Versione
15 febbraio 1980
15 febbraio 1980
Art. 9. Trattamento complessivo e assegni di cumulo dovuti agli invalidi per coesistenza di infermita' o mutilazioni, di categorie inferiori alla prima, dipendenti da causa di servizio, dal 1 gennaio 1979.
Dal 1 gennaio 1979, qualora con una invalidita' di seconda categoria coesistano altre infermita' minori, senza pero' che nel complesso si raggiunga, in base a quanto previsto dalla tabella F-1 annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 , un'invalidita' di prima categoria, e' corrisposto un assegno per cumulo, non riversibile, non superiore ai cinque decimi ne' inferiore ai due decimi della differenza fra il trattamento economico della prima categoria e quello della seconda categoria di cui l'invalido fruisce in relazione alla gravita' delle minori infermita' coesistenti tenendo conto dei criteri informatori della predetta tabella F-1.
Qualora con un'invalidita' di seconda categoria coesista altra infermita' ascrivibile alla quinta categoria, e' liquidato il trattamento pensionistico di prima categoria secondo quanto previsto dalla tabella F-1.
Ove con un'invalidita' di seconda categoria coesista altra infermita' ascrivibile alle categorie quarta, terza o seconda, all'invalido compete, secondo quanto stabilito dalla tabella F-1, la pensione di prima categoria piu' un assegno per cumulo nella misura prevista dalla tabella F, rispettivamente per la coesistenza di un'infermita' di ottava, settima e sesta categoria.
Nel caso di coesistenza di due infermita' o mutilazioni ascrivibili a categorie dalla terza alla ottava della tabella A, all'invalido compete, per il complesso di esse, il trattamento di pensione in base alla categoria che risulta dal cumulo delle invalidita' medesime, secondo quanto previsto dalla tabella F-1.
Dal 1 gennaio 1979, qualora con una invalidita' di seconda categoria coesistano altre infermita' minori, senza pero' che nel complesso si raggiunga, in base a quanto previsto dalla tabella F-1 annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 , un'invalidita' di prima categoria, e' corrisposto un assegno per cumulo, non riversibile, non superiore ai cinque decimi ne' inferiore ai due decimi della differenza fra il trattamento economico della prima categoria e quello della seconda categoria di cui l'invalido fruisce in relazione alla gravita' delle minori infermita' coesistenti tenendo conto dei criteri informatori della predetta tabella F-1.
Qualora con un'invalidita' di seconda categoria coesista altra infermita' ascrivibile alla quinta categoria, e' liquidato il trattamento pensionistico di prima categoria secondo quanto previsto dalla tabella F-1.
Ove con un'invalidita' di seconda categoria coesista altra infermita' ascrivibile alle categorie quarta, terza o seconda, all'invalido compete, secondo quanto stabilito dalla tabella F-1, la pensione di prima categoria piu' un assegno per cumulo nella misura prevista dalla tabella F, rispettivamente per la coesistenza di un'infermita' di ottava, settima e sesta categoria.
Nel caso di coesistenza di due infermita' o mutilazioni ascrivibili a categorie dalla terza alla ottava della tabella A, all'invalido compete, per il complesso di esse, il trattamento di pensione in base alla categoria che risulta dal cumulo delle invalidita' medesime, secondo quanto previsto dalla tabella F-1.
Giurisprudenza • 19
- 1. Corte dei Conti, sez. di Appello per la Sicilia, sentenza 13/12/2017, n. 167Provvedimento: […] F. chiedendone la totale riforma deducendo l'apparenza della motivazione, la violazione dell'articolo 9 della legge n. 9/1980 (che ha sostituito l'art. 104 del dpr n. 1092/1973), la violazione dell'art. 115 c.p.c. […] Invero, sul punto il giudice di prime cure ha espresso una motivazione che appare congrua ed esaustiva, precisando, a mente dell'articolo 9 della legge 26 gennaio 1980 n. 9 (che ha sostituito l'articolo 104 del dpr n. 1092/1973), che l'attribuzione dell'assegno di incollocabilità è subordinato alla ricorrenza di patologie che determinano, in modo diretto e immediato e non solo in via meramente ipotetica, […]Leggi di più...
- art. 170 codice di giustizia contabile·
- patologie dipendenti da causa di servizio·
- art. 115 c.p.c.·
- questioni di fatto·
- vizio motivazionale·
- inammissibilità appello·
- compensazione spese·
- pensione privilegiata·
- assegno di incollocabilità·
- art. 9 legge n. 9/1980