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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 29/04/2025, n. 504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 504 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
In funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice onorario dott.ssa Donatella Parla, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2375 dell'anno 2019 del Ruolo Generale vertente
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), e (C.F.
[...] C.F._2 Parte_3
) N.Q. DI EREDI DI , nata a [...] C.F._3 Per_1
Flavia il 15/06/1942 e ivi deceduta in data 04/11/2019, e di Persona_2
, nato a [...] il [...] e ivi deceduto in data
[...]
24/01/2020, già erede costituito di , elettivamente domiciliati Per_1
in VIA MATTEOTTI 43 BAGHERIA, presso lo studio dell'avv. TICALI
ANTONINO, che li rappresenta e difende per procura in calce al ricorso,
RICORRENTE
CONTRO in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Pa-
Cont lermo, via I. Pindemonte n. 88, presso L'Ufficio Legale dell' con l'avv.
GIARDINA GIUSEPPE, che la rappresenta e difende per procura in calce alla memoria di costituzione
RESISTENTE
OGGETTO: disabilità gravissima.
Tribunale di Termini Imerese sez. civile R.G. n.
documento in com.jniwrapper.w in32.automation.o CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza a trattazione scritta del lecontainer 23/05/2024 parte ricorrente concludeva come da note autorizzate, cui si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 27/07/2019, conveniva in giudizio Per_1
l' chiedendo che fosse riconosciuta soggetto in condizione di disabilità CP_1
gravissima e, per l'effetto, la condanna dell' alla correspon- Controparte_1
sione dei benefici economici previsti per i soggetti con disabilità gravissima ai sensi della Legge Regionale n. 4/2017 e del D.P.R.S. 545/2017, con decor- renza dalla data di presentazione della domanda.
Intervenuto nelle more il decesso di con comparsa di intervento Per_1
volontario si costituivano gli eredi , , Parte_1 Controparte_2 [...]
e , insistendo per l'accoglimento del ricorso. CP_3 Persona_2
L' si costituiva in giudizio eccependo, preliminarmente, il difetto di giu- CP_1
risdizione del Tribunale adito e, nel merito, l'infondatezza in fatto e in diritto del ricorso, di cui chiedeva il rigetto.
Intervenuto nelle more il decesso di , con comparsa di inter- Persona_2
vento volontario si costituivano gli eredi , , Parte_1 Controparte_2
, insistendo per l'accoglimento del ricorso. Parte_3
Disposta CTU medico legale, all'esito la causa veniva rinviata per discussione e decisione, con termine per note conclusive.
Preliminarmente va rigettata l'eccezione di difetto di giurisdizione.
La legge determina le condizioni sanitarie che vanno qualificate come di disa- bilità gravissima, richiamando l'art. 3 D.M. 26/09/2016.
Una volta ritenuta avverata la condizione sanitarie prevista dalla legge, va ero-
- 2 - Tribunale di Termini Imerese sez. civile
R.G. n.
documento in com.jniwrapper.w in32.automation.o gata la prestazione economica predeterminata dal D.P. n° 545/17 di importo lecontainer uguale per tutti i soggetti riconosciuti affetti dalla disabilità.
Cont L'accertamento demandato all' è quindi esercizio di mera discrezionalità tecnica e non di discrezionalità amministrativa ed il diritto che il soggetto van- ta è un diritto soggettivo. Ne deriva che l'assegno di cura può qualificarsi co- me una prestazione assistenziale derivante dall'accertamento del requisito sa- nitario previsto dalla legge, come tale rientrante nella giurisdizione del giudice ordinario e nella competenza funzionale del giudice del lavoro.
Passando al merito, il ricorso non merita accoglimento.
La domanda è da disattendere, dovendosi ritenere condivisibili le puntuali e ben argomentate considerazioni del consulente d'ufficio nominato nell'odierno giudizio, il quale, sulla scorta della corposa documentazione in atti e dell'indagine clinica, ha concluso la sua relazione affermando che “Per tutto quanto sopra esposto e sulla scorta delle considerazioni testè espresse, si è del parere che
non presentasse i requisiti di ordine medico-legali, tali da poter consentire il ri- Per_1
conoscimento del beneficio economico espressamente previsto dall'art. 3 – comma 2 – del De- creto Interministeriale del 26.09.2016, in favore dei soggetti riconosciuti quali “disabili gravissimi” (cfr. relazione in atti).
Non merita accoglimento la richiesta avanzata da parte ricorrente di rinnovo delle operazioni peritali o di richiamo del CTU, atteso che la relazione conte- stata appare motivata in modo compiuto e sorretta da condivisibili valutazioni medico-legali, che escludono alcun dubbio sulle conclusioni rassegnate.
Di qui il rigetto del ricorso.
Spese di lite compensate in quanto figura in ricorso la dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
- 3 - Tribunale di Termini Imerese sez. civile
R.G. n.
documento in com.jniwrapper.w in32.automation.o Cont Restano definitivamente a carico dell le spese di CTU. lecontainer
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese, in funzione di Giudice del Lavoro, definiti- vamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, eccezione o difesa rigetta il ricorso;
dichiara integralmente compensate fra le parti le spese di lite;
pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU come liquidate con CP_1
separato decreto.
Così deciso in Termini Imerese il 18/04/2025.
Il presente provvedimento viene redatto su docu- mento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.ssa Donatella Parla, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009 n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010 n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005 n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle re- gole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011 n. 44.
- 4 - Tribunale di Termini Imerese sez. civile
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
In funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice onorario dott.ssa Donatella Parla, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2375 dell'anno 2019 del Ruolo Generale vertente
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), e (C.F.
[...] C.F._2 Parte_3
) N.Q. DI EREDI DI , nata a [...] C.F._3 Per_1
Flavia il 15/06/1942 e ivi deceduta in data 04/11/2019, e di Persona_2
, nato a [...] il [...] e ivi deceduto in data
[...]
24/01/2020, già erede costituito di , elettivamente domiciliati Per_1
in VIA MATTEOTTI 43 BAGHERIA, presso lo studio dell'avv. TICALI
ANTONINO, che li rappresenta e difende per procura in calce al ricorso,
RICORRENTE
CONTRO in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Pa-
Cont lermo, via I. Pindemonte n. 88, presso L'Ufficio Legale dell' con l'avv.
GIARDINA GIUSEPPE, che la rappresenta e difende per procura in calce alla memoria di costituzione
RESISTENTE
OGGETTO: disabilità gravissima.
Tribunale di Termini Imerese sez. civile R.G. n.
documento in com.jniwrapper.w in32.automation.o CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza a trattazione scritta del lecontainer 23/05/2024 parte ricorrente concludeva come da note autorizzate, cui si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 27/07/2019, conveniva in giudizio Per_1
l' chiedendo che fosse riconosciuta soggetto in condizione di disabilità CP_1
gravissima e, per l'effetto, la condanna dell' alla correspon- Controparte_1
sione dei benefici economici previsti per i soggetti con disabilità gravissima ai sensi della Legge Regionale n. 4/2017 e del D.P.R.S. 545/2017, con decor- renza dalla data di presentazione della domanda.
Intervenuto nelle more il decesso di con comparsa di intervento Per_1
volontario si costituivano gli eredi , , Parte_1 Controparte_2 [...]
e , insistendo per l'accoglimento del ricorso. CP_3 Persona_2
L' si costituiva in giudizio eccependo, preliminarmente, il difetto di giu- CP_1
risdizione del Tribunale adito e, nel merito, l'infondatezza in fatto e in diritto del ricorso, di cui chiedeva il rigetto.
Intervenuto nelle more il decesso di , con comparsa di inter- Persona_2
vento volontario si costituivano gli eredi , , Parte_1 Controparte_2
, insistendo per l'accoglimento del ricorso. Parte_3
Disposta CTU medico legale, all'esito la causa veniva rinviata per discussione e decisione, con termine per note conclusive.
Preliminarmente va rigettata l'eccezione di difetto di giurisdizione.
La legge determina le condizioni sanitarie che vanno qualificate come di disa- bilità gravissima, richiamando l'art. 3 D.M. 26/09/2016.
Una volta ritenuta avverata la condizione sanitarie prevista dalla legge, va ero-
- 2 - Tribunale di Termini Imerese sez. civile
R.G. n.
documento in com.jniwrapper.w in32.automation.o gata la prestazione economica predeterminata dal D.P. n° 545/17 di importo lecontainer uguale per tutti i soggetti riconosciuti affetti dalla disabilità.
Cont L'accertamento demandato all' è quindi esercizio di mera discrezionalità tecnica e non di discrezionalità amministrativa ed il diritto che il soggetto van- ta è un diritto soggettivo. Ne deriva che l'assegno di cura può qualificarsi co- me una prestazione assistenziale derivante dall'accertamento del requisito sa- nitario previsto dalla legge, come tale rientrante nella giurisdizione del giudice ordinario e nella competenza funzionale del giudice del lavoro.
Passando al merito, il ricorso non merita accoglimento.
La domanda è da disattendere, dovendosi ritenere condivisibili le puntuali e ben argomentate considerazioni del consulente d'ufficio nominato nell'odierno giudizio, il quale, sulla scorta della corposa documentazione in atti e dell'indagine clinica, ha concluso la sua relazione affermando che “Per tutto quanto sopra esposto e sulla scorta delle considerazioni testè espresse, si è del parere che
non presentasse i requisiti di ordine medico-legali, tali da poter consentire il ri- Per_1
conoscimento del beneficio economico espressamente previsto dall'art. 3 – comma 2 – del De- creto Interministeriale del 26.09.2016, in favore dei soggetti riconosciuti quali “disabili gravissimi” (cfr. relazione in atti).
Non merita accoglimento la richiesta avanzata da parte ricorrente di rinnovo delle operazioni peritali o di richiamo del CTU, atteso che la relazione conte- stata appare motivata in modo compiuto e sorretta da condivisibili valutazioni medico-legali, che escludono alcun dubbio sulle conclusioni rassegnate.
Di qui il rigetto del ricorso.
Spese di lite compensate in quanto figura in ricorso la dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
- 3 - Tribunale di Termini Imerese sez. civile
R.G. n.
documento in com.jniwrapper.w in32.automation.o Cont Restano definitivamente a carico dell le spese di CTU. lecontainer
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese, in funzione di Giudice del Lavoro, definiti- vamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, eccezione o difesa rigetta il ricorso;
dichiara integralmente compensate fra le parti le spese di lite;
pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU come liquidate con CP_1
separato decreto.
Così deciso in Termini Imerese il 18/04/2025.
Il presente provvedimento viene redatto su docu- mento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.ssa Donatella Parla, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009 n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010 n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005 n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle re- gole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011 n. 44.
- 4 - Tribunale di Termini Imerese sez. civile