Sentenza 16 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Sicilia, sentenza 16/02/2026, n. 41 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Sicilia |
| Numero : | 41 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA
in composizione monocratica in persona del Giudice NC Antonino Cancilla ha emesso la seguente SENTENZA 41/2026 nel giudizio n. 69740, iscritto il 12 dicembre 2024, promosso da:
B. A., (C.F. OMISSIS), rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’avv. Claudio Fatta con studio in Palermo nella Via Trinacria n.23, ove il ricorrente è elettivamente domiciliato
Contro INPS, Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall’avv. Tiziana G. Norrito e dall’avv.
NC MU
E
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Comitato di verifica per le cause di servizio (di seguito solo “Comitato” o “CVCS”), in persona del Ministro pro-tempore (CF 80415740580), rappresentato e difeso, anche in via disgiunta, dalla dott.ssa Sara Salimbene, dirigente di seconda fascia del Ministero dell’economia e delle finanze, dalla dott.ssa Annamaria Fasone, funzionaria del Ministero dell’economia e delle finanze, entrambe in servizio presso la Direzione dei servizi del tesoro, nonché dai dottori IE Valeria Civelletti, Michele Faraci, GE SO e CL SE, funzionari del Ministero dell’economia e delle finanze in servizio presso la Ragioneria territoriale dello Stato di Palermo, giusta la procura speciale, elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio, in Palermo, piazza Marina n. 2, presso gli uffici della Ragioneria territoriale dello Stato di Palermo
E
Ministero della Difesa, costituito mediante la Direzione generale della Previdenza Militare, I Reparto - 2^ Divisione - 4^ Sezione Contenzioso
Visti gli atti e i documenti di causa;
udite le parti presenti all’udienza del 19 dicembre 2025, come da verbale
FATTO
1)- Nell’atto introduttivo del giudizio il ricorrente ha premesso:
a)- di essersi arruolato in Marina Militare il 15.09.1992, di essere stato congedato dal servizio in data 21.06.2021 e di essere poi transitato nei ruoli civili dell’Amministrazione; durante la sua appartenenza al Corpo, oltre trenta anni, il ricorrente ha svolto tutti i servizi comandati, sia interni che esterni, sia di giorno che di notte, nelle condizioni ambientali e climatiche più svariate e spesso anche avverse;
b)- in particolare, è stato comandato all’imbarco viveri dalla banchina d'ormeggio della nave alla cambusa. Quando era al posto di manovra sul ponte di centro nave, si occupava di abbassare ed alzare i parabordi da 15 Kg. per un altezza di circa 5 Mt.; quando ha assunto l’incarico di Operatore squadra antincendio, in occasione delle ripetute esercitazioni (che di norma si svolgono ogni settimana), si doveva vestire con la tuta antincendio con addosso la bombola d'ossigeno di 20 Kg. ed in mano gli estintori da 10 Kg; in occasione dei lunghi periodi di imbarco su nave Bettica e su Nave Cassiopea il ricorrente ha assunto anche l'incarico di addetto al rizzaggio dell'elicottero, attività che consisteva nel trasportare le catene e i fermi del peso di 20 Kg. per il successivo rizzaggio del velivolo sia per il decollo che dopo per l’atterraggio;
c)- la natura gravosa delle mansioni espletate ha comportato l’insorgenza delle seguenti patologie: “spondilodisco-artrosi cervicolombare ad apprezzabile incidenza algo disfunzionale e con reperti EMG di sofferenza neurogena cronica bilaterale dei territori muscolari di pertinenza radicolare L4-L5”, “faringite cronica catarrale” e “acufeni con documentata ipoacusia bilaterale alle alte frequenze”;
d)- erano state respinte nel tempo le diverse istanze presentate per il riconoscimento della causa di servizio;
e)- con domanda del 6 giugno 2024 chiedeva il riconoscimento della pensione privilegiata, senza ricevere alcun riscontro;
Tanto premesso, il ricorrente ha chiesto di riconoscere la sussistenza della causa di servizio e il diritto a pensione privilegiata con conseguenti statuizioni condannatorie a decorrere dalla data della domanda amministrativa.
2)- Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha preliminarmente eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva in considerazione della natura endoprocedimentale del parere reso dal CVCS; nel merito, ha comunque dedotto l’infondatezza del ricorso.
3)- L’INPS ha dedotto la correttezza del suo operato in considerazione del parere del CVCS e ha quindi chiesto il rigetto del ricorso.
4)- Il Ministero della Difesa ha eccepito il difetto di legittimazione passiva sul presupposto che il ricorrente cessava dal servizio militare il 21 giugno 2021 con conseguente competenza esclusiva dell’INPS.
5)- Il Giudice con ordinanza n. 24 del 2025 ha richiesto parere medicolegale al Collegio Medico Legale dello Stato Maggiore della Difesa presso questa Sezione, che ha puntualmente espletato l’incarico.
6)- All’udienza del 19 dicembre 2025, udite le parti, la causa è stata posta in decisione; il Giudice ha pronunciato il dispositivo, assegnando giorni sessanta per il deposito della sentenza ai sensi dell’art. 167, comma 1, c.g.c. in considerazione della particolare complessità della controversia.
DIRITTO
1)- In via preliminare, va rilevato che il Ministero dell’Economia e delle Finanze difetta di legittimazione passiva, atteso che il Comitato di verifica per le cause di servizio (CVCS) si limita ad esprimere un mero parere endoprocedimentale riguardo alla dipendenza causale delle patologie; il conseguente diniego sull’istanza del ricorrente va quindi attribuito esclusivamente al Ministero della Difesa (cfr. ex plurimis, Corte dei Conti, sez. giur. Campania, n. 114 del 2024).
Sussiste invece la legittimazione passiva del Ministero della Difesa, in quanto ex datore di lavoro del ricorrente, quando quest’ultimo espletava servizio militare.
2)- Va altresì premesso che l’art. 64 del DPR 1092 del 1973 prevede che: “Il dipendente statale che per infermità o lesioni dipendenti da fatti di servizio abbia subito menomazioni dell'integrità personale ascrivibili a una delle categorie della tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, ha diritto alla pensione privilegiata qualora dette menomazioni lo abbiano reso inabile al servizio. Per gli effetti di cui al comma precedente, fatti di servizio sono quelli derivanti dall'adempimento degli obblighi di servizio. Per gli stessi effetti, le infermità o le lesioni si considerano dipendenti da fatti di servizio solo quando questi ne sono stati causa ovvero concausa efficiente e determinante”.
L’art. 167 del DPR 1092 del 1973 stabilisce che: “Il trattamento privilegiato è liquidato d'ufficio nei confronti del dipendente cessato dal servizio per infermità o lesioni riconosciute dipendenti da fatti di servizio.
In ogni altro caso il trattamento privilegiato diretto è liquidato a domanda”.
L’art. 169 del medesimo DPR 1092/1973, a sua volta, dispone che: “La domanda di trattamento privilegiato non è ammessa se il dipendente abbia lasciato decorrere cinque anni dalla cessazione dal servizio senza chiedere l'accertamento della dipendenza delle infermità o delle lesioni contratte. Il termine è elevato a dieci anni qualora l'invalidità sia derivata da parkinsonismo”.
E’ altresì opportuno precisare che l’accertamento sulla causa di servizio svolto dinanzi a questa Corte non ha alcuna incidenza sul diverso tema dell’equo indennizzo, che è un trattamento patrimoniale direttamente attinente al rapporto d’impiego (ex multis Cass. SS.UU.
n. 15619/2006), la cui cognizione esclusiva è riservata al giudice competente sul rapporto di lavoro (v. Cass., sez. un. 19/5/1992, n.
5988; Cass. 1/3/1990, n. 1583). La pensione privilegiata, invece, presuppone la cessazione del rapporto di impiego (cfr. Corte dei conti
– Sezione giurisdizionale Piemonte, sentenza n. 332/2019).
Pertanto, il giudice delle pensioni deve procedere ad un’autonoma qualificazione dei medesimi fatti sul piano della specifica disciplina previdenziale pubblica. Ciò si evince dall’orientamento che ha affermato che: “E’ devoluta alla giurisdizione della Corte dei conti non soltanto la domanda di accertamento della causa di servizio, proposta unitamente alla conseguente domanda di condanna dell’ente al pagamento del trattamento pensionistico, ma anche la sola domanda di mero accertamento della causa di servizio, quale presupposto del trattamento pensionistico privilegiato, atteso il carattere esclusivo di tale giurisdizione, affidata al criterio di collegamento costituito dalla materia” (cfr. Corte conti, Sez. III centr. app., 28 maggio 2018, n. 182; Sez. I centr. app., 13 settembre 2016, n. 353; Sez. I centr. app., 7 gennaio 2015, n. 9; Sez.
app. reg. Siciliana, 7 maggio 2015, n. 120).
Inoltre, la stessa Corte di Cassazione con sentenza 17 settembre 21 ottobre 2014, n. 22297 ha stabilito che: “L’accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio ai fini del riconoscimento del beneficio della pensione privilegiata e la concessione dell'equo indennizzo sono ancorati a situazioni giuridiche fondate su distinti presupposti e regolati da separate norme. Pertanto alla sentenza della Corte dei Conti divenuta definitiva che abbia accertato la sussistenza della causa di servizio ai fini della pensione privilegiata non può essere attribuito valore di giudicato esterno vincolante ai fini del riconoscimento del diritto all'equo indennizzo”.
Così delineate le coordinate giuridiche essenziali, è possibile procedere all’esame del merito della specifica vicenda.
3)- Va premesso che con istanza del 14.04.2005, il ricorrente chiese la dipendenza da causa di servizio per la “faringite cronica catarrale”.
La CMO di Augusta, con il verbale di visita n. 13341 del 18.05.2005, pose diagnosi di “Modesto quadro di faringite catarrale cronica”. Il CVCS, nell’adunanza n. 549 del 18.11.2009, espresse il parere che la suddetta infermità non potesse riconoscersi dipendente da fatti di servizio.
Il ricorrente, in data 26.11.2014, presentò istanza per ottenere la dipendenza da causa di servizio per l’infermità “Acufeni con documentata ipoacusia bilaterale alle alte frequenze”. Pertanto, lo stesso fu sottoposto a visita collegiale presso la CMO di Augusta che, con il verbale n. 14739 del 15.04.2015, pose diagnosi di “Acufeni in paziente con documentata ipoacusia bilaterale alle alte frequenze con VOC nei limiti della norma”. Il CVCS, nell’adunanza n. 245 del 29.09.2015, espresse il parere che la suddetta infermità non potesse riconoscersi dipendente da fatti di servizio.
Il Ministero della Difesa, pertanto, con il decreto n. 3626 del 23.12.2015, dichiarò la non dipendenza da causa di servizio per le due suddette infermità.
Il ricorrente, con istanza del 24.09.2021, chiese la dipendenza da causa di servizio per l’infermità “Spondilodiscoartrosi cervico-lombare ad apprezzabile incidenza algo-disfunzionale e con reperti EMG di sofferenza neurogena cronica bilaterale nei territori muscolari di pertinenza radicolare L4-L5”. La CMO di Augusta sottopose a visita collegiale e, con il verbale n. ME222000772 del 06.07.2022, confermò la presenza della patologia. Il CVCS, nell’adunanza n. 3267 del 26.01.2023, espresse il parere che suddetta infermità non potesse riconoscersi dipendente da fatti di servizio. Il Ministero della Difesa, con decreto del 15.02.2023, dichiarò la non dipendenza da causa di servizio per la suddetta infermità.
Alla luce di quanto sopra esposto, va sottolineato che la previa presentazione delle summenzionate istanze amministrative rende procedibile l’accertamento giudiziale circa la sussistenza della causa di servizio.
Nel merito, con l’ordinanza n. 24 del 2025 il Giudice ha chiesto al Collegio medico legale dello Stato Maggiore della Difesa di accertare:
1)-se le patologie “spondilodisco-artrosi cervico-lombare ad apprezzabile incidenza algo disfunzionale e con reperti EMG di sofferenza neurogena cronica bilaterale dei territori muscolari di pertinenza radicolare L4-L5”, “faringite cronica catarrale” e “acufeni con documentata ipoacusia bilaterale alle alte frequenze”, dedotte dal ricorrente, siano dipendenti da causa di servizio; 2)- in caso di risposta integralmente o parzialmente positiva al precedente quesito, se tali patologie siano ascrivibili (eventualmente per cumulo) a quelle di cui alla tabella A per le quali spetta la pensione privilegiata di indicare la categoria.
Il Giudice condivide le puntuali e argomentate valutazioni del Collegio Medico Legale, che ha espletato l’incarico in maniera attenta, soffermandosi sulla storia clinica del ricorrente e sull’eziologia delle infermità sofferte, avuto riguardo alle mansioni espletate dal ricorrente.
Il parere del Collegio medico risulta fondato su attendibili elementi di fatto, su convincenti argomentazioni logiche, su idoneo supporto medico-scientifico ed è adeguatamente motivato e coerente.
La correttezza metodologica e contenutistica della relazione del CML consente a questo Giudice di aderire pienamente alle valutazioni del medesimo Collegio, non sussistendo elementi contrari sulla base della prospettazione delle parti e del compendio documentale prodotto.
Il CML ha innanzitutto esaminato i rapporti di servizio, da cui si ricava che il ricorrente, dal 16.09.1993 al 30.09.1998, svolse l’incarico di addetto ai servizi di cucina sulla Nave Minerva, con preparazione dei pasti, trasporto viveri dalla cambusa e dalle celle frigorifero alla cucina, carico e scarico di materiale con sistemazione nei locali cambusa e nelle celle frigorifero, imbarco di viveri; fu anche operatore di squadra antincendio. Analogo servizio fu espletato dal 01.10.1998 al 05.09.1999 presso il Comar Augusta. Nel 2000 il ricorrente svolse l’incarico di responsabile di cucina ed alloggio di rappresentanza con carico e scarico di materiale con sistemazione nel locale cucina; tali mansioni furono svolte anche dall’11.12.2000 al 29.06.2003, quando fu imbarcato sulla Nave Sfinge dove svolse l’incarico di Capo componente sussistenza, responsabile servizio cucina, con carico e scarico di materiale e viveri, assistenza del posto di manovra al centro Nave con relativo carico e scarico del para-bordo.
Dal 30.06.2003 al 08.01.2006, il ricorrente fu il consegnatario del magazzino del vestiario con carico e scarico del vestiario con relativa sistemazione.
Dal 09.01.2006 al 15.07.2008, il ricorrente fu imbarcato sulla Nave Bettica come Capo componente sussistenza e responsabile servizio di cucina, effettuando carico e scarico di materiale e viveri e assistenza al posto di manovra al centro nave con carico e scarico del parabordo.
Dal 16.07.2008 al 10.07.2011, fu trasferito a Maribase di Augusta, presso il Circolo Sottufficiali M.M. e fu adibito per lo spostamento di mobilio vario, montaggio e smontaggio di palchi e gazebi.
Dall’11.07.2011 al 29.11.2015, il ricorrente fu imbarcato sulla Nave Cassiopea dove svolse l’incarico di Capo componente logistica, Capo nucleo sussistenza e responsabile servizio di cucina con carico e scarico di materiale vario e assistenza posto di manovra sul Ponte.
Dal 30.11.2015 al 20.06.2021, il ricorrente svolse l’incarico di Capo nucleo e consegnatario per debito di custodia del II Reparto viveri e casermaggio a Marintendenza di Augusta. In questo periodo effettuò carico e scarico con relativa sistemazione negli appositi magazzini di materiale di casermaggio, utilizzò il carrello elevatore per lo spostamento del materiale vario e si occupò della manutenzione delle aree verdi.
Con riferimento alle patologie sofferte dal ricorrente, in generale, va rilevato che l’artrosi vertebrale o spondiloartrosi è una malattia molto diffusa che interessa in particolare i segmenti del rachide dotati di maggiore motilità, come quelli cervicale e lombare. Segni radiologici di spondiloartrosi sono presenti dopo i 30 anni e nel 70-80% della popolazione dopo i 70 anni. Fattori di natura meccanica come l’eccesso ponderale o alcune attività lavorative o sportive possono comportare il sovraccarico funzionale di alcuni segmenti del rachide e anomalie congenite, traumi e processi infettivi possono condizionare un aumento del lavoro compensatorio da parte del metamero vertebrale colpito.
La faringite cronica catarrale è un’infiammazione persistente della mucosa faringea. Le principali cause che possono contribuire allo sviluppo di una faringite cronica catarrale includono: fattori irritanti ambientali (inquinamento atmosferico, polveri, vapori o gas irritanti),
abitudini di vita e sforzo eccessivo della voce.
L’ipoacusia e gli acufeni sono due sintomi strettamente correlati; la maggior parte delle persone che soffrono di acufene presenta anche una qualche forma di ipoacusia. Le cause che portano alla comparsa congiunta di ipoacusia e acufeni sono molteplici e coinvolgono spesso un danno o un’alterazione funzionale a livello dell’orecchio interno
(ipoacusia neurosensoriale). I principali fattori causali possono essere:
l’esposizione a rumori forti (l’esposizione prolungata o improvvisa a suoni di elevato volume danneggia le cellule ciliate della coclea, causando ipoacusia neurosensoriale e, conseguentemente, acufeni).
Tanto premesso, il CML ha sottolineato che i rapporti di servizio evidenziano che il ricorrente, durante i quasi trenta anni di servizio, di cui circa quindici di imbarco, fu sottoposto a notevoli e duraturi sforzi fisici e ad eccessivi sbalzi di temperatura. È documentata, infatti, la movimentazione manuale di carichi con peso medio spostato di 20 Kg eseguita con continuità durante il turno lavorativo e l’esposizione a vibrazioni e scuotimenti trasmessi al corpo nel corso della giornata lavorativa. Tali fattori, agendo per lunghi anni sul rachide dello stesso, hanno causato l’insorgenza della patologia spondiloartrosica.
Inoltre, i luoghi di servizio frequentati dal ricorrente, specialmente sulle navi (per circa quindici anni complessivi), sono notoriamente molto rumorosi per la vicinanza con le sale motori e per la tipica rumorosità delle cucine. Pertanto, l’ipoacusia neurosensoriale bilaterale con acufeni può essere considerata dipendente dal rumore costante presente sulle navi.
Il Collegio medico ha altresì evidenziato che il microclima frequentato dal ricorrente per servizio, caratterizzato dai fumi e dai gas di cucina e gli sbalzi termici dovuti al continuo passaggio del ricorrente dalle celle frigorifero alla cambusa e alla cucina per il trasporto di viveri, hanno potuto assumere un ruolo causale nell’insorgenza della faringite catarrale cronica.
Il CML si è quindi espresso per l’affermazione della sussistenza della causa di servizio, ravvisando il nesso di causalità tra le mansioni espletate dal ricorrente e le infermità sopra indicate.
Sulla base di un’accurata anamnesi, il Collegio medico ha quindi ascritto per cumulo le infermità a tabella A, categoria VIII.
Le parti resistenti, peraltro, non hanno dedotto elementi idonei per pervenire a una diversa valutazione.
Tanto premesso, il Giudice, condividendo quanto espresso dal CML, osserva che debbano attribuirsi a causa di servizio le patologie
“spondiloartrosi cervico-lombare ad apprezzabile incidenza algo disfunzionale e con reperti EMG di sofferenza neurogena cronica bilaterale dei territori muscolari di pertinenza radicolare L4-L5”,
“faringite cronica catarrale” e “acufeni con documentata ipoacusia bilaterale alle alte frequenze”.
Tali patologie vanno complessivamente ascritte a tabella A, categoria
VIII.
Da ciò consegue l’accoglimento delle domande formulate dal ricorrente a far data dalla presentazione della domanda amministrativa (6 giugno 2024).
5)- In conclusione, va dichiarato che le patologie “spondilodisco-artrosi cervico-lombare ad apprezzabile incidenza algo disfunzionale e con reperti EMG di sofferenza neurogena cronica bilaterale dei territori muscolari di pertinenza radicolare L4-L5”, “faringite cronica catarrale” e “acufeni con documentata ipoacusia bilaterale alle alte frequenze” sono state causate dall’espletamento del servizio. Per l’effetto, va dichiarato il diritto del ricorrente al riconoscimento del trattamento pensionistico di privilegio di cui alla Tabella A, ottava Categoria. Pertanto, l’INPS, in persona del legale rappresentante, va condannato al pagamento -in favore del ricorrente- della pensione privilegiata di tabella A, categoria VIII, e al pagamento -in favore del medesimo ricorrentedegli arretrati oltre agli interessi nella misura legale e alla rivalutazione monetaria (quest’ultima limitatamente all’importo eventualmente eccedente quello dovuto per interessi) con decorrenza dal giorno 6 giugno 2024 (data della domanda amministrativa di pensione privilegiata), ferma restando l’osservanza delle disposizioni in tema di cumulo tra pensione e stipendio.
Le spese di lite seguono la soccombenza, sicché l’INPS e il Ministero della Difesa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti, vanno condannati in solido tra loro al pagamento delle spese di lite, quantificate complessivamente in euro 2.200 (duemiladuecento/00)
oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, in favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario. Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite per ogni altro rapporto processuale.
p.q.m.
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando:
-dichiara il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
- dichiara che le patologie “spondilodisco-artrosi cervico-lombare ad apprezzabile incidenza algo disfunzionale e con reperti EMG di sofferenza neurogena cronica bilaterale dei territori muscolari di pertinenza radicolare L4-L5”, “faringite cronica catarrale” e “acufeni con documentata ipoacusia bilaterale alle alte frequenze” sono state causate dall’espletamento del servizio;
-per l’effetto, dichiara il diritto del ricorrente al riconoscimento del trattamento pensionistico di privilegio di cui alla Tabella A, ottava Categoria;
-per l’effetto, condanna l’INPS, in persona del legale rappresentante, al pagamento -in favore del ricorrente- della pensione privilegiata di tabella A, categoria VIII, e al pagamento -in favore del medesimo ricorrente- degli arretrati oltre agli interessi nella misura legale e alla rivalutazione monetaria (quest’ultima limitatamente all’importo eventualmente eccedente quello dovuto per interessi) con decorrenza dal giorno 6 giugno 2024 (data della domanda amministrativa di pensione), ferma restando l’osservanza delle disposizioni in tema di cumulo tra pensione e stipendio;
-condanna l’INPS e il Ministero della Difesa in solido tra loro al pagamento delle spese di lite, quantificate in euro 2.200
(duemiladuecento/00) oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, in favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario;
-compensa le spese di lite per ogni altro rapporto processuale;
-in considerazione della particolare complessità della controversia, ai sensi dell’art. 167, comma 1, c.g.c., fissa il termine di giorni sessanta per il deposito della sentenza;
-dispone che, ai sensi del d.lgs. 196/2003, in conseguenza della natura dei dati personali trattati, si provveda all’oscuramento delle generalità del ricorrente in sede di pubblicazione nella banca dati o di rilascio di copie a soggetti diversi dalle parti.
Così deciso in Palermo, in data 19 dicembre 2025 Il Giudice Dott. NC Antonino Cancilla Firmato digitalmente Visto l’art. 52 del d.lgs. 196/2003 e ss.mm. in caso di diffusione si dispone di omettere le generalità e gli altri dati identificativi anche indiretti del ricorrente.
Palermo, 19 dicembre 2025 Il Giudice Dott. NC Antonino Cancilla Firmato digitalmente Palermo, 16 febbraio 2026 Pubblicata il 16 febbraio 2026 Il Funzionario Responsabile del Servizio Pensioni Dott.ssa Mariolina Verro (firmato digitalmente)
Ai sensi dell'art. 52 del D.lgs 196/2003, in caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi di B. A., C.F. OMISSIS nonché di altre persone fisiche eventualmente citate. Palermo, 16 gennaio 2026 Il Funzionario Responsabile del Servizio Pensioni Dott.ssa Mariolina Verro (firmato digitalmente)