Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 17/01/2025, n. 99 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 99 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LATINA
Sezione II
persona del giudice unico dott. Alfonso Piccialli, definitivamente in pronunciando ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 2107 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, posta in decisione all'udienza di discussione del
22.10.2024 e vertente
TRA
rappresentato e difeso dall' avv. Melardi Silvana come da Parte 1
mandato in atti;
Attore
E
Controparte 1 rappresentata e difesa dall' avv. Nepi Francesco
giusta delega in atti;
:
Convenuto;
OGGETTO: azione rilascio immobile pagamento indennità occupazione
1102 c.c.
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 22.10.2024 i procuratori delle parti concludevano come da note scritte di trattazione rese in pari data
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre premettere brevemente in punto di fatto che il presente giudizio ha nei confronti di [...]ad oggetto la domanda esercitata da Parte 1
Controparte 1 con la quale è stato adito questo Tribunale affinchè fosse
"...ordinare alla sig.ra Controparte 1 l'immediato rilascio dell'immobile sito in Cisterna di Latina alla Via Pietro Nenni n.17, censito al NCEU Comune di Cisterna
di Latina al Foglio 162 P.lla 1090 sub/85, categoria A/2, classe 2, vani 6,
l'appartamento con annessa cantina al piano 6° e P.lla 1090 sub/119 il posto auto n. 20 al piano s/1, dalla medesima occupata in via esclusiva e per l'intero in assenza di autorizzazione del comproprietario;
- dichiarare tenuta la sig.ra Controparte_1
Parte 1 del danno al medesimo arrecato, in specie a risarcire il comproprietario per lucro cessante, conseguente all'illegittima occupazione in via esclusiva e per l'intero dell'immobile comune come innanzi descritto e per l'effetto condannarla al pagamento in favore del medesimo Parte 1 della somma di €. 4.800,00 oltre successivi maturandi dalla data odierna sino all'effettivo rilascio, ed oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalla data del 24.11.2020 al saldo effettivo, salva diversa misura dovesse risultare dovuta anche in esito ad eventuale Ctu di stima del più probabile canone locatizio, che sin da ora si richiede;
- condannare inoltre la sig.ra Controparte_1 al pagamento della somma di €. 20.254,68, dovuta a titolo di restituzione al sig. Parte 1 che a far data dal 01.06.2015 li anticipava per l'intero, della quota parte pari al 50% dei ratei mensili del mutuo contratto congiuntamente per l'acquisto della casa comune di Via Pietro
Nenni n.17, oltre ai ratei della polizza contro rischio incendi ed oltre ancora agli interessi maturati e maturandi dalla data del provvedimento presidenziale del 24.11.2020 sino all'effettivo saldo;
..."
In particolare, il Pt 1 rappresentava che a seguito della separazione consensuale con la coniuge Controparte 1 si era convenuto che l'
immobile di cui sopra, abitazione coniugale ed acquistata in regime di comunione legale, fosse assegnata alla CP 1 unitamente all' affidamento del figlio, con onere del Pt 1 di pagare i ratei del mutuo fondiario stipulato
(rinegoziati in € 560,73 mensili ).
L attore rappresentava inoltre che, a seguito della presentazione della domanda di divorzio, con provvedimento Presidenziale allegato del
24.11.2020, veniva disposto, in modifica delle statuizioni di cui all' accordo di separazione, la collocazione del figlio minore Per 1 in via prevalente presso il padre, precisando, con riguardo alla ex casa coniugale che, non ravvisandosi i presupposti di assegnazione né al padre né alla madre, il suo regime al pari dell'obbligo di pagamento del mutuo rimaneva soggetto alla disciplina degli istituti relativi (si produce: doc.7), con rimando dunque a quelli della comunione ordinaria ex art.1100 e segg. cod.civ., quale regime in cui perveniva l'immobile comune in esito al verificarsi della causa di scioglimento della comunione legale tra i coniugi di cui all'art. 191 c.c.. Il Pt 1 nel libello introduttivo rappresentava che la ex coniuge continuava ad occupare illegittimamente e per l'intero il compendio in comunione, nonostante il suo dissenso, attesa l' espressa volontà di vendere a terzi il compendio, non aveva corrisposto i ratei del mutuo anticipati a decorrere dalla sua accensione, cumulando fino a Febbraio 2021 una mora pari ad
€.20.254,68; concludeva pertanto affinchè fosse ordinato alla convenuta il rilascio dell' immobile, il pagamento delle somme sopra citate a titolo di ripetizione della quota dovuta per il mutuo nonché il pagamento di un' indennità di occupazione dell' immobile, ipotizzando un canone di mercato di locazione di € 550,00, oltre € 50,00 di oneri accessori.
Si costituiva la convenuta contestando gli assunti e chiedendo il rigetto dell'
avversa domanda.
La causa è stata istruita mediante acquisizione delle produzioni documentali ed all'udienza del 22.10.2024 è stata trattenuta in decisione.
Va preliminarmente rappresentato che a seguito della separazione consensuale
( 5.05.2016) vi è stata tra i coniugi lo scioglimento del regime di comunione legale dei beni, con la conseguenza che l' appartamento in questione, parte della comunione, è divenuto soggetto al regime comunione ordinaria di cui agli art 1100 e ss c.c.., salvo il diritto di abitazione della CP_1 e la regolazione inter partes in merito al pagamento dei ratei del mutuo.
Tuttavia, a seguito della adozione dei provvedimenti Presidenziali del
24.11.2020 sopra richiamati per effetto dell' introduzione della domanda di divorzio, la IT è decaduta dal diritto di abitazione sulla casa ed è venuto meno il suo esonero dal pagamento pro quota dei ratei del mutuo contratto per l'acquisto del bene comune.
Quindi. a decorrere da tale data, dunque con effetti ex nunc, tutti i diritti ed obblighi degli ex coniugi, in merito al godimento del bene comune sono disciplinati dalle previsioni di cui agli artt 1100 e ss c.c., come peraltro disposto dal decreto presidenziale citato.
Ne consegue che, avendo la resistente documentato il pagamento della quota parte del mutuo sulla stessa gravante pari ad € 255,05 mensili, a decorrere dal mese di Febbraio 2021 (come da bonifici allegati), rimangono inadempiute unicamente le mensilità di Dicembre 2020 e Gennaio 2021, successive al provvedimento di modifica delle condizioni di separazione.
Ne consegue sul punto un credito dell' attore pari ad € 510,10 oltre interessi legali dalla domanda.
Non può conferirsi effetto retroattivo alla diversa regolazione delle spese per il mutuo di cui al citato decreto presidenziale, in assenza di previsione espressa in tal senso ed anche perché la volontà comune delle parti di cui all' accordo per separazione consensuale allegato, prevedeva che gli oneri del mutuo gravassero interamente sul Pt 1 valutazione effettuata al fine di regolare il complessivo assetto patrimoniale tra coniugi durante la separazione ed il relativo obbligo di mantenimento.
Con riferimento alla domanda di pagamento di un' indennità di occupazione per il godimento in via esclusiva del compendio immobiliare da parte della comunista al 50% IT, si osserva come la domanda meriti accoglimento, sempre a decorrere dal 24.11.2020, ovvero da quando è decaduta l' IT dal diritto di abitazione sull' immobile.
Invero, è incontestata l' impossibilità di una fruizione diretta contemporanea da parte di entrambi i comunisti in ragione delle dimensioni dell' appartamento
(non divisibile), così come inattuabile sarebbe un godimento turnario, sia per la conflittualità tra le parti, sia in ragione del collocamento del figlio minore presso l'abitazione del padre.
E' inoltre documentato come da diffide in atti che il Pt 1 abbia sollecitato in più occasioni la convenuta al rilascio dell' immobile al fine di cederlo a terzi libero da vincoli, e/o di darlo in locazione, manifestando la volontà di trarne quanto meno un profitto patrimoniale indiretto.
Pertanto, attesa la volontà della convenuta di non consentire al comproprietario di rientrare nel godimento "pro quota" del compendio immobiliare ne consegue il diritto dell' attore di ottenere ai sensi dell'art 1102 cc/2043 c.c., un ristoro per l' impedimento manifestato dalla convenuta al suo uso comune. Sul punto va osservato che in materia di comunione del diritto di proprietà, se per natura del bene o per qualunque altra circostanza non ne sia possibile, ai sensi dell'art. 1102 c.c., un godimento diretto con pari uso da parte dei comproprietari, essi possono deliberarne l'uso indiretto e, in mancanza di tale deliberazione, il comproprietario, che da solo ha goduto del bene, deve corrispondere agli altri partecipanti alla comunione i frutti civili con decorrenza dalla data in cui gli perviene la richiesta di uso turnario o comunque di partecipazione al godimento da parte degli altri comunisti. (In applicazione del principio, la S.C. ha affermato che, in caso di separazione dei coniugi,
l'indennità di occupazione della casa coniugale acquistata in regime di comunione legale non va corrisposta dalla data della separazione, ma da quella in cui il coniuge non occupante manifesti all'altro la richiesta di uso turnario o comunque la volontà di godimento dell'immobile.) (Cass. Civ. n. 10264/2023).
Nella fattispecie, l' attore ha provato di aver manifestato tale volontà a decorrere dalla PEC allegata del 2.04.2021 -quando ha rappresentato mediante legale la sua volontà di cedere a terzi l'immobile- quindi, a decorrere da tale data, gli sarà dovuta l' indennità pro quota del 50% per l'occupazione dell' immobile, da parametrarsi alla misura del canone di locazione per unità immobiliari similari a quella di causa.
Nella fattispecie, è incontestata la determinazione del suddetto canone nella misura di € 550,00 come da stima di agenzia immobiliare allegata (all.12) con la conseguenza che a decorrere dal mese di Aprile 2021, la convenuta […]
CP_1 sarà tenuta alla corresponsione in favore del sig. Parte 1 della somma di € 275,00 mensili fino al mese di Dicembre 2024 per un totale di 57 mensilità per complessivi € 15.675,00, oltre € 275,00 mensili da
Gennaio 2025 fino ad effettivo rilascio, oltre interessi legali dalle singole scadenze mensili.
Non può trovare accoglimento la domanda attorea di rilascio dell' immobile, atteso che la tutela del comproprietario leso nel godimento della propria quota di diritto, può essere solo di natura risarcitoria, l' eventuale rilascio dell' intero compendio infatti travalicherebbe i limiti del proprio diritto “pro quota", ledendo il diritto di godimento dell' altro comunista, da esercitarsi nei limiti dell' art 1102 c.c. Lespese di lite in ragione dell' accoglimento parziale della domanda meritano compensazione per la metà, la restante quota seguirà la soccombenza ed è a carico di parte convenuta, la quale ha manifestato un comportamento ostruzionistico sia in fase stragiudiziale che giudiziale, poco incline al riconoscimento del pari uso di godimento del comproprietario, quanto meno indiretto.
P.Q.M.
il Tribunale di Latina, Sezione II, nella persona del giudice unico dott.
Alfonso Piccialli, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
In accoglimento parziale della domanda proposta da parte attrice:
1) Condanna ex artt. 1102/2043 cc la convenuta Controparte_1 al
pagamento in favore dell' attore della somma pari ad € Parte_1
15.675,00, a titolo di quota 50% dell' indennità di occupazione per l' immobile di cui è causa, dal mese di Aprile 2021 al mese di Dicembre 2024, oltre € 275,00 mensili da Gennaio 2025, fino ad effettivo rilascio,, oltre
interessi legali dalle singole scadenze mensili;
Controparte_1 al pagamento in favore di 2) Condanna la convenuta della somma di € 510,10 oltre interessi legali dalla Parte 1
domanda, a titolo di quota 50% dei ratei del mutuo di cui alla parte motiva, non corrisposti. relativi alle mensilità Dicembre 2020/ Gennaio 2021.
3) Rigetta ogni altra domanda e/o eccezione;
4) Compensa per la metà le spese di causa ponendo la restante quota, liquidata in € 1800,00 per competenze ed € 250,00 per esborsi documentati a carico di parte convenuta, oltre accesso di legge.
Così deciso, in Latina 16.01.2025
IL Giudice Unico
Dott. Alfonso Piccialli