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28 dicembre 1986
28 dicembre 1986
Art. 1. 1. Il decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701 , recante misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva, e' convertito in legge con le seguenti modificazioni:
L'articolo 1 e' sostituito dal seguente:
"Art. 1. - 1. L'Agenzia per i controlli e le azioni comunitarie nel quadro del regime di aiuto alla produzione dell'olio di oliva (AGE-Control S.p.a.) svolge i compiti e assolve le pubbliche funzioni di controllo ad essa assegnati dai regolamenti CEE n. 2262 del Consiglio in data 17 luglio 1984 e n. 27 della commissione in data 4 gennaio 1985.
2. La struttura dell'Agenzia, la sua organizzazione e la sua gestione, comprese la predisposizione e l'approvazione del bilancio e del programma di attivita', la selezione e la formazione del personale e la vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e della commissione delle Comunita' europee, sono disciplinate dai predetti regolamenti CEE; per gli aspetti da questi non regolati si applicano le norme dell'ordinamento giuridico italiano sulle societa' per azioni.
3. Nell'assolvimento dei compiti e delle funzioni assegnati dai predetti regolamenti CEE e, in particolare, nell'esercizio dei controlli e nella esecuzione degli accessi previsti dall'articolo 2, n. 4, del citato regolamento CEE n. 27 del 1985, gli ispettori dell'AGE-Control esercitano i poteri propri della loro qualita' di pubblici ufficiali e sono soggetti ai relativi doveri. Si applicano le disposizioni degli articoli 4, quarto comma, 5 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 447 .
4. Dal 1° gennaio 1987 la partecipazione all'AGE-Control e' riservata a soggetti pubblici.
5. Il rapporto di lavoro dei dipendenti dell'AGE-Control e' disciplinato dal consiglio di amministrazione con riferimento ai criteri fissati dai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti nel settore industriale, tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali ed organizzative dell'AGE-Control. Al personale in servizio presso l'AGE-Control e' fatto divieto di assumere altro impiego o incarico e di esercitare attivita' professionali, commerciali o industriali".
L'articolo 2 e' sostituito dal seguente:
"Art. 2. - 1. Gli ispettori dell'AGE-Control riferiscono sui risultati dei loro controlli al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, alle regioni e province autonome interessate, all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - AIMA e, all'occorrenza, alla commissione delle Comunita' europee per i provvedimenti, le determinazioni e le valutazioni di rispettiva competenza.
2. Qualora riscontrino la violazione di norme penali, gli ispettori dell'AGE-Control presentano rapporto all'autorita' giudiziaria ai sensi dell' articolo 2 del codice di procedura penale , informandone il proprio presidente.
3. Salva restando l'autonomia di azione della polizia tributaria, dalla data di entrata in vigore del presente decreto si applica altresi' la disposizione di cui al terzo comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 447 ".
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
AVVERTENZE:
Il decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701 , e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 251 del 28 ottobre 1986.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del giorno 9 gennaio 1987.
L'articolo 1 e' sostituito dal seguente:
"Art. 1. - 1. L'Agenzia per i controlli e le azioni comunitarie nel quadro del regime di aiuto alla produzione dell'olio di oliva (AGE-Control S.p.a.) svolge i compiti e assolve le pubbliche funzioni di controllo ad essa assegnati dai regolamenti CEE n. 2262 del Consiglio in data 17 luglio 1984 e n. 27 della commissione in data 4 gennaio 1985.
2. La struttura dell'Agenzia, la sua organizzazione e la sua gestione, comprese la predisposizione e l'approvazione del bilancio e del programma di attivita', la selezione e la formazione del personale e la vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e della commissione delle Comunita' europee, sono disciplinate dai predetti regolamenti CEE; per gli aspetti da questi non regolati si applicano le norme dell'ordinamento giuridico italiano sulle societa' per azioni.
3. Nell'assolvimento dei compiti e delle funzioni assegnati dai predetti regolamenti CEE e, in particolare, nell'esercizio dei controlli e nella esecuzione degli accessi previsti dall'articolo 2, n. 4, del citato regolamento CEE n. 27 del 1985, gli ispettori dell'AGE-Control esercitano i poteri propri della loro qualita' di pubblici ufficiali e sono soggetti ai relativi doveri. Si applicano le disposizioni degli articoli 4, quarto comma, 5 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 447 .
4. Dal 1° gennaio 1987 la partecipazione all'AGE-Control e' riservata a soggetti pubblici.
5. Il rapporto di lavoro dei dipendenti dell'AGE-Control e' disciplinato dal consiglio di amministrazione con riferimento ai criteri fissati dai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti nel settore industriale, tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali ed organizzative dell'AGE-Control. Al personale in servizio presso l'AGE-Control e' fatto divieto di assumere altro impiego o incarico e di esercitare attivita' professionali, commerciali o industriali".
L'articolo 2 e' sostituito dal seguente:
"Art. 2. - 1. Gli ispettori dell'AGE-Control riferiscono sui risultati dei loro controlli al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, alle regioni e province autonome interessate, all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - AIMA e, all'occorrenza, alla commissione delle Comunita' europee per i provvedimenti, le determinazioni e le valutazioni di rispettiva competenza.
2. Qualora riscontrino la violazione di norme penali, gli ispettori dell'AGE-Control presentano rapporto all'autorita' giudiziaria ai sensi dell' articolo 2 del codice di procedura penale , informandone il proprio presidente.
3. Salva restando l'autonomia di azione della polizia tributaria, dalla data di entrata in vigore del presente decreto si applica altresi' la disposizione di cui al terzo comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 447 ".
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
AVVERTENZE:
Il decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701 , e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 251 del 28 ottobre 1986.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del giorno 9 gennaio 1987.
Giurisprudenza • 13
- 1. Cass. civ., sez. I, sentenza 16/02/2005, n. 3124Provvedimento: […] L'art. 2 comma primo della legge n. 898 del 1986 prevede come illecito penale, sussidiario rispetto al delitto previsto dall'art. 640 bis c.p., il comportamento di "chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sè o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi" -, o altre erogazioni a carico totale o parziale del fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia".Leggi di più...
- sussistenza·
- illecito amministrativo ex art. 3 legge n. 898 del 1986·
- processo verbale di contestazione delle violazioni·
- esposizione di dati o notizie falsi·
- cumulo materiale con l'illecito penale previsto dall'art. 2·
- esclusione·
- interruzione·
- accertamento della tempestività·
- aiuti comunitari·
- qualificazione giuridica della condotta ex art. 2·
- sindacabilità in cassazione·
- fattispecie·
- limiti·
- criteri·
- indebita percezione