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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 28/11/2025, n. 1301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 1301 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
RGL 1077/2022
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
T R I B U N A L E C I V I L E D I L O C R I
C o n t r o v e r s i e l a v o r o e p r e v i d e n z a
Il dott. Davide De Leo in funzione di giudice del lavoro
Visto l'art. 127 –ter c.p.c.
Visto il decreto con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza del
27/11/2025 con il deposito di note scritte;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento n. di RG 1077/2022 promosso
tra
, con l'avv. D. Comperatore;
Parte_1
-ricorrente–
contro
in persona del legale rappresentante p.t. con l'avv. I. A. Sorace e l'avv. A. M. CP_1
Nucera;
, in persona del legale rappresentante p.t., con l'avv. P. Capurso CP_2
-resistenti-
nonchè
in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_3
-resistente contumace-
conclusioni dalle parti: come rassegnate nelle note scritte depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 23/05/2022 parte ricorrente parte ricorrente proponeva opposizione avverso intimazione di pagamento di pagamento n. 0942021 90025782
72/000, emessa dall' , notificata in data Controparte_4
21.03.2022, con la quale l'agente di riscossione sollecitava il pagamento delle seguenti cartelle ed avvisi di addebito:
1) Cartella di pagamento n. 094 2019 0000 779978 000 di €. 176,26 asseritamente notificata in data 27.02.2019, anno riferimento debito 2019; Ente che ha emesso il ruolo di Reggio Calabria. CP_1
2) Avviso di addebito n. 39420180000617139000 di €. 3.374,45 asseritamente notificata in data 28.07.2018, anno riferimento debito 2017/2018, Ente che ha emesso il ruolo di Reggio Calabria. CP_2
3) Avviso di addebito n. 39420180003425638000 di €. 2.216,59 asseritamente notificata in data 13.01.2019, anno riferimento debito 2017/2018, Ente che ha emesso il ruolo di Reggio Calabria. CP_2
4) Avviso di addebito n. 3942019000102713000 di €. 2.193,31 asseritamente notificata in data 23.07.2019, anno riferimento debito 2017/2018, Ente che ha emesso il ruolo di Reggio Calabria. CP_2
5) Avviso di addebito n. 39420190003367801000 di €. 2.149,79 P asseritamente notificata in data 16.12.2019, anno riferimento debito 2018/2019, Ente che ha emesso il ruolo di Reggio Calabria. CP_2
Parte ricorrente eccepiva, tra le altre cose, la nullità dell'atto impugnato per omessa notifica degli atti prodromici in esso richiamati.
Si costituiva l chiedendo il rigetto della domanda poiché infondata in fatto e CP_2
diritto.
Si costituiva l chiedendo il rigetto della domanda poiché infondata in fatto e CP_1
diritto.
Nessuno si costituiva per l ritualmente citato pertanto dovrà essere dichiarata la CP_5
sua contumacia. Il ricorrente eccependo la prescrizione ha inteso formulare, per tale verso,
un'opposizione all'esecuzione.
In proposito giova evidenziare che al debitore dei contributi è sempre consentito contestare il diritto del creditore (e per esso dell'incaricato della riscossione) a procedere all'esecuzione coattiva nei suoi confronti eccependo la prescrizione successiva alla formazione e notifica del titolo esecutivo. Soccorre in tal caso il rimedio dell'opposizione all'esecuzione avente ad oggetto l'accertamento del diritto di procedere in executivis tramite il quale la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore ben può essere neutralizzata con la deduzione di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale consacrato nel titolo esecutivo.
Orbene, ai sensi dell'art. 3, commi 9 e 10, L. 335/95, le contribuzioni di pertinenza del
Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie,
compreso il contributo di solidarietà, a decorrere dal 1° gennaio 1996 si prescrivono in
5 anni, salvi i casi di denuncia del lavoratore o suoi superstiti, mentre tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in 5 anni a decorrere dall'entrata in vigore della legge (cfr Cass S.U. 23397/2016).
Occorre verificare la regolarità della notifica delle cartelle e degli avvisi.
Con riferimento cartella di pagamento n. 094 2019 0000 779978 000 di €. 176,26
emessa dall non vi è prova della notifica della relativa cartella esattoriale. Per CP_1
quanto attiene agli avvisi di addebito essi risultano notificati nelle date indicate
(ricevute allegate dall'ente impositore).
Inoltre, dalla documentazione offerta dal resistente , emerge come sia stato CP_2
regolarmente notificato l'atto di intimazione n. 0942021 90025782 72/000.
Ciò posto è il caso di osservare che, con riferimento alla data di notifica delle cartelle e degli avvisi, l'atto di intimazione n. 0942021 90025782 72/000 ha interrotto la prescrizione dei crediti di cui agli avvisi di addebito n. 39420180000617139000, n.
39420180003425638000, n. 3942019000102713000 e n. 39420190003367801000.
Pertanto, posto che nella fattispecie che ci occupa emerge dagli atti la prova di eventi interruttivi successivi alla data dell'insorgenza del credito, nei limiti sopradetti, il ricorso va parzialmente accolto e dunque dichiarata la nullità dell'atto di intimazione n.
0942021 90025782 72/000, limitatamente alla cartella n. 094 2019 0000 779978 000
per l'intervenuta prescrizione, con l'esclusione degli avvisi di addebito n.
39420180000617139000, n. 39420180003425638000, n. 3942019000102713000, n.
39420190003367801000 per i quale non è maturata la prescrizione essendo stata tempestivamente interrotta.
Quanto alle spese, considerata la parziale soccombenza, la serialità della lite,
dovranno essere compensate per la metà e poste a carico dell Controparte_3
che non ha dato idonea prova della notifica degli atti dalla stessa curati.
PQM
Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando,
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- Dichiara la contumacia dell;
Controparte_3
- Accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto dichiara la nullità della intimazione di pagamento 0942021 90025782 72/000, limitatamente alla cartella n. 094 2019 0000
779978 000 per l'intervenuta prescrizione dei crediti asseritamente vantati dall e CP_1
dagli stessi portati;
- Condanna la resistente al pagamento, in favore Controparte_3
dell'opponente, delle spese di lite, che vengono liquidate nella somma di euro 600.00
per compensi, oltre IVA e CPA come per legge e spese forfettarie, da distrarsi in favore del procuratore del ricorrente costituitosi e dichiaratosi antistatario.
Provvedimento redatto con l'ausilio del Funzionario AUPP Dott. Alessandro Acri e depositato
telematicamente, mediante l'applicativo “Consolle del Magistrato”, in data 28/11/2025
IL GIUDICE dott. Davide De Leo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
T R I B U N A L E C I V I L E D I L O C R I
C o n t r o v e r s i e l a v o r o e p r e v i d e n z a
Il dott. Davide De Leo in funzione di giudice del lavoro
Visto l'art. 127 –ter c.p.c.
Visto il decreto con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza del
27/11/2025 con il deposito di note scritte;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento n. di RG 1077/2022 promosso
tra
, con l'avv. D. Comperatore;
Parte_1
-ricorrente–
contro
in persona del legale rappresentante p.t. con l'avv. I. A. Sorace e l'avv. A. M. CP_1
Nucera;
, in persona del legale rappresentante p.t., con l'avv. P. Capurso CP_2
-resistenti-
nonchè
in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_3
-resistente contumace-
conclusioni dalle parti: come rassegnate nelle note scritte depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 23/05/2022 parte ricorrente parte ricorrente proponeva opposizione avverso intimazione di pagamento di pagamento n. 0942021 90025782
72/000, emessa dall' , notificata in data Controparte_4
21.03.2022, con la quale l'agente di riscossione sollecitava il pagamento delle seguenti cartelle ed avvisi di addebito:
1) Cartella di pagamento n. 094 2019 0000 779978 000 di €. 176,26 asseritamente notificata in data 27.02.2019, anno riferimento debito 2019; Ente che ha emesso il ruolo di Reggio Calabria. CP_1
2) Avviso di addebito n. 39420180000617139000 di €. 3.374,45 asseritamente notificata in data 28.07.2018, anno riferimento debito 2017/2018, Ente che ha emesso il ruolo di Reggio Calabria. CP_2
3) Avviso di addebito n. 39420180003425638000 di €. 2.216,59 asseritamente notificata in data 13.01.2019, anno riferimento debito 2017/2018, Ente che ha emesso il ruolo di Reggio Calabria. CP_2
4) Avviso di addebito n. 3942019000102713000 di €. 2.193,31 asseritamente notificata in data 23.07.2019, anno riferimento debito 2017/2018, Ente che ha emesso il ruolo di Reggio Calabria. CP_2
5) Avviso di addebito n. 39420190003367801000 di €. 2.149,79 P asseritamente notificata in data 16.12.2019, anno riferimento debito 2018/2019, Ente che ha emesso il ruolo di Reggio Calabria. CP_2
Parte ricorrente eccepiva, tra le altre cose, la nullità dell'atto impugnato per omessa notifica degli atti prodromici in esso richiamati.
Si costituiva l chiedendo il rigetto della domanda poiché infondata in fatto e CP_2
diritto.
Si costituiva l chiedendo il rigetto della domanda poiché infondata in fatto e CP_1
diritto.
Nessuno si costituiva per l ritualmente citato pertanto dovrà essere dichiarata la CP_5
sua contumacia. Il ricorrente eccependo la prescrizione ha inteso formulare, per tale verso,
un'opposizione all'esecuzione.
In proposito giova evidenziare che al debitore dei contributi è sempre consentito contestare il diritto del creditore (e per esso dell'incaricato della riscossione) a procedere all'esecuzione coattiva nei suoi confronti eccependo la prescrizione successiva alla formazione e notifica del titolo esecutivo. Soccorre in tal caso il rimedio dell'opposizione all'esecuzione avente ad oggetto l'accertamento del diritto di procedere in executivis tramite il quale la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore ben può essere neutralizzata con la deduzione di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale consacrato nel titolo esecutivo.
Orbene, ai sensi dell'art. 3, commi 9 e 10, L. 335/95, le contribuzioni di pertinenza del
Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie,
compreso il contributo di solidarietà, a decorrere dal 1° gennaio 1996 si prescrivono in
5 anni, salvi i casi di denuncia del lavoratore o suoi superstiti, mentre tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in 5 anni a decorrere dall'entrata in vigore della legge (cfr Cass S.U. 23397/2016).
Occorre verificare la regolarità della notifica delle cartelle e degli avvisi.
Con riferimento cartella di pagamento n. 094 2019 0000 779978 000 di €. 176,26
emessa dall non vi è prova della notifica della relativa cartella esattoriale. Per CP_1
quanto attiene agli avvisi di addebito essi risultano notificati nelle date indicate
(ricevute allegate dall'ente impositore).
Inoltre, dalla documentazione offerta dal resistente , emerge come sia stato CP_2
regolarmente notificato l'atto di intimazione n. 0942021 90025782 72/000.
Ciò posto è il caso di osservare che, con riferimento alla data di notifica delle cartelle e degli avvisi, l'atto di intimazione n. 0942021 90025782 72/000 ha interrotto la prescrizione dei crediti di cui agli avvisi di addebito n. 39420180000617139000, n.
39420180003425638000, n. 3942019000102713000 e n. 39420190003367801000.
Pertanto, posto che nella fattispecie che ci occupa emerge dagli atti la prova di eventi interruttivi successivi alla data dell'insorgenza del credito, nei limiti sopradetti, il ricorso va parzialmente accolto e dunque dichiarata la nullità dell'atto di intimazione n.
0942021 90025782 72/000, limitatamente alla cartella n. 094 2019 0000 779978 000
per l'intervenuta prescrizione, con l'esclusione degli avvisi di addebito n.
39420180000617139000, n. 39420180003425638000, n. 3942019000102713000, n.
39420190003367801000 per i quale non è maturata la prescrizione essendo stata tempestivamente interrotta.
Quanto alle spese, considerata la parziale soccombenza, la serialità della lite,
dovranno essere compensate per la metà e poste a carico dell Controparte_3
che non ha dato idonea prova della notifica degli atti dalla stessa curati.
PQM
Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando,
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- Dichiara la contumacia dell;
Controparte_3
- Accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto dichiara la nullità della intimazione di pagamento 0942021 90025782 72/000, limitatamente alla cartella n. 094 2019 0000
779978 000 per l'intervenuta prescrizione dei crediti asseritamente vantati dall e CP_1
dagli stessi portati;
- Condanna la resistente al pagamento, in favore Controparte_3
dell'opponente, delle spese di lite, che vengono liquidate nella somma di euro 600.00
per compensi, oltre IVA e CPA come per legge e spese forfettarie, da distrarsi in favore del procuratore del ricorrente costituitosi e dichiaratosi antistatario.
Provvedimento redatto con l'ausilio del Funzionario AUPP Dott. Alessandro Acri e depositato
telematicamente, mediante l'applicativo “Consolle del Magistrato”, in data 28/11/2025
IL GIUDICE dott. Davide De Leo