Art. 13.
I generali di brigata, i colonnelli, i tenenti colonnelli e i capitani da iscrivere nei quadri di avanzamento ai sensi dell' art. 30, primo comma, lettera b), della legge 12 novembre 1955, n. 1137 , sono iscritti in quadro nello ordine della graduatoria di merito.
I generali di brigata, i colonnelli, i tenenti colonnelli e i capitani da iscrivere nei quadri di avanzamento ai sensi dell' art. 30, primo comma, lettera b), della legge 12 novembre 1955, n. 1137 , sono iscritti in quadro nello ordine della graduatoria di merito.