CASS
Sentenza 27 marzo 2023
Sentenza 27 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 27/03/2023, n. 12798 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12798 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ME AE nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 11/03/2022 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
lette/sentite le conclusioni del PG TOMASO EPIDENDIO udito il difensore Penale Sent. Sez. 5 Num. 12798 Anno 2023 Presidente: PISTORELLI LUCA Relatore: SCORDAMAGLIA IRENE Data Udienza: 14/02/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Il difensore e procuratore speciale di ME IC propone ricorso ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen. avverso la sentenza di questa Corte, Sezione Prima n. 24167 dell'il marzo 2022, depositata il 23 giugno 2022, che ha rigettato il ricorso proposto nell'interesse dello stesso ME avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro in data 15 dicembre 2020, di conferma della condanna inflittagli per il delitto di lesioni personali in danno di BI IO, aggravato ai sensi dell'art. 7 d.lgs. n. 152 del 1991. 2. L'impugnativa è affidata ad un solo motivo che denuncia l'errore di fatto e l'errore materiale nei quali sarebbe incorsa questa Corte in relazione ai presupposti per la concessione della sospensione condizionale della pena, nonché in relazione ai precedenti giudiziari del ricorrente. Deduce, al riguardo, che: I. sarebbe frutto di una macroscopica svista l'affermazione, contenuta nella sentenza censurata, secondo la quale il certificato del casellario a nome di ME riporterebbe due condanne, entrambe a pena sospesa, per altrettanti episodi di minaccia (la prima pronunciata dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Catanzaro in data 14/3/2018 e la seconda dalla Corte di appello di Catanzaro in data 4/4/2018), dal momento che il ricorrente aveva riportato, al momento della commissione del fatto oggetto della sentenza sottoposta allo scrutinio della Corte di legittimità, una sola condanna alla pena,, sospesa, di mesi tre di reclusione, inflittagli con sentenza del GIP del Tribunale di Catanzaro in data 14 marzo 2016, confermata dalla Corte di appello di Catanzaro in data 4 aprile 2018, di modo che, poiché la somma tra la pena inflittagli con la sentenza predetta e la pena di anni uno e mesi quattro di reclusione, inflittagli dal GUP del Tribunale di Catanzaro con la sentenza confermata dalla Corte di appello di quella città in data 15 dicembre 2020, non superava i due anni di reclusione, egli ben avrebbe potuto godere del beneficio invocato;
- l'eccepita svista sarebbe stata determinata, oltretutto, da un errore contenuto nello stesso certificato del casellario allegato agli atti del processo nel quale ME era stato chiamato a rispondere del delitto di lesioni personali in danno di IO, posto che, alla data di commissione di tale reato, ossia il 16 luglio 2017, la sentenza di condanna per il delitto di minaccia aggravata pronunciata dal GIP del Tribunale di Catanzaro in data 4 aprile 2018 non era ancora irrevocabile. Sussistendo una situazione di eccezionale gravità è invocata anche la sospensione degli effetti della sentenza oggetto di ricorso straordinario. 3. Con requisitoria in data 13 gennaio 2023, il Procuratore Generale, in persona del Sostituto, Dottor Tomaso Epidendio, ha concluso per la declaratoria d'inammissibilità del ricorso. 4. Con memoria trasmessa in Cancelleria tramite PEC in data 16 gennaio 2023, l'Avvocato Restuccia, difensore di una delle parti civili (Comune di Lannezia Terme), ha rassegnato conclusioni, con allegata nota-spese. 4. Con memoria trasmessa in Cancelleria, tramite PEC, in data 10 febbraio 2023, il difensore del ricorrente ha concluso insistendo per l'accoglimento del proposto motivo, evidenziando come la Corte di cassazione fosse effettivamente incorsa in un errore di fatto, poiché la sola ratio, che avrebbe potuto essere valorizzata dalla Corte medesima ai fini del rigetto del motivo di ricorso relativo al diniego di concessione della sospensione condizionale della pena, era quella dell'esistenza a carico di ME di precedenti ostativi - invero inesistenti -, dal momento che nulla era stato argomentato dalla Corte territoriale in ordine alla seconda ratio sottesa alla decisione della Cassazione, ossia la prognosi negativa circa la futura astensione dalla commissione di reati, come evincibile dalla sentenza di merito allegata. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato. 1. Questa Corte, con la sentenza Sezione Prima n. 24167 dell'Il marzo 2022, ha respinto il motivo di ricorso con il quale, nell'interesse di ME IC, erano stati fatti valere «la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 163 cod. pen., nonché il travisamento del fatto in relazione all'impossibilità di concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena», motivando nel senso che gli elementi fattuali emergenti dalla ricostruzione del violento pestaggio posto in essere dal ME in danno di IO, espressivi della «gravità delle modalità di realizzazione del reato», tanto più allarmante in considerazione «del negativo quadro di personalità dell'imputato», avevano «condotto la Corte territoriale a formulare, in maniera logicamente corretta, la prognosi negativa in ordine alla concedibilità del beneficio della sospensione condizionale della pena», senza che, 2 oltretutto, si potesse dire che la stessa Corte territoriale l'osse incorsa in un travisamento nell'apprezzamento dei precedenti penali, dal momento che il certificato del casellario giudiziale a nome di ME riportava due condanne, entrambe a pena sospesa, per altrettanti episodi di minaccia (cfr. pagg. 20 e 21 della sentenza n. 24167/2022). 2. Tanto rilevato, osserva il Collegio che il segnalato errore di fatto circa l'esistenza in capo a ME IC di precedenti condanne ostative al riconoscimento in suo favore del beneficio della sospensione condizionale della pena non è tale da giustificare l'invocato rimedio straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen.. In effetti, dalla motivazione rassegnata nella sentenza della Corte di appello di Catanzaro in data 15 dicembre 2020 - oggetto del sindacato della Prima Sezione penale di questa Corte -, con riguardo al trattamento sanzionatorio da applicare a ME IC, emerge come le rationes decidendi sottese al diniego del beneficio ex art. 163 cod. pen. fossero in realtà due: una, sia pure non formalmente esplicitata, relativa alla <
lette/sentite le conclusioni del PG TOMASO EPIDENDIO udito il difensore Penale Sent. Sez. 5 Num. 12798 Anno 2023 Presidente: PISTORELLI LUCA Relatore: SCORDAMAGLIA IRENE Data Udienza: 14/02/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Il difensore e procuratore speciale di ME IC propone ricorso ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen. avverso la sentenza di questa Corte, Sezione Prima n. 24167 dell'il marzo 2022, depositata il 23 giugno 2022, che ha rigettato il ricorso proposto nell'interesse dello stesso ME avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro in data 15 dicembre 2020, di conferma della condanna inflittagli per il delitto di lesioni personali in danno di BI IO, aggravato ai sensi dell'art. 7 d.lgs. n. 152 del 1991. 2. L'impugnativa è affidata ad un solo motivo che denuncia l'errore di fatto e l'errore materiale nei quali sarebbe incorsa questa Corte in relazione ai presupposti per la concessione della sospensione condizionale della pena, nonché in relazione ai precedenti giudiziari del ricorrente. Deduce, al riguardo, che: I. sarebbe frutto di una macroscopica svista l'affermazione, contenuta nella sentenza censurata, secondo la quale il certificato del casellario a nome di ME riporterebbe due condanne, entrambe a pena sospesa, per altrettanti episodi di minaccia (la prima pronunciata dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Catanzaro in data 14/3/2018 e la seconda dalla Corte di appello di Catanzaro in data 4/4/2018), dal momento che il ricorrente aveva riportato, al momento della commissione del fatto oggetto della sentenza sottoposta allo scrutinio della Corte di legittimità, una sola condanna alla pena,, sospesa, di mesi tre di reclusione, inflittagli con sentenza del GIP del Tribunale di Catanzaro in data 14 marzo 2016, confermata dalla Corte di appello di Catanzaro in data 4 aprile 2018, di modo che, poiché la somma tra la pena inflittagli con la sentenza predetta e la pena di anni uno e mesi quattro di reclusione, inflittagli dal GUP del Tribunale di Catanzaro con la sentenza confermata dalla Corte di appello di quella città in data 15 dicembre 2020, non superava i due anni di reclusione, egli ben avrebbe potuto godere del beneficio invocato;
- l'eccepita svista sarebbe stata determinata, oltretutto, da un errore contenuto nello stesso certificato del casellario allegato agli atti del processo nel quale ME era stato chiamato a rispondere del delitto di lesioni personali in danno di IO, posto che, alla data di commissione di tale reato, ossia il 16 luglio 2017, la sentenza di condanna per il delitto di minaccia aggravata pronunciata dal GIP del Tribunale di Catanzaro in data 4 aprile 2018 non era ancora irrevocabile. Sussistendo una situazione di eccezionale gravità è invocata anche la sospensione degli effetti della sentenza oggetto di ricorso straordinario. 3. Con requisitoria in data 13 gennaio 2023, il Procuratore Generale, in persona del Sostituto, Dottor Tomaso Epidendio, ha concluso per la declaratoria d'inammissibilità del ricorso. 4. Con memoria trasmessa in Cancelleria tramite PEC in data 16 gennaio 2023, l'Avvocato Restuccia, difensore di una delle parti civili (Comune di Lannezia Terme), ha rassegnato conclusioni, con allegata nota-spese. 4. Con memoria trasmessa in Cancelleria, tramite PEC, in data 10 febbraio 2023, il difensore del ricorrente ha concluso insistendo per l'accoglimento del proposto motivo, evidenziando come la Corte di cassazione fosse effettivamente incorsa in un errore di fatto, poiché la sola ratio, che avrebbe potuto essere valorizzata dalla Corte medesima ai fini del rigetto del motivo di ricorso relativo al diniego di concessione della sospensione condizionale della pena, era quella dell'esistenza a carico di ME di precedenti ostativi - invero inesistenti -, dal momento che nulla era stato argomentato dalla Corte territoriale in ordine alla seconda ratio sottesa alla decisione della Cassazione, ossia la prognosi negativa circa la futura astensione dalla commissione di reati, come evincibile dalla sentenza di merito allegata. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato. 1. Questa Corte, con la sentenza Sezione Prima n. 24167 dell'Il marzo 2022, ha respinto il motivo di ricorso con il quale, nell'interesse di ME IC, erano stati fatti valere «la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 163 cod. pen., nonché il travisamento del fatto in relazione all'impossibilità di concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena», motivando nel senso che gli elementi fattuali emergenti dalla ricostruzione del violento pestaggio posto in essere dal ME in danno di IO, espressivi della «gravità delle modalità di realizzazione del reato», tanto più allarmante in considerazione «del negativo quadro di personalità dell'imputato», avevano «condotto la Corte territoriale a formulare, in maniera logicamente corretta, la prognosi negativa in ordine alla concedibilità del beneficio della sospensione condizionale della pena», senza che, 2 oltretutto, si potesse dire che la stessa Corte territoriale l'osse incorsa in un travisamento nell'apprezzamento dei precedenti penali, dal momento che il certificato del casellario giudiziale a nome di ME riportava due condanne, entrambe a pena sospesa, per altrettanti episodi di minaccia (cfr. pagg. 20 e 21 della sentenza n. 24167/2022). 2. Tanto rilevato, osserva il Collegio che il segnalato errore di fatto circa l'esistenza in capo a ME IC di precedenti condanne ostative al riconoscimento in suo favore del beneficio della sospensione condizionale della pena non è tale da giustificare l'invocato rimedio straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen.. In effetti, dalla motivazione rassegnata nella sentenza della Corte di appello di Catanzaro in data 15 dicembre 2020 - oggetto del sindacato della Prima Sezione penale di questa Corte -, con riguardo al trattamento sanzionatorio da applicare a ME IC, emerge come le rationes decidendi sottese al diniego del beneficio ex art. 163 cod. pen. fossero in realtà due: una, sia pure non formalmente esplicitata, relativa alla <