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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 31/10/2025, n. 35801 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35801 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da SE LO nato a [...] 1'8 novembre 1962; avverso la sentenza del 13 gennaio 2025 della Corte d'appello di Venezia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Michele Cuoco;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Tomaso Epidendio, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
letta la memoria depositata il 5 settembre 2025 dall'avv. Massimo Moretti che, anche in replica alle conclusioni rassegnate dal Procuratore generale, ha insistito per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Oggetto dell'impugnazione è la sentenza con la quale la Corte d'appello di Venezia ha confermato la pronuncia di primo grado, che, pur riconoscendo la sussistenza del fatto e la sua riconducibilità all'imputato, LO SE, lo Penale Sent. Sez. 5 Num. 35801 Anno 2025 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: CUOCO MICHELE Data Udienza: 11/09/2025 aveva assolto dal reato a lui ascritto (artt. 483 cod. pen. e 76 d.P.R. n. 445 del 2000, per aver falsamente attestato, nella sua qualità di professionista incaricato dalla committente, nella dichiarazione sostitutiva presentata al Comune di Valdobbiadene, che la parabola installata era di sola ricezione), per la particolare tenuità del fatto. 2. Il ricorso, proposto nell'interesse dell'imputato, si compone di un unico motivo, articolato in tre distinte censure, connesse tra loro, a mezzo del quale la difesa deduce, sostanzialmente, la mancanza dell'elemento soggettivo. In estrema sintesi, la difesa sostiene che: - la dichiarazione sostitutiva sì dovrebbe leggere unitamente all'originaria istanza proposta dal procuratore della committente (Gianantonio AR), che dava atto della duplice funzionalità della parabola;
- il ricorrente (privo dì esperienza in ordine a questioni radioelettriche) era stato incaricato dei soli aspetti urbanistici, mentre per quelli tecnici (e, in particolare, per le caratteristiche della parabola) si era limitato ad interpellare il AR, senza operare alcun autonomo accertamento;
- lo stesso AR aveva confermato il suo errore, riconducendolo all'originaria funzione che doveva avere la parabola;
- nella dichiarazione rilasciata il ricorrente si è limitato a dichiarare le caratteristiche della parabola, senza attestare alcun autonomo personale accertamento;
- l'ordinaria duplicità di funzioni delle parabole installate in montagna è mera affermazione del teste ND, priva di specificità e dettaglio e, comunque, riferibile a chi abbia conoscenze tecniche specifiche;
- il medesimo risultato si sarebbe potuto conseguire attraverso il mero deposito di una SCIA, senza incorrere nelle rilevanti conseguenze, anche professionali, connesse alla supposta falsa attestazione;
e tanto renderebbe il falso del tutto inutile. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è, complessivamente, infondato. 2. Va premesso che il reato contestato è configurato, normativamente, sotto il profilo soggettivo, in termini di dolo generico;
una partecipazione che si sostanzia nella volontà cosciente e non coartata di compiere il fatto (rendendo la dichiarazione sostitutiva), nella consapevolezza di agire contro il dovere giuridico 2 di dichiarare il vero (Sez. 2, n. 47867 del 28/10/2003, Ammatura, Rv. 227078; Sez. 3, n. 44097 del 3/5/2018, I., Rv. 274126). 3. Ebbene, entrambi i giudici di merito, concordemente, facendo corretta applicazione di tali principi, hanno ritenuto che il SE fosse pienamente consapevole della falsità di quanto dichiarato. In questi termini: - l'accertata esperienza professionale dell'imputato, che aveva ricoperto - per circa vent'anni - il ruolo di tecnico per RA IA nell'espletamento di pratiche similari nel Triveneto (in tal senso le dichiarazioni dello stesso imputato, del teste AR, procuratore di RA IA per il Triveneto, e dalla teste IC Canal impiegata dell'PA), interfacciandosi con l'amministrazione come unico referente tecnico, tanto per i profili urbanistico-amministrativi, quanto per quelli rad ioelettrici;
- l'ordinaria duplicità di funzioni svolta da una parabola collocata in zona di montagna, peraltro in un luogo noto proprio perché idoneo, una volta posti i ripetitori, a "far rimbalzare" il segnale nelle regioni limitrofe;
- lo stesso iter procedimentale all'interno del quale si era inserita la domanda, atteso che dopo aver ricevuto la prima risposta negativa da parte dell'PA (per conto del Comune), il SE insisteva nella richiesta, depositando l'autodichiarazione incriminata, attraverso cui si attestava l'esistenza di una condizione (falsa) indispensabile ad ottenere il buon esito della pratica con la procedura semplificata intrapresa, non praticabile ove la parabola avesse avuto anche funzioni trasmittenti. 4. A fronte di ciò, il ricorrente deduce la necessità di una differente valutazione della dichiarazione sostitutiva (da leggersi unitamente all'originaria istanza proposta), delle dichiarazioni rese dal AR (che avrebbe confermato l'esistenza di un suo errore), delle esperienze matura dal ricorrente (incaricato dei soli aspetti urbanistici), delle affermazioni del teste ND (quanto alle ordinarie caratteristiche di una parabola installata in montagna), dell'utilità del falso asseritamente commesso. Tanto, però, significa censurare la valutazione della prova, non la motivazione che di essa ne danno i giudici di merito;
significa chiedere a questa Corte una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, articolata sulla base dei diversi parametri di ricostruzione e valutazione, dimenticando i limiti propri del sindacato riservato a questa Corte, che non è chiamata a verificare l'intrinseca adeguatezza delle argomentazioni offerte dal giudice di merito, scegliendo tra diverse possibili ricostruzioni, ma al solo riscontro dell'esistenza, della non manifesta illogicità e della coerenza 3 dell'apparato argomentativo, valutato nel suo complesso, sui vari punti della decisione impugnata (ex multis, Sez. 6, n. 49970 del 19/10/2012, Muià ed altri, Rv. 254107; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Rv. 260841). Né, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, è deducibile un pur invocato travisamento del dato probatorio. Il travisamento del "significante", invero, intanto può integrare un vizio motivazionale, in quanto tale vizio disarticoli effettivamente l'intero ragionamento probatorio e renda illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa del dato in ipotesi travisato. Decisività, peraltro, che dovrà essere valutata non in astratto, ma all'interno dello stesso contesto motivazionale posto a base della decisione impugnata, rilevando l'incidenza dell'elemento viziato alla luce del complessivo ragionamento probatorio sotteso alla ratio decidendi della pronuncia impugnata. Ebbene, nell'economia complessiva dell'impianto motivazionale sotteso alla decisione resa dalla corte territoriale, le dichiarazioni rese dai testi AN e AR o dallo stesso imputato assumono un ruolo evidentemente non decisivo, in quanto valorizzate al solo scopo di riscontrare la complessiva ricostruzione prospettata, univocamente fondata sull'oggettiva consistenza dei dati richiamati (la ventennale gestione delle pratiche, i rapporti intrattenuti con gli organi amministrativi, la collocazione della parabola e lo stesso complessivo iter procedimentale). In questi termini, quindi, quand'anche il travisamento ci fosse stato (e, sotto tale profilo, il ricorrente si limita a riportare semplici stralci delle dichiarazioni rese dal teste, circostanza che rende in sé la censura inammissibile: Sez. 3, n. 19957 del 21/09/2016, dep. 2017, Rv. 269801), esso sarebbe stato, all'evidenza, assolutamente non decisivo in quanto inidoneo disarticolare il ragionamento probatorio posto a base della decisione impugnata, fondato, per come si è detto, su altri e decisivi elementi probatori. D'altronde: che il medesimo risultato si sarebbe potuto conseguire attraverso il mero deposito di una SCIA è circostanza del tutto irrilevante, alla luce del diverso procedimento utilizzato (incompatibile con la differente natura della parabola); che il ricorrente non abbia proceduto ad una personale verifica di quanto, in ipotesi difensiva, riferito dal AR, atteso l'esplicito contenuto della dichiarazione (con la quale si attestano - personalmente - le specifiche caratteristiche della parabola) non esime l'imputato dalle sue responsabilità (Sez. 5, n. 12547 del 08/11/2018, dep. 2019, Sirianni, Rv. 276505). 5. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali. 4
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 11 settembre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Michele Cuoco;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Tomaso Epidendio, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
letta la memoria depositata il 5 settembre 2025 dall'avv. Massimo Moretti che, anche in replica alle conclusioni rassegnate dal Procuratore generale, ha insistito per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Oggetto dell'impugnazione è la sentenza con la quale la Corte d'appello di Venezia ha confermato la pronuncia di primo grado, che, pur riconoscendo la sussistenza del fatto e la sua riconducibilità all'imputato, LO SE, lo Penale Sent. Sez. 5 Num. 35801 Anno 2025 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: CUOCO MICHELE Data Udienza: 11/09/2025 aveva assolto dal reato a lui ascritto (artt. 483 cod. pen. e 76 d.P.R. n. 445 del 2000, per aver falsamente attestato, nella sua qualità di professionista incaricato dalla committente, nella dichiarazione sostitutiva presentata al Comune di Valdobbiadene, che la parabola installata era di sola ricezione), per la particolare tenuità del fatto. 2. Il ricorso, proposto nell'interesse dell'imputato, si compone di un unico motivo, articolato in tre distinte censure, connesse tra loro, a mezzo del quale la difesa deduce, sostanzialmente, la mancanza dell'elemento soggettivo. In estrema sintesi, la difesa sostiene che: - la dichiarazione sostitutiva sì dovrebbe leggere unitamente all'originaria istanza proposta dal procuratore della committente (Gianantonio AR), che dava atto della duplice funzionalità della parabola;
- il ricorrente (privo dì esperienza in ordine a questioni radioelettriche) era stato incaricato dei soli aspetti urbanistici, mentre per quelli tecnici (e, in particolare, per le caratteristiche della parabola) si era limitato ad interpellare il AR, senza operare alcun autonomo accertamento;
- lo stesso AR aveva confermato il suo errore, riconducendolo all'originaria funzione che doveva avere la parabola;
- nella dichiarazione rilasciata il ricorrente si è limitato a dichiarare le caratteristiche della parabola, senza attestare alcun autonomo personale accertamento;
- l'ordinaria duplicità di funzioni delle parabole installate in montagna è mera affermazione del teste ND, priva di specificità e dettaglio e, comunque, riferibile a chi abbia conoscenze tecniche specifiche;
- il medesimo risultato si sarebbe potuto conseguire attraverso il mero deposito di una SCIA, senza incorrere nelle rilevanti conseguenze, anche professionali, connesse alla supposta falsa attestazione;
e tanto renderebbe il falso del tutto inutile. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è, complessivamente, infondato. 2. Va premesso che il reato contestato è configurato, normativamente, sotto il profilo soggettivo, in termini di dolo generico;
una partecipazione che si sostanzia nella volontà cosciente e non coartata di compiere il fatto (rendendo la dichiarazione sostitutiva), nella consapevolezza di agire contro il dovere giuridico 2 di dichiarare il vero (Sez. 2, n. 47867 del 28/10/2003, Ammatura, Rv. 227078; Sez. 3, n. 44097 del 3/5/2018, I., Rv. 274126). 3. Ebbene, entrambi i giudici di merito, concordemente, facendo corretta applicazione di tali principi, hanno ritenuto che il SE fosse pienamente consapevole della falsità di quanto dichiarato. In questi termini: - l'accertata esperienza professionale dell'imputato, che aveva ricoperto - per circa vent'anni - il ruolo di tecnico per RA IA nell'espletamento di pratiche similari nel Triveneto (in tal senso le dichiarazioni dello stesso imputato, del teste AR, procuratore di RA IA per il Triveneto, e dalla teste IC Canal impiegata dell'PA), interfacciandosi con l'amministrazione come unico referente tecnico, tanto per i profili urbanistico-amministrativi, quanto per quelli rad ioelettrici;
- l'ordinaria duplicità di funzioni svolta da una parabola collocata in zona di montagna, peraltro in un luogo noto proprio perché idoneo, una volta posti i ripetitori, a "far rimbalzare" il segnale nelle regioni limitrofe;
- lo stesso iter procedimentale all'interno del quale si era inserita la domanda, atteso che dopo aver ricevuto la prima risposta negativa da parte dell'PA (per conto del Comune), il SE insisteva nella richiesta, depositando l'autodichiarazione incriminata, attraverso cui si attestava l'esistenza di una condizione (falsa) indispensabile ad ottenere il buon esito della pratica con la procedura semplificata intrapresa, non praticabile ove la parabola avesse avuto anche funzioni trasmittenti. 4. A fronte di ciò, il ricorrente deduce la necessità di una differente valutazione della dichiarazione sostitutiva (da leggersi unitamente all'originaria istanza proposta), delle dichiarazioni rese dal AR (che avrebbe confermato l'esistenza di un suo errore), delle esperienze matura dal ricorrente (incaricato dei soli aspetti urbanistici), delle affermazioni del teste ND (quanto alle ordinarie caratteristiche di una parabola installata in montagna), dell'utilità del falso asseritamente commesso. Tanto, però, significa censurare la valutazione della prova, non la motivazione che di essa ne danno i giudici di merito;
significa chiedere a questa Corte una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, articolata sulla base dei diversi parametri di ricostruzione e valutazione, dimenticando i limiti propri del sindacato riservato a questa Corte, che non è chiamata a verificare l'intrinseca adeguatezza delle argomentazioni offerte dal giudice di merito, scegliendo tra diverse possibili ricostruzioni, ma al solo riscontro dell'esistenza, della non manifesta illogicità e della coerenza 3 dell'apparato argomentativo, valutato nel suo complesso, sui vari punti della decisione impugnata (ex multis, Sez. 6, n. 49970 del 19/10/2012, Muià ed altri, Rv. 254107; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Rv. 260841). Né, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, è deducibile un pur invocato travisamento del dato probatorio. Il travisamento del "significante", invero, intanto può integrare un vizio motivazionale, in quanto tale vizio disarticoli effettivamente l'intero ragionamento probatorio e renda illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa del dato in ipotesi travisato. Decisività, peraltro, che dovrà essere valutata non in astratto, ma all'interno dello stesso contesto motivazionale posto a base della decisione impugnata, rilevando l'incidenza dell'elemento viziato alla luce del complessivo ragionamento probatorio sotteso alla ratio decidendi della pronuncia impugnata. Ebbene, nell'economia complessiva dell'impianto motivazionale sotteso alla decisione resa dalla corte territoriale, le dichiarazioni rese dai testi AN e AR o dallo stesso imputato assumono un ruolo evidentemente non decisivo, in quanto valorizzate al solo scopo di riscontrare la complessiva ricostruzione prospettata, univocamente fondata sull'oggettiva consistenza dei dati richiamati (la ventennale gestione delle pratiche, i rapporti intrattenuti con gli organi amministrativi, la collocazione della parabola e lo stesso complessivo iter procedimentale). In questi termini, quindi, quand'anche il travisamento ci fosse stato (e, sotto tale profilo, il ricorrente si limita a riportare semplici stralci delle dichiarazioni rese dal teste, circostanza che rende in sé la censura inammissibile: Sez. 3, n. 19957 del 21/09/2016, dep. 2017, Rv. 269801), esso sarebbe stato, all'evidenza, assolutamente non decisivo in quanto inidoneo disarticolare il ragionamento probatorio posto a base della decisione impugnata, fondato, per come si è detto, su altri e decisivi elementi probatori. D'altronde: che il medesimo risultato si sarebbe potuto conseguire attraverso il mero deposito di una SCIA è circostanza del tutto irrilevante, alla luce del diverso procedimento utilizzato (incompatibile con la differente natura della parabola); che il ricorrente non abbia proceduto ad una personale verifica di quanto, in ipotesi difensiva, riferito dal AR, atteso l'esplicito contenuto della dichiarazione (con la quale si attestano - personalmente - le specifiche caratteristiche della parabola) non esime l'imputato dalle sue responsabilità (Sez. 5, n. 12547 del 08/11/2018, dep. 2019, Sirianni, Rv. 276505). 5. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali. 4
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 11 settembre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente