Sentenza 31 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 31/03/2026, n. 2149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2149 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02149/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05088/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5088 del 2025, proposto da
RL Villari, rappresentato e difeso dagli avvocati RL Villari, IA Giovanna Villari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Ischia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Leonardo Mennella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Responsabile Servizio 1, Responsabile Servizio 5 e 20, Responsabile Servizio 7, Responsabile Servizio 8, Responsabile Servizio 9, Responsabile Servizio 11, Segretario Comunale di Ischia, Presidente del Consiglio Comunale di Ischia, Commissario Ad Acta Nominato con Ord. 4881/2025 Tar Campania Napoli e De-Creto Prefetto di Napoli 299330/2025, Soprintendenza per i Beni Archeologici di Napoli e Caserta, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- del silenzio rigetto formatosi sul punto 3) dell’istanza del 26/08/2025 - opere effettuate dall’Ente su beni del ricorrente illegittimamente occupati ed oggetto di procedimento ex art. 42 bis DPR 327/2001 ed ex art. 95 Dlgs 42/2004 - mancato rilascio delle autorizzazioni urbanistiche ed edilizie (licenze edilizie, permessi di costruire, SCIA, DIA, CILA, ecc.) nonché delle autorizzazioni paesaggistiche;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Ischia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore la dott.ssa IA ZI D'ER e uditi nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026 per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che con istanza del 26 agosto 2025 parte ricorrente ha chiesto al Comune di Ischia l’ostensione di una serie di atti e documenti d’interesse nel procedimento ex art. 42 bis DPR 327/2001 ed ex art. 95 Dlgs 42/2004, in relazione a immobili oggetto di occupazione sine titulo da parte del precitato ente;
che con il ricorso in esame è dedotta l’illegittimità del diniego dell’ente comunale in relazione alla predetta istanza, segnatamente in relazione alla mancata ostensione dei titoli edilizi/urbanistici e autorizzazioni paesaggistiche (di cui al n. 3 della documentazione indicata nella istanza di ostensione), avendo per il resto il Comune trasmesso quanto richiesto;
Rilevato che il Comune di Ischia si è costituito in giudizio, opponendo l’inammissibilità e comunque l’improcedibilità del ricorso, asserendo di aver consentito all’istante, in data 2 settembre 2025, di prendere visione ed estrarre copia di tutta la documentazione esistente, come da verbale in atti, oltre ad aver trasmesso in seguito tutta la documentazione di cui al n. 3 dell’istanza, affermando di aver “soddisfatto ogni istanza del privato”, respingendo anche nel merito le avverse pretese ostensive;
Rilevato che con le ultime memorie il ricorrente, rimarcando che non vi sono altri documenti da ricercare né dall’Ente medesimo né da un Commissario ad acta, il proprio interesse ostensivo deve ritenersi soddisfatto, concludendo per la declaratoria di cessazione della materia del contendere;
Ritenuto, alla stregua delle superiori dichiarazioni delle parti, doversi dichiarare la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso, avendo il Comune proceduto alla trasmissione di tutta la documentazione relativa agli espropri e alle occupazioni per la realizzazione del Parco Pubblico, precisando che gli atti di approvazione dell’ente sono intervenuti “previo parere favorevole della Soprintendenza (come si evince dalle timbrature presenti sulle tavole grafiche)” e che la irreversibile trasformazione dell’area è stata realizzata in virtù di titoli edilizi secondo quanto prevede l’art. 7, comma 1, lett. c) del T.U. Ed.”;
Rilevato che lo stesso ricorrente, alla luce delle difese e della documentazione trasmessa dall’ente, ha dato atto che, allo stato, non essendovi altri documenti da ricercare né dall’Ente medesimo né da un Commissario ad acta, il proprio interesse ostensivo deve ritenersi soddisfatto, sia pure “in negativo”;
Rilevato, quanto alla ulteriore contestazione adombrata dal ricorrente nelle ultime memorie, in ordine alla asserita inidoneità degli atti da ultimo trasmessi a legittimare la realizzazione dell’intervento sotto il profilo autorizzatorio, che, come anche replicato dalla difesa resistente, la sede del giudizio di “accesso” non è idonea alla contestazione nel merito di detti atti;
Ritenuto, pertanto, alla luce delle superiori considerazioni, doversi dichiarare l’improcedibilità del ricorso per carenza di interesse, essendo stato diversamente soddisfatto l’interesse ostensivo del ricorrente;
Ritenuto, infine, che il complesso della vicenda e la pronuncia in rito giustifichi la compensazione delle spese di rito;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IA RA AL, Presidente
IA ZI D'ER, Consigliere, Estensore
Viviana Lenzi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA ZI D'ER | IA RA AL |
IL SEGRETARIO