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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. I, sentenza 12/02/2026, n. 882 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 882 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 882/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 1, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
TERRINONI PAOLA, Presidente e Relatore
PANNONE ANDREA, Giudice
TERRANOVA VINCENZO, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 212/2025 depositato il 15/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di OM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - OM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 11487/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
22 e pubblicata il 19/09/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220200305573000 TARI 2013 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 231/2026 depositato il
22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con rituale ricorso il Sig. Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento in epigrafe notificatagli il 13/3/23, nonché i presupposti Atti di Accertamento relativi a Tari, anni dal 2013 al 2018, evocando in giudizio
OM CA e l'Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Con il proposto ricorso il contribuente lamentava l'illegittimità della cartella per decadenza della pretesa ex art. 1 co. 163 L. 296/06, in quanto notificata oltre il terzo anno successivo a quello in cui si sarebbero resi definitivi gli Avvisi di Accertamento presupposti, nonché per l'omessa notifica degli stessi atti accertativi e per intervenuta prescrizione della pretesa.
Si costituivano in giudizio OM CA e l'ER per chiedere il rigetto delle avverse doglianze e l'ER, in particolare, chiedendo dichiararsi la sua carenza di legittimazione passiva.
Con Memoria di Replica, la parte ricorrente eccepiva la tardività della costituzione in giudizio di OM CA
e, conseguentemente eccepiva l'inammissibilità, ex art.32 del D.Lgs. 546/92, della documentazione prodotta tardivamente. Insisteva per l'accoglimento delle proprie ragioni.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di OM, con sentenza n. 1148/24 depositata il 19/9/24, rigettava il ricorso poichè era stata versata in atti la prova dell'avvenuta regolare notifica degli Accertamenti presupposti e della conseguente definitività degli stessi per mancata impugnazione, per cui la cartella poteva essere impugnata solo per vizi propri e non per vizi dell'Accertamento resosi definitivo. Inoltre verificava la tempestività della notifica della cartella e pertanto rigettava il ricorso condannando al pagamento di
€ 1.065,00, oltre accessori se dovuti.
Avverso la sentenza propone appello la parte contribuente lamentandone l'illegittimità. Osserva infatti che i primi giudici hanno fondato la decisione su documenti inammissibili, poiché prodotti tardivamente ex art. 32 D.Lgs 546/92 -precisamente si tratterebbe degli Accertamenti presupposti e della documentazione attestante la loro presunta avvenuta notifica-. Infatti, OM CA si era costituita in data 27/5/24, mentre il giorno dell'udienza era fissato per il 4/6/24, per cui la produzione avveniva dopo lo scadere dei venti giorni precedenti l'udienza. Circa l'avvenuta notifica degli Avvisi di Accertamento presupposti, osserva inoltre che il Comune non ha prodotto la Cad (cartolina di avvenuto deposito), per cui manca la prova del perfezionamento di tale notifica. Conclude chiedendo la riforma dell'impugnata sentenza con declaratoria di nullità della cartella impugnata e con vittoria di spese su valore della lite pari ad € 3.928,00 da liquidarsi in favore del difensore che si dichiara antistatario.
L'ER, con proprie controdeduzioni, ribadisce la propria carenza di legittimazione passiva.
Con proprie controdeduzioni OM CA contesta la fondatezza delle avverse doglianze e ne chiede il rigetto. Osserva infatti, con riferimento alla violazione dell'art. 32 D.Lgs 546/92 circa la tardività del deposito documentale, che la tardività della costituzione in giudizio del convenuto non comporta alcuna nullità, posta la mancata previsione normativa di tale sanzione, ma comporta solamente la decadenza dallo svolgimento di attività processuali;
ossia il convenuto accetta il processo nello stato in cui si trova. Inoltre trattandosi di
Atto notificato e iscritto a ruolo nel 2023 (depositato il 19/6/23) allo stesso non è applicabile la nuova disciplina sulle produzioni, introdotta dal DLgs 220/23, con efficacia dal gennaio 2024 (Ricorso n. 8241/23). Pertanto le produzioni devono intendersi tempestive. Nel merito ribadisce di aver correttamente notificato gli Avvisi di Accertamento presupposti per le annualità 2013-2018 e che l'atto non è stato ritirato entro il termine di dieci giorni dalla data dell'Avviso di ricevimento restituito a OM CA. Conclude per il rigetto dell'Appello con vittoria di spese.
Con Memorie di replica la parte contribuente ribadisce quanto eccepito nell'Atto di appello e lamenta la non pertinenza delle difese di OM CA che si fondano sull'interpretazione dell'art. 23 D.Lgs 546/92, mentre l'eccezione sollevata riguardava il successivo art. 32. Insiste pertanto che i documenti depositati in primo grado debbano considerarsi inammissibili, perchè tardivi e ribadisce la mancata prova dell'avviso di ricevimento della Cad. Conclude per l'accoglimento del proposto appello, con vittoria di spese da distrarsi in favore del difensore che si dichiara antistatario.
Durante la discussione pubblica, la parte appellante si riporta ai propri scritti. Il Comune appellato non è presente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, preso atto di quanto dedotto e prodotto dalle parti, ritiene di accogliere il proposto appello.
Al riguardo preliminarmente osserva che, pur appalesandosi fondata la censura mossa dall'appellante circa l'omessa motivazione, da parte dei primi giudici, sull'eccezione di tardività della costituzione in giudizio della parte convenuta e delle produzioni da questa effettuate, eccezione formulata dalla parte ricorrente nella memoria di replica alle controdeduzioni di OM CA, tuttavia ciò non comporta l'annullamento dell'impugnata sentenza, in ossequio alla peculiarità del processo tributario che è processo di impugnazione- merito e non processo di impugnazione-annullamento ma, per la natura devolutiva del processo di appello, comporta che si debba riesaminare il merito della controversia in relazione ai passaggi non adeguatamente motivati nella sentenza, con la conclusione, se del caso, di una pronuncia diversa da quella impugnata.
Ciò posto, si osserva che, nel caso di specie, l'eccezione di tardività, ex art. 32 del D.Lgs. 546/92, riferita alla costituzione in giudizio dell'Ente convenuto e ai depositi documentali da questo effettuati, in relazione alla quale vi è stata omessa pronuncia da parte dei primi giudici, non riguardava fatti secondari o di minore rilievo rispetto al nocciolo principale della controversia, ma riguardava proprio la legittimità del processo instaurato, ponendosi come una pregiudiziale e questo fatto imponeva la necessità di una adeguata motivazione. Ciò premesso, si rileva che la costituzione nel giudizio di prime cure ed il contestuale deposito di documentazione difensiva, necessaria per sconfessare le affermazioni della ricorrente circa la mancata notifica degli atti presupposti alla cartella impugnata, veniva effettuata da OM CA in data 27/5/2024, ossia oltre il termine dei 20 giorni liberi prima dell'udienza di trattazione fissata per il 4/6/24, ex art. 32 del
D. Lgs. 546/92 e, dunque, tardivamente. Al riguardo OM CA eccepisce che, come più volte affermato dalla Suprema Corte (ex pluribus Cass. Civ. n. 2583/19), il termine di cui al richiamato art. 32 non è un termine perentorio e che il mancato rispetto di tale termine e la conseguente tardività, non implica alcuna nullità, stante la mancata previsione di una simile sanzione, ma determina solamente la decadenza, per il convenuto costituitosi tardivamente, dalla facoltà di chiedere o svolgere attività processuali, dovendo il convenuto accettare il processo nello stato in cui si trova;
su queste premesse, OM CA insiste sulla infondatezza nel merito, della doglianza espressa da parte appellante.
Tuttavia, sul punto si osserva che, diversamente dalla mera tardività della costituzione in giudizio per la quale potrebbero ritenersi valide le considerazioni svolte da OM CA, nella specie si tratta, più in particolare, della tardività del deposito di documenti essenziali per il supporto probatorio delle difese di avvenuta notifica degli atti presupposti che la parte ricorrente ha, invece, lamentato non essere mai stati notificati. Orbene, in questo caso, la tardività comporta l'inammissibilità della produzione, perchè, altrimenti si creerebbe un vulnus al diritto di difesa. Infatti, in caso di contestazione circa la regolare notifica di un atto presupposto, l'Ente Impositore è onerato di comprovarne il corretto perfezionamento al fine precipuo di garantire un efficace esercizio del diritto di difesa (ex multis Cass. S.U. n. 40543 del 17/12/2021) che è assicurato proprio dalla corretta consequenzialità delle notifiche degli atti presupposti e di quelli conseguenti.
Il contribuente infatti, a seguito della contestazione di omessa notifica dell'atto presupposto a quello impugnato, avrebbe dovuto essere posto nella condizione di conoscere la regolare consequenzialità della notifica di tale atto presupposto rispetto alla cartella impugnata e ciò, nella specie, sarebbe stato possibile con una tempestiva produzione, mentre il tardivo deposito si pone come una lesione del diritto di difesa e, pertanto, deve essere ritenuto inammissibile. Conclusivamente, l'inammissibilità per tardività della produzione, comporta la fondatezza della doglianza di parte contribuente circa l'omessa notifica dell'atto presupposto, dal momento che non sono state fornite prove contrarie da parte dell'Ente Impositore che ne era onerato e, conseguentemente, comporta la nullità dell'atto consequenziale impugnato dalla parte contribuente.
Si dichiara, infine, la carenza di legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Il proposto appello deve essere accolto, tuttavia le spese di giudizio si compensano tra le parti per entrambi i gradi di giudizio, in considerazione della materia trattata che ha formato oggetto di importanti oscillazioni di interpretazione giurisprudenziale e di importanti modifiche legislative (D.Lgs 220/23) nello svolgimento delle quali, quand'anche si sia affermata sostanzialmente la ratio della illegittimità delle produzioni documentali tardive, in quanto lesive del diritto di difesa, non può essere, comunque, trascurata l'applicabilità dell'art. 58 D. Lgs. 546/92, ratione temporis.
Conclusivamente il dispositivo che segue contiene un refuso in merito alla condanna alle spese a carico dell'Ente Impositore, nonché a carico dell'Agenzia Società_1 la quale, peraltro, è stata dichiarata carente di legittimazione passiva e, pertanto, il dispositivo corretto deve intendersi nei sensi che: Si Accoglie l'appello, con compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Accoglie l'appello del contribuente e condanna le parti resistenti, in solido tra loro, al pagamento di
€ 3.928,00 per spese di giudizio, da distrarsi in favore del difensore che si è dichiarato antistatario e ne ha fatto richiesta.
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 1, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
TERRINONI PAOLA, Presidente e Relatore
PANNONE ANDREA, Giudice
TERRANOVA VINCENZO, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 212/2025 depositato il 15/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di OM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - OM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 11487/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
22 e pubblicata il 19/09/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220200305573000 TARI 2013 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 231/2026 depositato il
22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con rituale ricorso il Sig. Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento in epigrafe notificatagli il 13/3/23, nonché i presupposti Atti di Accertamento relativi a Tari, anni dal 2013 al 2018, evocando in giudizio
OM CA e l'Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Con il proposto ricorso il contribuente lamentava l'illegittimità della cartella per decadenza della pretesa ex art. 1 co. 163 L. 296/06, in quanto notificata oltre il terzo anno successivo a quello in cui si sarebbero resi definitivi gli Avvisi di Accertamento presupposti, nonché per l'omessa notifica degli stessi atti accertativi e per intervenuta prescrizione della pretesa.
Si costituivano in giudizio OM CA e l'ER per chiedere il rigetto delle avverse doglianze e l'ER, in particolare, chiedendo dichiararsi la sua carenza di legittimazione passiva.
Con Memoria di Replica, la parte ricorrente eccepiva la tardività della costituzione in giudizio di OM CA
e, conseguentemente eccepiva l'inammissibilità, ex art.32 del D.Lgs. 546/92, della documentazione prodotta tardivamente. Insisteva per l'accoglimento delle proprie ragioni.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di OM, con sentenza n. 1148/24 depositata il 19/9/24, rigettava il ricorso poichè era stata versata in atti la prova dell'avvenuta regolare notifica degli Accertamenti presupposti e della conseguente definitività degli stessi per mancata impugnazione, per cui la cartella poteva essere impugnata solo per vizi propri e non per vizi dell'Accertamento resosi definitivo. Inoltre verificava la tempestività della notifica della cartella e pertanto rigettava il ricorso condannando al pagamento di
€ 1.065,00, oltre accessori se dovuti.
Avverso la sentenza propone appello la parte contribuente lamentandone l'illegittimità. Osserva infatti che i primi giudici hanno fondato la decisione su documenti inammissibili, poiché prodotti tardivamente ex art. 32 D.Lgs 546/92 -precisamente si tratterebbe degli Accertamenti presupposti e della documentazione attestante la loro presunta avvenuta notifica-. Infatti, OM CA si era costituita in data 27/5/24, mentre il giorno dell'udienza era fissato per il 4/6/24, per cui la produzione avveniva dopo lo scadere dei venti giorni precedenti l'udienza. Circa l'avvenuta notifica degli Avvisi di Accertamento presupposti, osserva inoltre che il Comune non ha prodotto la Cad (cartolina di avvenuto deposito), per cui manca la prova del perfezionamento di tale notifica. Conclude chiedendo la riforma dell'impugnata sentenza con declaratoria di nullità della cartella impugnata e con vittoria di spese su valore della lite pari ad € 3.928,00 da liquidarsi in favore del difensore che si dichiara antistatario.
L'ER, con proprie controdeduzioni, ribadisce la propria carenza di legittimazione passiva.
Con proprie controdeduzioni OM CA contesta la fondatezza delle avverse doglianze e ne chiede il rigetto. Osserva infatti, con riferimento alla violazione dell'art. 32 D.Lgs 546/92 circa la tardività del deposito documentale, che la tardività della costituzione in giudizio del convenuto non comporta alcuna nullità, posta la mancata previsione normativa di tale sanzione, ma comporta solamente la decadenza dallo svolgimento di attività processuali;
ossia il convenuto accetta il processo nello stato in cui si trova. Inoltre trattandosi di
Atto notificato e iscritto a ruolo nel 2023 (depositato il 19/6/23) allo stesso non è applicabile la nuova disciplina sulle produzioni, introdotta dal DLgs 220/23, con efficacia dal gennaio 2024 (Ricorso n. 8241/23). Pertanto le produzioni devono intendersi tempestive. Nel merito ribadisce di aver correttamente notificato gli Avvisi di Accertamento presupposti per le annualità 2013-2018 e che l'atto non è stato ritirato entro il termine di dieci giorni dalla data dell'Avviso di ricevimento restituito a OM CA. Conclude per il rigetto dell'Appello con vittoria di spese.
Con Memorie di replica la parte contribuente ribadisce quanto eccepito nell'Atto di appello e lamenta la non pertinenza delle difese di OM CA che si fondano sull'interpretazione dell'art. 23 D.Lgs 546/92, mentre l'eccezione sollevata riguardava il successivo art. 32. Insiste pertanto che i documenti depositati in primo grado debbano considerarsi inammissibili, perchè tardivi e ribadisce la mancata prova dell'avviso di ricevimento della Cad. Conclude per l'accoglimento del proposto appello, con vittoria di spese da distrarsi in favore del difensore che si dichiara antistatario.
Durante la discussione pubblica, la parte appellante si riporta ai propri scritti. Il Comune appellato non è presente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, preso atto di quanto dedotto e prodotto dalle parti, ritiene di accogliere il proposto appello.
Al riguardo preliminarmente osserva che, pur appalesandosi fondata la censura mossa dall'appellante circa l'omessa motivazione, da parte dei primi giudici, sull'eccezione di tardività della costituzione in giudizio della parte convenuta e delle produzioni da questa effettuate, eccezione formulata dalla parte ricorrente nella memoria di replica alle controdeduzioni di OM CA, tuttavia ciò non comporta l'annullamento dell'impugnata sentenza, in ossequio alla peculiarità del processo tributario che è processo di impugnazione- merito e non processo di impugnazione-annullamento ma, per la natura devolutiva del processo di appello, comporta che si debba riesaminare il merito della controversia in relazione ai passaggi non adeguatamente motivati nella sentenza, con la conclusione, se del caso, di una pronuncia diversa da quella impugnata.
Ciò posto, si osserva che, nel caso di specie, l'eccezione di tardività, ex art. 32 del D.Lgs. 546/92, riferita alla costituzione in giudizio dell'Ente convenuto e ai depositi documentali da questo effettuati, in relazione alla quale vi è stata omessa pronuncia da parte dei primi giudici, non riguardava fatti secondari o di minore rilievo rispetto al nocciolo principale della controversia, ma riguardava proprio la legittimità del processo instaurato, ponendosi come una pregiudiziale e questo fatto imponeva la necessità di una adeguata motivazione. Ciò premesso, si rileva che la costituzione nel giudizio di prime cure ed il contestuale deposito di documentazione difensiva, necessaria per sconfessare le affermazioni della ricorrente circa la mancata notifica degli atti presupposti alla cartella impugnata, veniva effettuata da OM CA in data 27/5/2024, ossia oltre il termine dei 20 giorni liberi prima dell'udienza di trattazione fissata per il 4/6/24, ex art. 32 del
D. Lgs. 546/92 e, dunque, tardivamente. Al riguardo OM CA eccepisce che, come più volte affermato dalla Suprema Corte (ex pluribus Cass. Civ. n. 2583/19), il termine di cui al richiamato art. 32 non è un termine perentorio e che il mancato rispetto di tale termine e la conseguente tardività, non implica alcuna nullità, stante la mancata previsione di una simile sanzione, ma determina solamente la decadenza, per il convenuto costituitosi tardivamente, dalla facoltà di chiedere o svolgere attività processuali, dovendo il convenuto accettare il processo nello stato in cui si trova;
su queste premesse, OM CA insiste sulla infondatezza nel merito, della doglianza espressa da parte appellante.
Tuttavia, sul punto si osserva che, diversamente dalla mera tardività della costituzione in giudizio per la quale potrebbero ritenersi valide le considerazioni svolte da OM CA, nella specie si tratta, più in particolare, della tardività del deposito di documenti essenziali per il supporto probatorio delle difese di avvenuta notifica degli atti presupposti che la parte ricorrente ha, invece, lamentato non essere mai stati notificati. Orbene, in questo caso, la tardività comporta l'inammissibilità della produzione, perchè, altrimenti si creerebbe un vulnus al diritto di difesa. Infatti, in caso di contestazione circa la regolare notifica di un atto presupposto, l'Ente Impositore è onerato di comprovarne il corretto perfezionamento al fine precipuo di garantire un efficace esercizio del diritto di difesa (ex multis Cass. S.U. n. 40543 del 17/12/2021) che è assicurato proprio dalla corretta consequenzialità delle notifiche degli atti presupposti e di quelli conseguenti.
Il contribuente infatti, a seguito della contestazione di omessa notifica dell'atto presupposto a quello impugnato, avrebbe dovuto essere posto nella condizione di conoscere la regolare consequenzialità della notifica di tale atto presupposto rispetto alla cartella impugnata e ciò, nella specie, sarebbe stato possibile con una tempestiva produzione, mentre il tardivo deposito si pone come una lesione del diritto di difesa e, pertanto, deve essere ritenuto inammissibile. Conclusivamente, l'inammissibilità per tardività della produzione, comporta la fondatezza della doglianza di parte contribuente circa l'omessa notifica dell'atto presupposto, dal momento che non sono state fornite prove contrarie da parte dell'Ente Impositore che ne era onerato e, conseguentemente, comporta la nullità dell'atto consequenziale impugnato dalla parte contribuente.
Si dichiara, infine, la carenza di legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Il proposto appello deve essere accolto, tuttavia le spese di giudizio si compensano tra le parti per entrambi i gradi di giudizio, in considerazione della materia trattata che ha formato oggetto di importanti oscillazioni di interpretazione giurisprudenziale e di importanti modifiche legislative (D.Lgs 220/23) nello svolgimento delle quali, quand'anche si sia affermata sostanzialmente la ratio della illegittimità delle produzioni documentali tardive, in quanto lesive del diritto di difesa, non può essere, comunque, trascurata l'applicabilità dell'art. 58 D. Lgs. 546/92, ratione temporis.
Conclusivamente il dispositivo che segue contiene un refuso in merito alla condanna alle spese a carico dell'Ente Impositore, nonché a carico dell'Agenzia Società_1 la quale, peraltro, è stata dichiarata carente di legittimazione passiva e, pertanto, il dispositivo corretto deve intendersi nei sensi che: Si Accoglie l'appello, con compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Accoglie l'appello del contribuente e condanna le parti resistenti, in solido tra loro, al pagamento di
€ 3.928,00 per spese di giudizio, da distrarsi in favore del difensore che si è dichiarato antistatario e ne ha fatto richiesta.