Articolo 13 della Legge 15 dicembre 1959, n. 1089
Articolo 12Articolo 14
Versione
24 dicembre 1959
Art. 13.
I generali di brigata, i colonnelli, i tenenti colonnelli e i capitani da iscrivere nei quadri di avanzamento ai sensi dell' art. 30, primo comma, lettera b), della legge 12 novembre 1955, n. 1137 , sono iscritti in quadro nello ordine della graduatoria di merito.
Entrata in vigore il 24 dicembre 1959