Art. 2.
Il Governo del Re provvedera' sollecitamente alla istituzione della linea di navigazione da Ancona a Zara, valendosi della facolta' riservatagli dall'art. 3 del quaderno d'oneri per il servizio di navigazione postale e commerciale tra l'Italia e gli scali Levantini.
Il Governo del Re provvedera' sollecitamente alla istituzione della linea di navigazione da Ancona a Zara, valendosi della facolta' riservatagli dall'art. 3 del quaderno d'oneri per il servizio di navigazione postale e commerciale tra l'Italia e gli scali Levantini.