Art. 6.
Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge l'Istituto trentino di cultura sottoporra' al Ministro per la pubblica istruzione lo statuto dell'Istituto superiore di scienze sociali accompagnato da un piano finanziario documentato. Lo statuto sara' approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il parere della 1° Sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione, e verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Per eventuali modificazioni si procedera' con le medesime modalita'.
Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni generali sulle Universita' e Istituti superiori liberi, di cui al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , e successive modificazioni.
Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge l'Istituto trentino di cultura sottoporra' al Ministro per la pubblica istruzione lo statuto dell'Istituto superiore di scienze sociali accompagnato da un piano finanziario documentato. Lo statuto sara' approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il parere della 1° Sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione, e verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Per eventuali modificazioni si procedera' con le medesime modalita'.
Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni generali sulle Universita' e Istituti superiori liberi, di cui al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , e successive modificazioni.