CGT1
Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. I, sentenza 22/01/2026, n. 291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 291 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 291/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 1, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CHINDEMI DOMENICO, Presidente
PAVONE ENRICO, Relatore
CIVARDI STEFANO PIO MARIA, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4514/2025 depositato il 03/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9B062402158/2025 IVA-ALTRO 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 107/2026 depositato il
21/01/2026
Richieste delle parti:
estinzione del giudizio con compensazione delle spese di lite
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in data 6 ottobre 2025 la Ricorrente_1 in persona dell'ultimo legale rappresentante, Rappresentante_1 , impugnava, chiedendone l'annullamento, l'avviso di accertamento n. T9B062402158/2025, emesso dall'Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale I di Milano, in materia di iva per l'anno di imposta 2019.
Il ricorso veniva iscritto con n. 4514/2025 R.G.R.
La ricorrente specificava di essere sottoposta a liquidazione giudiziale e che il presente ricorso veniva presentato nel suo interesse dall'ultimo legale rappresentante, Rappresentante_1, stante l'inerzia del Curatore.
Nel merito osservava come l'Ufficio avesse illegittimamente fondato la ripresa ai fini iva disconoscendo parte dei costi sostenuto dalla società e riconoscendo soltanto quelli risultanti dal raffronto tra la dichiarazione iva
2020 e i dati desunti dal portale “Fatture e Corrispettivi”.
Né poteva applicarsi la preclusione probatoria ex art. 32 dpr 600/1973, non avendo potuto la società fornire la documentazione richiesta proprio a seguito della liquidazione giudiziale e comunque le contestazioni erano fondate su un presupposto meramente formale, ben potendo, invece, la ricorrente fornire prova anche in sede giudiziale della effettività delle fatture degli acquisti intracomunitari effettuati nel 2019.
L'Agenzia delle entrate si costituiva in giudizio, ribadendo la legittimità dell'atto impugnato.
Osservava che l'atto impositivo si fondava su accertamento della Guardia di Finanza nel corso del quale la società ricorrente veniva invitata più volte, invano, ad esibire la documentazione contabile e, in particolare, il registro dei beni ammortizzabili e le fatture di acquisto e vendita per l'anno 2019.
Attesa l'assenza della documentazione veniva ricostruito in modo analitico il volume di affari della società, analizzando le banche dati disponibili, tra cui il “Portale fatture e corrispettivi”.
Al di là dell'applicabilità della preclusione ex art. 32 d.p.r. 600/1973, neanche in sede contenziosa la ricorrente aveva comunque prodotta alcuna utile documentazione.
Con istanza del 15 gennaio 2026 la parte ricorrente, preso atto di non essere riuscita in alcun modo la documentazione necessaria, dichiarava di rinunciare al ricorso e chiedeva che venisse dichiarata l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve dichiararsi, ai sensi dell'art. 44 d.l.vo 546/92, l'estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso.
La ricorrente, infatti, ha espressamente dichiarato che è divenuto meno il suo interesse al ricorso, ad esso rinunciando.
E' congrua ed equa la compensazione delle spese di lite, atteso anche il comportamento processuale della ricorrente, che ha rinunciato al ricorso, non avendo reperito documentazione utile.
Sulla compensazione delle spese di lite le parti hanno peraltro concordato nella richiesta di dichiarazione di estinzione del giudizio, sottoscritta congiuntamente.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per rinuncia al ricorso e compensa le spese di lite.
Milano, 20 gennaio 2026
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott. Enrico Pavone
IL PRESIDENTE
Dott. Domenico Chindemi
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 1, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CHINDEMI DOMENICO, Presidente
PAVONE ENRICO, Relatore
CIVARDI STEFANO PIO MARIA, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4514/2025 depositato il 03/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9B062402158/2025 IVA-ALTRO 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 107/2026 depositato il
21/01/2026
Richieste delle parti:
estinzione del giudizio con compensazione delle spese di lite
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in data 6 ottobre 2025 la Ricorrente_1 in persona dell'ultimo legale rappresentante, Rappresentante_1 , impugnava, chiedendone l'annullamento, l'avviso di accertamento n. T9B062402158/2025, emesso dall'Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale I di Milano, in materia di iva per l'anno di imposta 2019.
Il ricorso veniva iscritto con n. 4514/2025 R.G.R.
La ricorrente specificava di essere sottoposta a liquidazione giudiziale e che il presente ricorso veniva presentato nel suo interesse dall'ultimo legale rappresentante, Rappresentante_1, stante l'inerzia del Curatore.
Nel merito osservava come l'Ufficio avesse illegittimamente fondato la ripresa ai fini iva disconoscendo parte dei costi sostenuto dalla società e riconoscendo soltanto quelli risultanti dal raffronto tra la dichiarazione iva
2020 e i dati desunti dal portale “Fatture e Corrispettivi”.
Né poteva applicarsi la preclusione probatoria ex art. 32 dpr 600/1973, non avendo potuto la società fornire la documentazione richiesta proprio a seguito della liquidazione giudiziale e comunque le contestazioni erano fondate su un presupposto meramente formale, ben potendo, invece, la ricorrente fornire prova anche in sede giudiziale della effettività delle fatture degli acquisti intracomunitari effettuati nel 2019.
L'Agenzia delle entrate si costituiva in giudizio, ribadendo la legittimità dell'atto impugnato.
Osservava che l'atto impositivo si fondava su accertamento della Guardia di Finanza nel corso del quale la società ricorrente veniva invitata più volte, invano, ad esibire la documentazione contabile e, in particolare, il registro dei beni ammortizzabili e le fatture di acquisto e vendita per l'anno 2019.
Attesa l'assenza della documentazione veniva ricostruito in modo analitico il volume di affari della società, analizzando le banche dati disponibili, tra cui il “Portale fatture e corrispettivi”.
Al di là dell'applicabilità della preclusione ex art. 32 d.p.r. 600/1973, neanche in sede contenziosa la ricorrente aveva comunque prodotta alcuna utile documentazione.
Con istanza del 15 gennaio 2026 la parte ricorrente, preso atto di non essere riuscita in alcun modo la documentazione necessaria, dichiarava di rinunciare al ricorso e chiedeva che venisse dichiarata l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve dichiararsi, ai sensi dell'art. 44 d.l.vo 546/92, l'estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso.
La ricorrente, infatti, ha espressamente dichiarato che è divenuto meno il suo interesse al ricorso, ad esso rinunciando.
E' congrua ed equa la compensazione delle spese di lite, atteso anche il comportamento processuale della ricorrente, che ha rinunciato al ricorso, non avendo reperito documentazione utile.
Sulla compensazione delle spese di lite le parti hanno peraltro concordato nella richiesta di dichiarazione di estinzione del giudizio, sottoscritta congiuntamente.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per rinuncia al ricorso e compensa le spese di lite.
Milano, 20 gennaio 2026
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott. Enrico Pavone
IL PRESIDENTE
Dott. Domenico Chindemi