Articolo 542 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
Articolo 541Articolo 543
Versione
6 maggio 1952
Art. 542.
(Pareri di enti estranei all'Amministrazione)


Qualora per l'emanazione di un provvedimento della autorita' amministrativa sia richiesto il parere di organi o enti estranei all'amministrazione, si puo' emanare il provvedimento senza attendere il parere medesimo se gli organi competenti non l'abbiano fatto pervenire nel termine prescritto o, in mancanza, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta.
Entrata in vigore il 6 maggio 1952
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