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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VII, sentenza 03/02/2026, n. 957 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 957 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 957/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 7, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
MATARAZZO NT ANGELO MARI, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 6277/2025 depositato il 08/11/2025
proposto da
Ricorrente1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catania - Piazza Duomo 3 95124 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 447265-2025 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 447265-2025 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 447265-2025 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 447265-2025 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 447265-2025 TARI 2023
a seguito di discussione
Richieste delle parti:
Nessuno è presente. Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con atto notificato mediante PEC in data 08/11/2025 ed inviato il 08.11.2025 con il servizio telematico Ricorrente_2 ha proposto ricorso nei confronti del Comune di Catania avverso l'avviso di accertamento TARI – anni d'imposta 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 n. 447265 del 03/05/2025 notificato il
18/09/2025, dell'importo di € 3.469,00.
Evidenzia che il comune chiede suddetta tassa per l'immobile sito in Catania, via Grotte Bianche n. 75, piano terra e di cui al Foglio 69, mappale 06117 sub 4.
Precisa che l'immobile di cui sopra è privo di allaccio alla luce, al gas e ad ogni altra utenza;
e che è di fatto non utilizzato e non utilizzabile.
In autotutela il Comune di Catania ha riconosciuto il diritto del contribuente all'IMU ridotta trattandosi di fabbricato non utilizzato.
Ne consegue che lo stesso principio di diritto debba valere per la TARI per la quale il Regolamento di cui sopra dispone l'esenzione totale trattandosi di immobile non produttivo di rifiuti.
Si fa anche presente che il contribuente in data 26 settembre 2025 ha presentato al comune di Catania via
PEC (si allegano ricevute) istanza di autotutela alla quale non è pervenuta alcuna risposta nei tempi utili per impedire la decorrenza dei termini di cui all'art. 21 del dlgs 546/1992.
Si chiede che di ciò se ne tenga conto ai fini della condanna alle spese di lite a carico del Comune di Catania.
Chiede, previa sospensione, l'annullamento dell'avviso impugnato.
Successivamente, in data 10/01/2026, il difensore della parte ricorrente deposita RICHIESTA di
CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE sul ricorso n. 6277/2025 precisando “Annullamento, da parte del Comune di Catania, dell'avviso di accertamento TARI anni di imposta 2019, 2020, 2021, 2022,
2023 N. 447265 del 3 maggio 2025 ricevuto il 18 settembre 2025 ed emesso dal Comune di Catania”.
Il Comune di Catania non risulta costituito in giudizio, sebbene il ricorso introduttivo sia stato regolarmente notificato a detto Ente impositore mediante PEC del 08/11/2025, come documentato in atti.
All'udienza in camera di consiglio del giorno 30 gennaio 2026 il Giudice monocratico procede alla trattazione dell'istanza di sospensione dell'atto impugnato.
Nessuno è presente.
Dopo l'esame degli atti del fascicolo, il Giudice monocratico, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata;
pone la causa in decisione.
Questa Corte di Giustizia Tributaria di I grado, in composizione monocratica, osserva che, stante l'annullamento in autotutela dell'avviso di accertamento impugnato, operato dall'Ufficio, per la presente controversia risulta applicabile, come sopra accertato, la previsione di cui all'art. 47-ter del D.Lgs. n. 546/1992, risultando rispettati i termini di legge e la completezza del contraddittorio. Questa Corte, in composizione monocratica, alla luce di quanto sopra, esaminati gli atti e preso atto delle deduzioni e delle produzioni delle parti della controversia, ritiene che, relativamente all'avviso di accertamento n. 447265 del 3 maggio 2025 oggetto di annullamento in autotutela, ricorrono i presupposti di legge per la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere tra l'Ufficio ed il contribuente, ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. n. 546/1992.
Con riguardo alle spese, questo Giudice monocratico osserva che parte ricorrente ha chiesto la condanna di controparte avendo presentato in data 26 settembre 2025 al Comune di Catania via PEC istanza di autotutela in ordine alla quale non è pervenuta alcuna risposta nei tempi utili per impedire la decorrenza dei termini di cui all'art. 21 del dlgs 546/1992.
Questo Giudice monocratico rileva che parte ricorrente non ha documentato e neanche indicato in quali date il Comune di Catania ha operato ed ha comunicato al ricorrente l'annullamento in autotutela dell'avviso di accertamento n. 447265 del 3 maggio 2025, sicché non può essere svolta adeguata valutazione sotto l'aspetto della eccepita mancanza di tempestivo riscontro alla richiesta di autotutela.
Rileva, inoltre, che il termine di impugnazione dell'avviso di accertamento in oggetto, notificato il 18/09/2025, andava a scadere, ai sensi del citato art. 21, in data 17/11/2025 e che parte ricorrente ha notificato il ricorso al Comune di Catania in data 08/11/2025, quindi senza utilizzare interamente il termine stabilito dalla legge al fine di attendere la eventuale tempestiva risposta dell'Ufficio.
In conseguenza, questa Corte, in composizione monocratica, considerato l'esito della controversia e sulla base di una valutazione complessiva della fattispecie e delle circostanze richiamate, ritiene di dover compensare le spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Catania – Sez. VII -, in composizione monocratica, dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere relativamente all'avviso di accertamento in oggetto.
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio del giorno 30 gennaio 2026.
Il Giudice Monocratico rel./estensore dott. A. Matarazzo
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 7, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
MATARAZZO NT ANGELO MARI, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 6277/2025 depositato il 08/11/2025
proposto da
Ricorrente1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catania - Piazza Duomo 3 95124 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 447265-2025 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 447265-2025 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 447265-2025 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 447265-2025 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 447265-2025 TARI 2023
a seguito di discussione
Richieste delle parti:
Nessuno è presente. Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con atto notificato mediante PEC in data 08/11/2025 ed inviato il 08.11.2025 con il servizio telematico Ricorrente_2 ha proposto ricorso nei confronti del Comune di Catania avverso l'avviso di accertamento TARI – anni d'imposta 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 n. 447265 del 03/05/2025 notificato il
18/09/2025, dell'importo di € 3.469,00.
Evidenzia che il comune chiede suddetta tassa per l'immobile sito in Catania, via Grotte Bianche n. 75, piano terra e di cui al Foglio 69, mappale 06117 sub 4.
Precisa che l'immobile di cui sopra è privo di allaccio alla luce, al gas e ad ogni altra utenza;
e che è di fatto non utilizzato e non utilizzabile.
In autotutela il Comune di Catania ha riconosciuto il diritto del contribuente all'IMU ridotta trattandosi di fabbricato non utilizzato.
Ne consegue che lo stesso principio di diritto debba valere per la TARI per la quale il Regolamento di cui sopra dispone l'esenzione totale trattandosi di immobile non produttivo di rifiuti.
Si fa anche presente che il contribuente in data 26 settembre 2025 ha presentato al comune di Catania via
PEC (si allegano ricevute) istanza di autotutela alla quale non è pervenuta alcuna risposta nei tempi utili per impedire la decorrenza dei termini di cui all'art. 21 del dlgs 546/1992.
Si chiede che di ciò se ne tenga conto ai fini della condanna alle spese di lite a carico del Comune di Catania.
Chiede, previa sospensione, l'annullamento dell'avviso impugnato.
Successivamente, in data 10/01/2026, il difensore della parte ricorrente deposita RICHIESTA di
CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE sul ricorso n. 6277/2025 precisando “Annullamento, da parte del Comune di Catania, dell'avviso di accertamento TARI anni di imposta 2019, 2020, 2021, 2022,
2023 N. 447265 del 3 maggio 2025 ricevuto il 18 settembre 2025 ed emesso dal Comune di Catania”.
Il Comune di Catania non risulta costituito in giudizio, sebbene il ricorso introduttivo sia stato regolarmente notificato a detto Ente impositore mediante PEC del 08/11/2025, come documentato in atti.
All'udienza in camera di consiglio del giorno 30 gennaio 2026 il Giudice monocratico procede alla trattazione dell'istanza di sospensione dell'atto impugnato.
Nessuno è presente.
Dopo l'esame degli atti del fascicolo, il Giudice monocratico, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata;
pone la causa in decisione.
Questa Corte di Giustizia Tributaria di I grado, in composizione monocratica, osserva che, stante l'annullamento in autotutela dell'avviso di accertamento impugnato, operato dall'Ufficio, per la presente controversia risulta applicabile, come sopra accertato, la previsione di cui all'art. 47-ter del D.Lgs. n. 546/1992, risultando rispettati i termini di legge e la completezza del contraddittorio. Questa Corte, in composizione monocratica, alla luce di quanto sopra, esaminati gli atti e preso atto delle deduzioni e delle produzioni delle parti della controversia, ritiene che, relativamente all'avviso di accertamento n. 447265 del 3 maggio 2025 oggetto di annullamento in autotutela, ricorrono i presupposti di legge per la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere tra l'Ufficio ed il contribuente, ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. n. 546/1992.
Con riguardo alle spese, questo Giudice monocratico osserva che parte ricorrente ha chiesto la condanna di controparte avendo presentato in data 26 settembre 2025 al Comune di Catania via PEC istanza di autotutela in ordine alla quale non è pervenuta alcuna risposta nei tempi utili per impedire la decorrenza dei termini di cui all'art. 21 del dlgs 546/1992.
Questo Giudice monocratico rileva che parte ricorrente non ha documentato e neanche indicato in quali date il Comune di Catania ha operato ed ha comunicato al ricorrente l'annullamento in autotutela dell'avviso di accertamento n. 447265 del 3 maggio 2025, sicché non può essere svolta adeguata valutazione sotto l'aspetto della eccepita mancanza di tempestivo riscontro alla richiesta di autotutela.
Rileva, inoltre, che il termine di impugnazione dell'avviso di accertamento in oggetto, notificato il 18/09/2025, andava a scadere, ai sensi del citato art. 21, in data 17/11/2025 e che parte ricorrente ha notificato il ricorso al Comune di Catania in data 08/11/2025, quindi senza utilizzare interamente il termine stabilito dalla legge al fine di attendere la eventuale tempestiva risposta dell'Ufficio.
In conseguenza, questa Corte, in composizione monocratica, considerato l'esito della controversia e sulla base di una valutazione complessiva della fattispecie e delle circostanze richiamate, ritiene di dover compensare le spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Catania – Sez. VII -, in composizione monocratica, dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere relativamente all'avviso di accertamento in oggetto.
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio del giorno 30 gennaio 2026.
Il Giudice Monocratico rel./estensore dott. A. Matarazzo