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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 11/12/2025, n. 260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | 260 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Rovereto, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dott. Giulio Adilardi Presidente rel.
2) Dott. Riccardo Dies Giudice
3) Dott. Giulia Paoli Giudice
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Sulla domanda proposta congiuntamente dai coniugi
, nato a [...] il [...] Parte_1
E
, nata a [...] il [...] Parte_2
Entrambi rappresentati e difesi dall' avv. e domiciliati presso il Parte_2
suo studio in Rovereto via Tintori n. 8, giusta delega allegata al ricorso per ottenere la pronuncia di separazione consensuale del matrimonio contratto dagli stessi il 28.10.1999 in Napoli
preso atto che all'udienza del 27.10.2025 i coniugi predetti hanno concordemente richiesto la pronuncia di separazione consensuale del matrimonio;
- visti i documenti dimessi e sentiti i ricorrenti, i quali hanno confermato tale loro comune volontà;
- che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere ricostituita;
- sentito il Pubblico Ministero;
- visto l'art.8 n.13 Legge 6.3.1987 n.74;
P.Q.M.
Pronuncia l'omologa della separazione consensuale del matrimonio contratto da e alle seguenti condizioni: Parte_1 Parte_2
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo di mutuo rispetto;
2) La casa coniugale, in C.C. C.C. Rovereto PM 14, p. ed. 2499 di proprietà esclusiva del signor viene assegnata allo stesso proprietario in Parte_1 quanto vi risiede con i tre figli ed è anche collocatario in via prevalente del figlio minore;
Per_1
3) Il figlio è affidato in modo condiviso ai due genitori, con Per_1 residenza e collocazione prevalente presso il padre;
4) Il figlio minore starà con la madre a week end alternati. Nei periodi festivi quali Natale e Pasqua i coniugi trascorreranno con il figlio un pari numero di giorni di ferie e si alterneranno annualmente per trascorrere con la prole il giorno di Pasqua o il giorno di Pasquetta. Lo stesso accadrà durante il periodo di Natale alternandosi di anno in anno la Vigilia di Natale ed il giorno di Natale.
5) Ciascun genitore nel tempo di permanenza con il figlio si occuperà di seguirlo nelle varie attività scolastiche, extra scolastiche, sportive o altro, che lo stesso avrà in corso e/o che dovesse in seguito intraprendere, nonché nello svolgimento dei compiti. I due genitori si impegnano, in ogni caso, a confrontarsi sulle decisioni riguardanti i figli relative alla salute, alla scuola e comunque su quelle di maggior interesse. Eventuali viaggi all'estero dei figli con l'uno o con l'altro genitore dovranno essere previamente concordati tra questi ultimi;
6) I ricorrenti baderanno in via esclusiva e autonoma al fabbisogno dei figli durante il periodo che gli stessi trascorreranno rispettivamente con la mamma e con il papà;
pag. 2 di 3 7) Le spese straordinarie da sostenersi nell'interesse dei figli, da intendersi quelle indicate nelle “Linee Guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiari” redatte dal Consiglio
Nazionale Forense nel 2017, e sottoscritte dai coniugi per accettazione, saranno sostenute in pari misura dai genitori (sub doc. 6 Protocollo 2017
CNF);
8) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di rinunciare a richieste di natura economica l'uno nei confronti dell'altro. La signora dichiara di non rinunciare alla sua eventuale quota di Parte_2
TFS, che i coniugi si riservano di quantificare in sede separata quando il sig.
andrà in pensione fra qualche anno;
Pt_1
9) Il sig. usufruirà del 100% dell'assegno unico, così come Parte_1 dell'assegno provinciale e di ogni altra agevolazione/indennità/contributo/sgravio previsti dalla Legge, ed è autorizzato fin da ora a depositare e/o aggiornare le dichiarazioni ISEE e ICEF e /o comunque necessarie per usufruire di tali agevolazioni;
10) Le parti prestano il reciproco consenso al rilascio/rinnovo dei passaporti
– carte identità valide per l'espatrio propri e dei figli, trasferendosi l'originale dei documenti a semplice richiesta in occasione dei viaggi che ciascuno di essi farà con il /i figlio/i.
11) Le spese legali del presente procedimento sono a carico di entrambe le parti al 50%.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto di provvedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Rovereto in Camera di Consiglio dell'11.12.2025
Il Presidente
Dott. Giulio Adilardi
pag. 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Rovereto, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dott. Giulio Adilardi Presidente rel.
2) Dott. Riccardo Dies Giudice
3) Dott. Giulia Paoli Giudice
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Sulla domanda proposta congiuntamente dai coniugi
, nato a [...] il [...] Parte_1
E
, nata a [...] il [...] Parte_2
Entrambi rappresentati e difesi dall' avv. e domiciliati presso il Parte_2
suo studio in Rovereto via Tintori n. 8, giusta delega allegata al ricorso per ottenere la pronuncia di separazione consensuale del matrimonio contratto dagli stessi il 28.10.1999 in Napoli
preso atto che all'udienza del 27.10.2025 i coniugi predetti hanno concordemente richiesto la pronuncia di separazione consensuale del matrimonio;
- visti i documenti dimessi e sentiti i ricorrenti, i quali hanno confermato tale loro comune volontà;
- che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere ricostituita;
- sentito il Pubblico Ministero;
- visto l'art.8 n.13 Legge 6.3.1987 n.74;
P.Q.M.
Pronuncia l'omologa della separazione consensuale del matrimonio contratto da e alle seguenti condizioni: Parte_1 Parte_2
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo di mutuo rispetto;
2) La casa coniugale, in C.C. C.C. Rovereto PM 14, p. ed. 2499 di proprietà esclusiva del signor viene assegnata allo stesso proprietario in Parte_1 quanto vi risiede con i tre figli ed è anche collocatario in via prevalente del figlio minore;
Per_1
3) Il figlio è affidato in modo condiviso ai due genitori, con Per_1 residenza e collocazione prevalente presso il padre;
4) Il figlio minore starà con la madre a week end alternati. Nei periodi festivi quali Natale e Pasqua i coniugi trascorreranno con il figlio un pari numero di giorni di ferie e si alterneranno annualmente per trascorrere con la prole il giorno di Pasqua o il giorno di Pasquetta. Lo stesso accadrà durante il periodo di Natale alternandosi di anno in anno la Vigilia di Natale ed il giorno di Natale.
5) Ciascun genitore nel tempo di permanenza con il figlio si occuperà di seguirlo nelle varie attività scolastiche, extra scolastiche, sportive o altro, che lo stesso avrà in corso e/o che dovesse in seguito intraprendere, nonché nello svolgimento dei compiti. I due genitori si impegnano, in ogni caso, a confrontarsi sulle decisioni riguardanti i figli relative alla salute, alla scuola e comunque su quelle di maggior interesse. Eventuali viaggi all'estero dei figli con l'uno o con l'altro genitore dovranno essere previamente concordati tra questi ultimi;
6) I ricorrenti baderanno in via esclusiva e autonoma al fabbisogno dei figli durante il periodo che gli stessi trascorreranno rispettivamente con la mamma e con il papà;
pag. 2 di 3 7) Le spese straordinarie da sostenersi nell'interesse dei figli, da intendersi quelle indicate nelle “Linee Guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiari” redatte dal Consiglio
Nazionale Forense nel 2017, e sottoscritte dai coniugi per accettazione, saranno sostenute in pari misura dai genitori (sub doc. 6 Protocollo 2017
CNF);
8) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di rinunciare a richieste di natura economica l'uno nei confronti dell'altro. La signora dichiara di non rinunciare alla sua eventuale quota di Parte_2
TFS, che i coniugi si riservano di quantificare in sede separata quando il sig.
andrà in pensione fra qualche anno;
Pt_1
9) Il sig. usufruirà del 100% dell'assegno unico, così come Parte_1 dell'assegno provinciale e di ogni altra agevolazione/indennità/contributo/sgravio previsti dalla Legge, ed è autorizzato fin da ora a depositare e/o aggiornare le dichiarazioni ISEE e ICEF e /o comunque necessarie per usufruire di tali agevolazioni;
10) Le parti prestano il reciproco consenso al rilascio/rinnovo dei passaporti
– carte identità valide per l'espatrio propri e dei figli, trasferendosi l'originale dei documenti a semplice richiesta in occasione dei viaggi che ciascuno di essi farà con il /i figlio/i.
11) Le spese legali del presente procedimento sono a carico di entrambe le parti al 50%.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto di provvedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Rovereto in Camera di Consiglio dell'11.12.2025
Il Presidente
Dott. Giulio Adilardi
pag. 3 di 3