cui il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento è tenuto soltanto a provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. Cass. civ., SS.UU., n. 13533/01; Cass.,
3 Sez. 3, Sentenza n. 826 del 20/01/2015, Rv. 634361 – 01; Cass., Sez. III, 12/04/2006, n. 8615; Cass., Sez. I,
13/06/2006, n. 13674).
Nel caso di specie il titolo a fondamento della pretesa al versamento del prezzo è rappresentato dai contratti di compravendita stipulati di volta in volta tra le parti aventi ad oggetto la merce indicata nelle fatture. In merito, parte opposta non si è limitata ad allegare il titolo, descrivendo il funzionamento del rapporto tra le parti, ma ha documentato i singoli ordini inoltrati da (doc. 2 – 6 septies parte opposta), senza che CP_1 quest'ultima abbia specificamente contestato l'instaurazione del rapporto, né il prezzo convenuto.
[...]
infatti, ha genericamente dedotto la mancanza di prova dell'an e del quantum del credito fatto CP_1 valere nei suoi confronti, ma ciò non basta ad integrare la contestazione specifica di cui all'art. 115 c.p.c. (cfr.
Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17889 del 27/08/2020, Rv. 658756 – 01: “In materia di prova civile, la generica deduzione di assenza di prova senza negazione del fatto storico non è equiparabile alla specifica contestazione di cui all'art. 115 c.p.c”).
È pacifico, dunque, il titolo in base al quale le fatture sono state emesse, cosicché il diritto ad ottenere il prezzo risulta fondato sul corrispondente contratto di compravendita;
trattandosi, infatti, di negozio di natura consensuale (e non reale) è sufficiente per il suo perfezionamento lo scambio dei consensi (e non anche la consegna della cosa) e tanto basta a far sorgere a carico dell'acquirente gli obblighi di cui all'art. 1477 c.c. e dunque anche quello di pagare il prezzo pattuito.
Occorre, tuttavia, analizzare l'eccezione di inadempimento sollevata dalla controparte, la quale, a giustificazione dell'omesso pagamento, ha dedotto la mancata consegna della merce acquistata.
A tal proposito, l'art. 1460 c.c. consente, a chi abbia vanamente atteso l'esatto adempimento della prestazione contrattuale dovutagli, di rifiutare l'adempimento della propria prestazione sino a quando il contraente infedele non adempia od offra di adempiere la propria.
Chi solleva l'eccezione ha l'onere di allegare l'altrui inadempimento, spettando alla controparte che intende neutralizzare tale difesa offrire la prova del proprio adempimento.
Nel caso di specie, occorre premettere che, come allegato dall'opposta e non contestato, neanche genericamente, dall'opponente, secondo i termini del rapporto contrattuale oggetto di causa il venditore era tenuto a consegnare la merce venduta allo spedizioniere incaricato dall'acquirente, il quale si sarebbe occupato della consegna al cliente finale. L'adempimento dell'obbligo di consegna si configurava, dunque, con la consegna della merce al corriere, obbligato a sua volta nei confronti di a provvedere alla CP_1 consegna al cliente finale. D'altro canto, l'opponente, che contesta la mancata ricezione della merce da parte del cliente finale, non ha mail allegato, se non negli scritti conclusivi, una ricostruzione alternativa dei rapporti tra le parti, invocando l'esistenza di un obbligo dell'opposta di occuparsi della consegna finale;
deve ritenersi perciò non ha specificamente e tempestivamente contestata la ricostruzione di , secondo cui CP_2
l'accordo tra le parti riguardava soltanto la consegna della merce al corriere, essendo quest'ultimo il soggetto obbligato nei confronti di ad assicurare la ricezione al cliente finale. L'opposta ha dunque CP_1
l'onere di dimostrare la consegna della merce al corriere individuato dalla controparte, non avendo alcuna rilevanza, ai fini della dimostrazione dell'esattezza dell'adempimento, il segmento successivo, relativo alla
4 consegna al cliente finale, oggetto di un'obbligazione assunta dal corriere stesso nei confronti di
[...]
CP_1
Dagli atti di causa, e in particolare dalla documentazione depositata da in Parte_1 adempimento all'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., è emersa la prova della consegna al corriere della merce di cui alle fatture n. 52, n. 60, n. 166, n. 185 e n. 173.
La prova documentale è stata poi corroborata dalle dichiarazioni testimoniali assunte all'udienza del 19 novembre 2024.
In tale sede, , dipendente della ha confermato che la consegna Testimone_1 Parte_1 della merce relativa alla documentazione mostratagli (tra cui rientrano i docc. 2 quinques- 3 sexies- 4- 6 sexies-
7 quinques, relativi alla merce di cui alle fatture n. 52, n. 60, n. 166, n. 185 e n. 173) era regolarmente avvenuta.
La dichiarazione del teste è particolarmente attendibile, considerato che egli ha spiegato di occuparsi di trasmettere gli ordini inviati da ai soggetti incaricati delle operazioni di ritiro, specificando che CP_1
“L'arrivo delle merce in magazzino è documentato, così come il relativo carico per la spedizione, oltre che
l'arrivo e la consegna al cliente finale” e ribadendo che tali passaggi erano avvenuti per la merce relativa ai documenti esibitigli.
Quanto riferito da è stato poi confermato dai dipendenti di , Testimone_1 CP_2 Tes_2
che hanno riferito di essersi occupate personalmente della preparazione e consegna
[...] Tes_3 delle merci allo spedizioniere. Non vi è motivo di dubitare del resoconto di tali testi, considerato che le loro dichiarazioni risultano essere coerenti con quelle di e con la documentazione depositata da Testimone_1
In proposito, non assumono alcuna rilevanza ai fini del decidere le dichiarazioni delle Parte_1 testimoni in merito alle modalità di versamento del prezzo.
Del resto, poiché la consegna della merce non avveniva direttamente nelle mani di ma CP_1 prima allo spedizioniere da questi designato e poi ai clienti finali, la società non avrebbe avuto modo di verificare la mancata consegna, se non mediante una contestazione ricevuta da tali soggetti;
tuttavia, la parte opponente non ne ha mai allegato l'esistenza, né ha offerto documentazione o altro tipo di prova in tal senso.
Tale dato rafforza il convincimento, fondato sulle risultanze documentali e sulle dichiarazioni testimoniali, che abbia effettivamente ed esattamente adempiuto alla propria obbligazione. CP_2
La contestazione circa la difformità della merce consegnata al corriere da quella indicata negli ordini è poi del tutto generica, non avendo l'opponente specificato in cosa consistessero i difetti di conformità. La genericità della contestazione, dunque, esclude che parte opposta abbia l'onere di provare l'esattezza della prestazione ex art. 115 c.p.c.
Infine, nulla è stato possibile ricavare dalla deposizione di la quale ha dichiarato di non Testimone_4 essere a conoscenza delle circostanze oggetto dei capitoli di prova.
Lo stesso opponente ha poi confermato la ricezione della merce di cui alla fattura 95 (cfr. pagina 2 dell'atto di citazione).
5 Non vi sono invece elementi da cui trarre la consegna della merce di cui alla fattura 149 (doc. 5 -5-bis), dall'importo di euro 1.693,00, non risultando né dalla documentazione offerta da né Parte_1 dalle dichiarazioni dei testi sentiti all'udienza del 19 novembre 2024.
L'eccezione di inadempimento è dunque fondata limitatamente alla merce oggetto di tale documento.
Infine, le considerazioni dell'opponente circa la presenza di vizi della merce compravenduta e della sua difformità alla normativa comunitaria non sono idonee a neutralizzare il credito. L'opponente si è infatti limitato ad alludere genericamente alla mancanza di prova della conformità della merce alle pattuizioni contrattuali e alla normativa comunitaria senza descrivere neanche sommariamente i profili rilevanti.
Innanzitutto, allegazioni così generiche non comportano neanche l'onere di contestazione specifica della controparte (cfr. v. Cass. civ. Sez. II Ord., 25/01/2022, n. 2223, rv. 663641-01, ove si sottolinea che nell'apprezzare l'effettiva valenza processuale della contestazione omessa o generica, non è possibile prescindere, dal contenuto dell'allegazione e dal suo grado di specificità; non foss'altro perché è lecito pretendere che la specificità della contestazione - da intendersi come necessità che quest'ultima non si risolva nella mera negazione formale dell'avversa allegazione, ma espliciti, ove sia materialmente esigibile, una diversa e contrapposta versione dei fatti - sia direttamente proporzionale, in un certo senso, alla specificità dell'allegazione che ne costituisce l'oggetto), cosicché la conformità della merce deve ritenersi fatto pacifico.
In secondo luogo, la lacuna nelle difese dell'opponente non può essere colmata mediante il ricorso ad una consulenza tecnica. Infatti, la consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze, con la conseguenza che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati, né allegati (Cass. civ. Sez. III, 14/02/2006, n. 3191, rv. 590615); del resto, in tema di consulenza tecnica di ufficio, in virtù del principio dispositivo e dell'operare nel processo civile di preclusioni, assertive ed istruttorie, l'ausiliare del giudice, nello svolgimento delle proprie attività, non può - nemmeno in presenza di ordine del giudice o di acquiescenza delle parti - indagare di ufficio su fatti mai ritualmente allegati dalle parti, né acquisire di sua iniziativa la prova dei fatti costitutivi delle domande o delle eccezioni proposte e nemmeno procurarsi, dalle parti o dai terzi, documenti che forniscano tale prova. A tale regola può derogarsi soltanto quando la prova del fatto costitutivo della domanda o dell'eccezione non possa essere oggettivamente fornita dalle parti con i mezzi di prova tradizionali, postulando il ricorso a cognizioni tecnico -scientifiche, oppure per la prova di fatti tecnici accessori o secondari e di elementi di riscontro della veridicità delle prove già prodotte dalle parti (cfr. Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 31886 del 06/12/2019, Rv. 656045 - 01).
In terzo luogo, la conformità della merce alla legge e al contratto appartiene all'ambito dell'esattezza dell'adempimento e non a quello della validità del titolo, essendo stato “escluso che l'illegittimità della condotta tenuta nel corso delle trattative prenegoziali ovvero nella fase dell'esecuzione del contratto stesso possa esser causa di nullità, indipendentemente dalla natura delle norme con le quali siffatta condotta contrasti, a meno che questa sanzione non sia espressamente prevista” (Cass. civ., SS.UU., 19 dicembre 2007,
6 n. 26724; Cass. civ., sez. I, 29 settembre 2005, n. 19024), cosicché non risulta pertinente l'eccezione di nullità sollevata dall'opponente.
Né d'altronde può farsi riferimento alla fattispecie della garanzia per vizi, in quanto non CP_1 ha neanche fatto valere il corrispondente diritto potestativo, non avendo chiesto né la risoluzione del contratto né la riduzione del prezzo. Peraltro, in tale evenienza, sarebbe comunque fondata l'eccezione di decadenza sollevata da , non essendo stata data né offerta la prova della tempestività della denuncia. CP_2
In conclusione, risultando provato il titolo oggetto della pretesa monitoria ed essendosi rivelata infondata l'eccezione di inadempimento, salvo quanto specificato in ordine alla fattura 149, il decreto ingiuntivo deve essere revocato, mentre deve essere condannata a versare alla controparte la somma di CP_1 euro 22.685,50.
Trattandosi di un debito di valuta, sulle somme dovute devono essere calcolati gli interessi legali con decorrenza dalla scadenza delle singole fatture sino al saldo.
Inoltre, in caso di domanda giudiziale riguardante una obbligazione pecuniaria, a fronte di una richiesta di pagamento anche degli interessi legali, senza ulteriori specificazioni, sono applicabili anche gli interessi
“maggiorati” di cui al combinato disposto di cui agli artt. 1284, IV co. c.c. e D. lgs. n. 231/02. In questo senso, del resto, si era altresì espressa in passato la Suprema Corte, laddove ha più volte addebitato gli interessi non al tasso legale ordinariamente previsto, ma a quello disciplinato dalla normativa speciale in concreto applicabile, a fronte di istanza generica degli “interessi legali”, senza ulteriore specificazione (si veda ex multis
Cassazione civile, sez. II, 14/02/2002, n. 2149; Cassazione civile, sez. II, 04/07/2012, n. 11187).
Alla luce di quanto sopra, l'interesse legale da applicare sarà, per la fase stragiudiziale decorrente dalla data di scadenza delle singole fatture fino alla data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo (24 ottobre 2023) è quello di cui all'art. 1284, I co. c.c. (interesse al saggio ordinario), e per la fase giudiziale (a decorrere dalla suddetta data e sino alla conclusione del processo) e fino al soddisfo, il tasso maggiorato previsto dal co. 4 , della citata disposizione.
Infine, non può essere accolta la domanda dell'opposta fondata sull'art. 96, c.p.c.
Va premesso che la norma punisce un contegno processuale illecito tenuto dalla parte soccombente con dolo o colpa grave.
Pertanto, la mera infondatezza dell'azione non costituisce circostanza da sola sufficiente ai fini dell'adozione di una pronuncia ex art. 96, connessa ad ipotesi di abuso del diritto ad agire: agire in giudizio per far valere una pretesa che si rivela infondata non è, infatti, condotta in sé automaticamente rimproverabile.
In particolare, il riconoscimento della responsabilità aggravata esige sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate.
Nell'odierno procedimento, si ritiene che il comportamento del ricorrente sia stato contenuto nei limiti di quello che è il legittimo diritto di azione in giudizio, non ravvisandosi elementi riconducibili a mala fede o colpa grave.
7 Peraltro, il mancato riconoscimento integrale della pretesa monitoria di impedisce la condanna CP_2 ex art. 96 c.p.c. della controparte, la quale presuppone la soccombenza totale.
Le spese gravano su soccombente prevalente e sostanziale, e si liquidano in € 5.077,00, CP_1 alla luce dei parametri di cui al paragrafo 2 delle tabelle allegate al D.M. 55/2014 e successive modificazioni, per le cause di valore compreso tra euro 5.200,00 ed euro 26.000,00; il tutto oltre IVA, CPA e rimborso delle spese generali nella misura del 15% degli onorari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti sul procedimento di cui in epigrafe, ogni diversa domanda o eccezione disattesa, così provvede:
1. REVOCA il decreto ingiuntivo n. 1075/2023, R.G. 2317/2023, del 24 ottobre 2023;
2. CONDANNA a versare in favore di la somma di euro Controparte_3 Controparte_2
22.685,50, oltre interessi legali al saggio di cui all'art. 1284, co. 1, c.c. dalla scadenza delle singole fatture sino alla data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo – 24 ottobre 2023 - e al saggio di cui all'art. 1284, co.
4, c.c. da tale data sino al saldo;
3. CONDANNA versare in favore di e spese del presente Controparte_3 Controparte_2 giudizio, che si liquidano in euro 5.077,00, oltre IVA, CPA e rimborso delle spese generali nella misura del
15% degli onorari.
Prato, 12/12/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Paola Compagna
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Prato
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice dott.ssa Paola Compagna, ha emesso la seguente:
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al N. 2660 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2023 e trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. emessa all'esito dello scambio di note scritte in sostituzione dell'udienza del 4 dicembre 2025, introdotta da:
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'Avv. David Fossi, elettivamente domiciliata presso il suo Studio;
PARTE ATTRICE contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il CP_2 P.IVA_2 patrocinio dell'Avv. Sabrina Paoli, elettivamente domiciliata presso il suo Studio;
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Contratto di compravendita.
Conclusioni
Per parte attrice: come da memoria ex art. 171-ter n. 1, c.p.c., ossia: “Voglia l'Ecc.mo Giudice adito: - in via preliminare: non concedere la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto, essendo l'opposizione fondata su prova scritta e di pronta soluzione;
- in tesi: accertare e dichiarare che nessuna somma è dovuta dall'opponente all'opposta per i titoli di cui al decreto ingiuntivo opposto e comunque ad ogni altro titolo, per le causali di cui in narrativa e dunque anche per la riscontrata nullità del contratto sotteso all'emissione delle fatture azionate e, per
l'effetto, revocare e/o dichiarare nullo e comunque privo di ogni effetto il decreto ingiuntivo oggetto della presente opposizione;
in denegata ipotesi, rideterminare, anche alla luce dei vizi che saranno riscontrati nella fornitura, la minore somma ritenuta come dovuta dall'opponente all'opposta, comunque revocando e/o dichiarando nullo e comunque privo di ogni effetto il decreto ingiuntivo oggetto della presente opposizione. Con ogni più ampia riserva istruttoria ex lege.
Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore, che si dichiara antistatario”;
1 Per parte convenuta: “- Respingere l'opposizione ed ogni domanda formulata da parte attrice opponente;
-
Condannare parte attrice alla refusione delle spese, funzioni ed onorari del giudizio.”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ritualmente notificato, ha mosso opposizione avverso il Controparte_1 decreto ingiuntivo n. 1075/2023, R.G. 2317/2023, del 24 ottobre 2023 con cui questo Ufficio le aveva ingiunto di corrispondere a la somma di € 24.378,50 a saldo delle fatture n. 52/2023, 60/2023, Controparte_2
95/2023, 149/2023, 166/2023, 173/2023, 185/2023, detratto il controcredito di cui alla fattura n. 264/2024 di euro 252,50; il tutto oltre interessi di cui al D.Lgs. 231/2002 dalla scadenza delle singole fatture al saldo e spese. Ha, dunque, chiesto, in via cautelare, di non concedere la provvisoria esecuzione al provvedimento monitorio e, in via principale, l'accertamento dell'insussistenza del credito vantato in via monitoria, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, e, in via subordinata, di rideterminare la somma dovuta all'opposta.
A fondamento dell'opposizione ha allegato che: le merci di cui alle fatture n. 52/2023, 60/2023, 149/2023,
166/2023, 173/2023, 185/2023 non erano state consegnate;
invece, era stata ricevuta la merce di cui alla fattura
95/2023, che, comunque, risultava viziata e difforme da quella ordinata;
in ogni caso, la controparte non aveva dato la prova che la merce di cui alle fatture fosse conforme alle prescrizioni della normativa comunitaria sui capi di abbigliamento, con particolare riguardo all'etichettatura oltre che in materia di beni di consumo, come prescritto dalla direttiva 2001/95/CE sui requisiti di sicurezza dei prodotti, dal regolamento REACH n.
1907/2006 sulla registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche, dal regolamento UE n. 528/2012 sull'uso di biocidi, dal regolamento UE n. 850/2004 sugli inquinanti organici persistenti.
Si è costituita chiedendo, in via preliminare, ex art. 648 c.p.c., la concessione della Controparte_2 provvisoria esecuzione, e, nel merito, il rigetto delle domande dell'opponente.
A sostegno della pretesa monitoria, ha dedotto che: il contratto concluso tra le parti il 19 dicembre 2020 (data a partire dalla quale il rapporto era proseguito senza contestazioni, né soluzione di continuità sino alla pendenza del giudizio monitorio) aveva come oggetto la compravendita “consecutiva” di merce costituita da tessuto a maglia;
più precisamente, il rapporto contrattuale, proseguito senza contestazioni sino all'incardinamento del giudizio monitorio, si configurava come “triangolazione commerciale di fatto”: l'attrice opponente vendeva la merce acquistata dalla convenuta opposta a clienti finali (società) con sede all'estero; era sempre CP_2 stata resa edotta dei nominativi dei clienti finali, pur non avendo mai avuto rapporti diretti con essi, in quanto riceveva da le c.d. packing list contenenti indicazione esatta di etichette, composizioni
CP_1 della maglieria, taglie e data di consegna indicata dal cliente finale;
non disponendo di
CP_1 un magazzino per ricoverare la merce acquistata, aveva chiesto a di confezionare la merce su sue CP_2 precise indicazioni (destinazione finale della merce, modalità di confezionamento, modalità di apposizione delle etichette approvate e fornite da per poi consegnarla direttamente allo spedizioniere
CP_1 incaricato da il quale si recava presso la sede di per caricare direttamente la
CP_1 CP_2
2 merce prodotta e tradurla al cliente finale;
si occupava altresì di predisporre il documento CP_1 di trasporto e di inviarlo via e-mail a , che lo consegnava insieme alla merce allo spedizioniere;
CP_2 per ogni DDT, emetteva una fattura accompagnatoria della merce, che aveva valore di una presa CP_2 di consegna, in quanto la consegna della merce avveniva nel momento della presa in carico della stessa presso la soglia del proprio magazzino in Prato da parte dello spedizioniere incaricato da CP_1 successivamente, quest'ultimo emetteva la lettera di vettura internazionale collegata alla fattura emessa dalla al proprio cliente finale, documento che attestava l'avvenuta presa in consegna della CP_1 spedizione;
era in possesso dei requisiti necessari per acquistare le merci senza applicazione CP_2 dell'IVA ex art. 8 co. 1 lett. c) del DPR 633/72; ogni fattura era corredata dal relativo ordine di
[...] contenente la selezione dei campioni di merce, i prezzi, la suddivisione degli articoli per taglia e CP_1 colore, le corrette composizioni, l'indicazione degli etichettifici, il numero e le caratteristiche dei cartoni contenenti la merce;
il prezzo unitario e il numero dei capi ordinati poteva trarsi dalla corrispondenza intercorsa tra le parti;
non erano mai state mosse contestazioni relative a difetti o vizi della merce, con conseguente decadenza dell'azione di garanzia.
Depositate le memorie ex art. 171-ter, c.p.c., la causa è stata istruita sui documenti prodotti dalle parti e quelli depositati in esecuzione dell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. e assunzione di prova testimoniale.
Mediante scambio di note scritte depositate in sostituzione dell'udienza cartolare del 4 dicembre 2025 le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni come in epigrafe e con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. il Giudice ha trattenuto la causa in decisione.
**** ha agito in sede monitoria al fine di vedersi riconoscere il versamento del corrispettivo Controparte_2 della fornitura della merce di cui alle fatture n. 52/2023, 60/2023, 95/2023, 149/2023, 166/2023, 173/2023,
185/2023, per una somma totale di euro 24.378,50.
È opportuno premettere che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un giudizio a cognizione ordinaria in cui il giudice non deve limitarsi ad accertare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, cioè in termini conformi ai presupposti di ammissibilità della procedura speciale, ma deve verificare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione (Cass. civ. Sez. VI - Lavoro Ord., 28/05/2019, n. 14486, rv.
654022-01). Di conseguenza, con riguardo all'onere della prova, non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto (Cass. civ. Sez. I Sent., 19/10/2015, n. 21101, rv. 637413).
Trova, dunque applicazione il principio generale, enunciato dalla giurisprudenza di legittimità in riferimento alla disciplina delle obbligazioni, secondo cui il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento è tenuto soltanto a provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. Cass. civ., SS.UU., n. 13533/01; Cass.,
3 Sez. 3, Sentenza n. 826 del 20/01/2015, Rv. 634361 – 01; Cass., Sez. III, 12/04/2006, n. 8615; Cass., Sez. I,
13/06/2006, n. 13674).
Nel caso di specie il titolo a fondamento della pretesa al versamento del prezzo è rappresentato dai contratti di compravendita stipulati di volta in volta tra le parti aventi ad oggetto la merce indicata nelle fatture. In merito, parte opposta non si è limitata ad allegare il titolo, descrivendo il funzionamento del rapporto tra le parti, ma ha documentato i singoli ordini inoltrati da (doc. 2 – 6 septies parte opposta), senza che CP_1 quest'ultima abbia specificamente contestato l'instaurazione del rapporto, né il prezzo convenuto.
[...]
infatti, ha genericamente dedotto la mancanza di prova dell'an e del quantum del credito fatto CP_1 valere nei suoi confronti, ma ciò non basta ad integrare la contestazione specifica di cui all'art. 115 c.p.c. (cfr.
Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17889 del 27/08/2020, Rv. 658756 – 01: “In materia di prova civile, la generica deduzione di assenza di prova senza negazione del fatto storico non è equiparabile alla specifica contestazione di cui all'art. 115 c.p.c”).
È pacifico, dunque, il titolo in base al quale le fatture sono state emesse, cosicché il diritto ad ottenere il prezzo risulta fondato sul corrispondente contratto di compravendita;
trattandosi, infatti, di negozio di natura consensuale (e non reale) è sufficiente per il suo perfezionamento lo scambio dei consensi (e non anche la consegna della cosa) e tanto basta a far sorgere a carico dell'acquirente gli obblighi di cui all'art. 1477 c.c. e dunque anche quello di pagare il prezzo pattuito.
Occorre, tuttavia, analizzare l'eccezione di inadempimento sollevata dalla controparte, la quale, a giustificazione dell'omesso pagamento, ha dedotto la mancata consegna della merce acquistata.
A tal proposito, l'art. 1460 c.c. consente, a chi abbia vanamente atteso l'esatto adempimento della prestazione contrattuale dovutagli, di rifiutare l'adempimento della propria prestazione sino a quando il contraente infedele non adempia od offra di adempiere la propria.
Chi solleva l'eccezione ha l'onere di allegare l'altrui inadempimento, spettando alla controparte che intende neutralizzare tale difesa offrire la prova del proprio adempimento.
Nel caso di specie, occorre premettere che, come allegato dall'opposta e non contestato, neanche genericamente, dall'opponente, secondo i termini del rapporto contrattuale oggetto di causa il venditore era tenuto a consegnare la merce venduta allo spedizioniere incaricato dall'acquirente, il quale si sarebbe occupato della consegna al cliente finale. L'adempimento dell'obbligo di consegna si configurava, dunque, con la consegna della merce al corriere, obbligato a sua volta nei confronti di a provvedere alla CP_1 consegna al cliente finale. D'altro canto, l'opponente, che contesta la mancata ricezione della merce da parte del cliente finale, non ha mail allegato, se non negli scritti conclusivi, una ricostruzione alternativa dei rapporti tra le parti, invocando l'esistenza di un obbligo dell'opposta di occuparsi della consegna finale;
deve ritenersi perciò non ha specificamente e tempestivamente contestata la ricostruzione di , secondo cui CP_2
l'accordo tra le parti riguardava soltanto la consegna della merce al corriere, essendo quest'ultimo il soggetto obbligato nei confronti di ad assicurare la ricezione al cliente finale. L'opposta ha dunque CP_1
l'onere di dimostrare la consegna della merce al corriere individuato dalla controparte, non avendo alcuna rilevanza, ai fini della dimostrazione dell'esattezza dell'adempimento, il segmento successivo, relativo alla
4 consegna al cliente finale, oggetto di un'obbligazione assunta dal corriere stesso nei confronti di
[...]
CP_1
Dagli atti di causa, e in particolare dalla documentazione depositata da in Parte_1 adempimento all'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., è emersa la prova della consegna al corriere della merce di cui alle fatture n. 52, n. 60, n. 166, n. 185 e n. 173.
La prova documentale è stata poi corroborata dalle dichiarazioni testimoniali assunte all'udienza del 19 novembre 2024.
In tale sede, , dipendente della ha confermato che la consegna Testimone_1 Parte_1 della merce relativa alla documentazione mostratagli (tra cui rientrano i docc. 2 quinques- 3 sexies- 4- 6 sexies-
7 quinques, relativi alla merce di cui alle fatture n. 52, n. 60, n. 166, n. 185 e n. 173) era regolarmente avvenuta.
La dichiarazione del teste è particolarmente attendibile, considerato che egli ha spiegato di occuparsi di trasmettere gli ordini inviati da ai soggetti incaricati delle operazioni di ritiro, specificando che CP_1
“L'arrivo delle merce in magazzino è documentato, così come il relativo carico per la spedizione, oltre che
l'arrivo e la consegna al cliente finale” e ribadendo che tali passaggi erano avvenuti per la merce relativa ai documenti esibitigli.
Quanto riferito da è stato poi confermato dai dipendenti di , Testimone_1 CP_2 Tes_2
che hanno riferito di essersi occupate personalmente della preparazione e consegna
[...] Tes_3 delle merci allo spedizioniere. Non vi è motivo di dubitare del resoconto di tali testi, considerato che le loro dichiarazioni risultano essere coerenti con quelle di e con la documentazione depositata da Testimone_1
In proposito, non assumono alcuna rilevanza ai fini del decidere le dichiarazioni delle Parte_1 testimoni in merito alle modalità di versamento del prezzo.
Del resto, poiché la consegna della merce non avveniva direttamente nelle mani di ma CP_1 prima allo spedizioniere da questi designato e poi ai clienti finali, la società non avrebbe avuto modo di verificare la mancata consegna, se non mediante una contestazione ricevuta da tali soggetti;
tuttavia, la parte opponente non ne ha mai allegato l'esistenza, né ha offerto documentazione o altro tipo di prova in tal senso.
Tale dato rafforza il convincimento, fondato sulle risultanze documentali e sulle dichiarazioni testimoniali, che abbia effettivamente ed esattamente adempiuto alla propria obbligazione. CP_2
La contestazione circa la difformità della merce consegnata al corriere da quella indicata negli ordini è poi del tutto generica, non avendo l'opponente specificato in cosa consistessero i difetti di conformità. La genericità della contestazione, dunque, esclude che parte opposta abbia l'onere di provare l'esattezza della prestazione ex art. 115 c.p.c.
Infine, nulla è stato possibile ricavare dalla deposizione di la quale ha dichiarato di non Testimone_4 essere a conoscenza delle circostanze oggetto dei capitoli di prova.
Lo stesso opponente ha poi confermato la ricezione della merce di cui alla fattura 95 (cfr. pagina 2 dell'atto di citazione).
5 Non vi sono invece elementi da cui trarre la consegna della merce di cui alla fattura 149 (doc. 5 -5-bis), dall'importo di euro 1.693,00, non risultando né dalla documentazione offerta da né Parte_1 dalle dichiarazioni dei testi sentiti all'udienza del 19 novembre 2024.
L'eccezione di inadempimento è dunque fondata limitatamente alla merce oggetto di tale documento.
Infine, le considerazioni dell'opponente circa la presenza di vizi della merce compravenduta e della sua difformità alla normativa comunitaria non sono idonee a neutralizzare il credito. L'opponente si è infatti limitato ad alludere genericamente alla mancanza di prova della conformità della merce alle pattuizioni contrattuali e alla normativa comunitaria senza descrivere neanche sommariamente i profili rilevanti.
Innanzitutto, allegazioni così generiche non comportano neanche l'onere di contestazione specifica della controparte (cfr. v. Cass. civ. Sez. II Ord., 25/01/2022, n. 2223, rv. 663641-01, ove si sottolinea che nell'apprezzare l'effettiva valenza processuale della contestazione omessa o generica, non è possibile prescindere, dal contenuto dell'allegazione e dal suo grado di specificità; non foss'altro perché è lecito pretendere che la specificità della contestazione - da intendersi come necessità che quest'ultima non si risolva nella mera negazione formale dell'avversa allegazione, ma espliciti, ove sia materialmente esigibile, una diversa e contrapposta versione dei fatti - sia direttamente proporzionale, in un certo senso, alla specificità dell'allegazione che ne costituisce l'oggetto), cosicché la conformità della merce deve ritenersi fatto pacifico.
In secondo luogo, la lacuna nelle difese dell'opponente non può essere colmata mediante il ricorso ad una consulenza tecnica. Infatti, la consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze, con la conseguenza che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati, né allegati (Cass. civ. Sez. III, 14/02/2006, n. 3191, rv. 590615); del resto, in tema di consulenza tecnica di ufficio, in virtù del principio dispositivo e dell'operare nel processo civile di preclusioni, assertive ed istruttorie, l'ausiliare del giudice, nello svolgimento delle proprie attività, non può - nemmeno in presenza di ordine del giudice o di acquiescenza delle parti - indagare di ufficio su fatti mai ritualmente allegati dalle parti, né acquisire di sua iniziativa la prova dei fatti costitutivi delle domande o delle eccezioni proposte e nemmeno procurarsi, dalle parti o dai terzi, documenti che forniscano tale prova. A tale regola può derogarsi soltanto quando la prova del fatto costitutivo della domanda o dell'eccezione non possa essere oggettivamente fornita dalle parti con i mezzi di prova tradizionali, postulando il ricorso a cognizioni tecnico -scientifiche, oppure per la prova di fatti tecnici accessori o secondari e di elementi di riscontro della veridicità delle prove già prodotte dalle parti (cfr. Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 31886 del 06/12/2019, Rv. 656045 - 01).
In terzo luogo, la conformità della merce alla legge e al contratto appartiene all'ambito dell'esattezza dell'adempimento e non a quello della validità del titolo, essendo stato “escluso che l'illegittimità della condotta tenuta nel corso delle trattative prenegoziali ovvero nella fase dell'esecuzione del contratto stesso possa esser causa di nullità, indipendentemente dalla natura delle norme con le quali siffatta condotta contrasti, a meno che questa sanzione non sia espressamente prevista” (Cass. civ., SS.UU., 19 dicembre 2007,
6 n. 26724; Cass. civ., sez. I, 29 settembre 2005, n. 19024), cosicché non risulta pertinente l'eccezione di nullità sollevata dall'opponente.
Né d'altronde può farsi riferimento alla fattispecie della garanzia per vizi, in quanto non CP_1 ha neanche fatto valere il corrispondente diritto potestativo, non avendo chiesto né la risoluzione del contratto né la riduzione del prezzo. Peraltro, in tale evenienza, sarebbe comunque fondata l'eccezione di decadenza sollevata da , non essendo stata data né offerta la prova della tempestività della denuncia. CP_2
In conclusione, risultando provato il titolo oggetto della pretesa monitoria ed essendosi rivelata infondata l'eccezione di inadempimento, salvo quanto specificato in ordine alla fattura 149, il decreto ingiuntivo deve essere revocato, mentre deve essere condannata a versare alla controparte la somma di CP_1 euro 22.685,50.
Trattandosi di un debito di valuta, sulle somme dovute devono essere calcolati gli interessi legali con decorrenza dalla scadenza delle singole fatture sino al saldo.
Inoltre, in caso di domanda giudiziale riguardante una obbligazione pecuniaria, a fronte di una richiesta di pagamento anche degli interessi legali, senza ulteriori specificazioni, sono applicabili anche gli interessi
“maggiorati” di cui al combinato disposto di cui agli artt. 1284, IV co. c.c. e D. lgs. n. 231/02. In questo senso, del resto, si era altresì espressa in passato la Suprema Corte, laddove ha più volte addebitato gli interessi non al tasso legale ordinariamente previsto, ma a quello disciplinato dalla normativa speciale in concreto applicabile, a fronte di istanza generica degli “interessi legali”, senza ulteriore specificazione (si veda ex multis
Cassazione civile, sez. II, 14/02/2002, n. 2149; Cassazione civile, sez. II, 04/07/2012, n. 11187).
Alla luce di quanto sopra, l'interesse legale da applicare sarà, per la fase stragiudiziale decorrente dalla data di scadenza delle singole fatture fino alla data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo (24 ottobre 2023) è quello di cui all'art. 1284, I co. c.c. (interesse al saggio ordinario), e per la fase giudiziale (a decorrere dalla suddetta data e sino alla conclusione del processo) e fino al soddisfo, il tasso maggiorato previsto dal co. 4 , della citata disposizione.
Infine, non può essere accolta la domanda dell'opposta fondata sull'art. 96, c.p.c.
Va premesso che la norma punisce un contegno processuale illecito tenuto dalla parte soccombente con dolo o colpa grave.
Pertanto, la mera infondatezza dell'azione non costituisce circostanza da sola sufficiente ai fini dell'adozione di una pronuncia ex art. 96, connessa ad ipotesi di abuso del diritto ad agire: agire in giudizio per far valere una pretesa che si rivela infondata non è, infatti, condotta in sé automaticamente rimproverabile.
In particolare, il riconoscimento della responsabilità aggravata esige sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate.
Nell'odierno procedimento, si ritiene che il comportamento del ricorrente sia stato contenuto nei limiti di quello che è il legittimo diritto di azione in giudizio, non ravvisandosi elementi riconducibili a mala fede o colpa grave.
7 Peraltro, il mancato riconoscimento integrale della pretesa monitoria di impedisce la condanna CP_2 ex art. 96 c.p.c. della controparte, la quale presuppone la soccombenza totale.
Le spese gravano su soccombente prevalente e sostanziale, e si liquidano in € 5.077,00, CP_1 alla luce dei parametri di cui al paragrafo 2 delle tabelle allegate al D.M. 55/2014 e successive modificazioni, per le cause di valore compreso tra euro 5.200,00 ed euro 26.000,00; il tutto oltre IVA, CPA e rimborso delle spese generali nella misura del 15% degli onorari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti sul procedimento di cui in epigrafe, ogni diversa domanda o eccezione disattesa, così provvede:
1. REVOCA il decreto ingiuntivo n. 1075/2023, R.G. 2317/2023, del 24 ottobre 2023;
2. CONDANNA a versare in favore di la somma di euro Controparte_3 Controparte_2
22.685,50, oltre interessi legali al saggio di cui all'art. 1284, co. 1, c.c. dalla scadenza delle singole fatture sino alla data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo – 24 ottobre 2023 - e al saggio di cui all'art. 1284, co.
4, c.c. da tale data sino al saldo;
3. CONDANNA versare in favore di e spese del presente Controparte_3 Controparte_2 giudizio, che si liquidano in euro 5.077,00, oltre IVA, CPA e rimborso delle spese generali nella misura del
15% degli onorari.
Prato, 12/12/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Paola Compagna
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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