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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. V, sentenza 04/02/2026, n. 678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 678 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 678/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 5, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
REALI ROBERTO, Presidente
BA EN, LA
FIMMANO' FRANCESCO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3513/2020 depositato il 08/07/2020
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore 2 CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Consiglio Nazionale Forense - 80409200583
elettivamente domiciliato presso Consiglio Nazionale Forense
Ispettorato Nazionale Del Lavoro - 97900660586
elettivamente domiciliato presso Ispettorato Nazionale Del Lavoro
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1388/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale ROMA sez. 32
e pubblicata il 03/02/2020
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720189078240315000 BOLLO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720150080367547000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720150215406173000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170069768442000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170207598381000 ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti, come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente, Ricorrente 1 ha proposto ricorso avverso l'intimazione di pagamento n.
09720189078240315, rivolta nei suoi confronti dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione, contestando
- per quanto di competenza dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale I di Roma - la mancata notifica dell'avviso di accertamento esecutivo n. TK3016608696/2016, per Irpef, Irap ed IV A, per il complessivo importo di € 17.123,76, relativo all'anno d'imposta 2011, nonché l'intervenuta decadenza e/o prescrizione del relativo potere impositivo.
In sede di costituzione, la Direzione Provinciale dell'ADE ha prodotto documentazione attestante l'avvenuta regolare notifica dell'atto impugnato, eccependo l'infondatezza delle doglianze. Anche
l'Agenzia delle Entrate Riscossione si è costituita, depositando le relate di notifica delle cartelle
-
sottese all'intimazione.
Con sentenza n. 1388/32/20 del 3 febbraio 2020, la Commissione Tributaria Provinciale di Roma ha accolto il ricorso esclusivamente per le cartelle relative al bollo auto (anni 2005 e 2009) e al contributo
Cassa Nazionale Forense (anni 2005-2009), rigettandolo per il resto e confermando la legittimità della pretesa tributaria derivante dall'avviso di accertamento n. TK3016608696/2016, condannando altresì il contribuente al pagamento delle spese processuali. Avverso tale decisione, il contribuente ha proposto appello, in data 08/07/2020, reiterando le medesime censure già disattese dai giudici di prime cure.
In data 15/07/2020, si è costituita in giudizio Agenzia delle Entrate con atto di controdeduzioni, chiedendo di respingere l'appello, contestando ancora una volta quanto asserito dal contribuente, e cioè la mancata notifica dell'avviso di accertamento n. TK3016608696/2016 e l'intervenuta decadenza dell'azione amministrativa.
In data 31/03/2021 si costituiva in giudizio anche Agenzia delle Entrate Riscossione controdeducendo rispetto alle doglianze avanzate con l'appello e proponendo al contempo appello incidentale per l'omessa pronuncia, da parte del giudice di primo grado, del difetto di giurisdizione, relativamente alle cartelle n. 097 2008 0265690289, n. 097 2015 0215406173, 097 2016
0126186610, che, riguardando tributi per il mancato pagamento di sanzioni amministrative comminate per la violazione del Codice della Strada, dovevano essere opposte dinanzi all'Ufficio del Giudice di
Pace competente, nonché relativamente alla cartella n. 097 2012 0257840819 che, riguardando contributi per il mancato pagamento della Cassa Nazionale Forense, doveva essere opposta dinanzi al Tribunale Civile di Roma, in funzione di Giudice sul lavoro.
In data 13/03/2023, la causa veniva sospesa ex art. 1 comma 197 legge 29 dicembre 2022 n. 197, avendo, il contribuente, prodotto domanda di definizione agevolata (cd. rottamazione quater), fino al 10/07/2023.
In data 10/02/2024, veniva emesso decreto presidenziale con cui, rilevato che il contribuente non aveva depositato, nel termine sopra indicato, la documentazione prevista nel richiamato comma 197, veniva fissata la trattazione della causa per l'udienza del 17/10/2024, allorché veniva accolta la richiesta avanzata dal contribuente di rinviare ulteriormente, la causa, all'odierna udienza, al fine di consentirgli di definire interamente il carico tributario, col pagamento dell'ultima rata prevista nel piano di ripartizione prodotto.
Nuova analoga istanza di rinvio a nuovo ruolo, veniva avanzata in data 08/01/2026, al fine di consentire al contribuente di saldare l'intero carico tributario, la cui ultima data risulta prevista il
30/11/2027.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'art. 12-bis del D.L. 84/2025 (introdotto in sede di conversione) stabilisce che, per i carichi inclusi nella rottamazione-quater, il perfezionamento della definizione, ai soli fini dell'estinzione dei giudizi pendenti, si realizza con il versamento della prima o unica rata.
La disposizione chiude il contrasto interpretativo sorto sulla lettura dell'art. 1, comma 236, L.
197/2022 (che collegava l'estinzione al "perfezionamento" della definizione), chiarendo che, per chiudere il contenzioso, non è richiesto l'integrale pagamento di tutte le rate. L'articolo 12-bis del D.L. 84/2025 è espressamente configurato come norma di interpretazione autentica;
quindi, opera retroattivamente e si applica a tutti i giudizi ancora pendenti che riguardino debiti inclusi nella rottamazione-quater.
La relazione illustrativa e i commenti dottrinali chiariscono che l'art. 12-bis si applica ai processi pendenti alla data di entrata in vigore (2 agosto 2025), compresi quelli già sospesi in attesa del perfezionamento della rottamazione-quater.
Va dunque dichiarata l'estinzione del giudizio e vanno compensate le spese.
Con riferimento, infine, all'appello incidentale proposto dall'Agenzia delle Entrate contestualmente alla sua costituzione nel presente giudizio di appello, esso deve ritenersi infondato e dunque va respinto nel merito.
Per quanto riguarda, infatti, le cartelle n. 097 2008 0265690289, n. 097 2015 0215406173, 097 2016
0126186610, che, riguardano tributi per il mancato pagamento di sanzioni amministrative comminate per la violazione del Codice della Strada, esse non hanno costituito oggetto del ricorso in primo grado, come chiarito espressamente nella sentenza appellata e dunque il giudice di primo grado non risultava affatto onerato della necessità, erroneamente presupposta da parte resistente, di dichiarare il difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario.
Con riferimento poi, alla cartella n. 097 2012 0257840819 che, riguarda contributi per il mancato pagamento della Cassa Nazionale Forense, si deve qui ribadire la giurisdizione del giudice tributario, come correttamente ha inteso il giudice di prime cure nella sentenza appellata, atteso come si tratti non di contributi previdenziali ma di contributi che riguardano la mera iscrizione alla Cassa.
La giurisdizione del giudice tributario si fonda sull'inquadramento dei contributi di mera iscrizione
(come quelli alla Cassa/Consiglio dell'Ordine) quale prestazione tributaria e non previdenziale;
per tali entrate la giurisdizione è devoluta alle Corti di giustizia tributaria ai sensi dell'art. 2 d.lgs. 546/1992, come modificato dall'art. 12 I. 448/2001.
In tal senso si confronti in particolare Cass., Sez. Unite civ., ord. 12 febbraio 2024, n. 3757, secondo cui, seppure, con specifico riferimento all'Ordine delle professioni infermieristiche, la quota annuale di iscrizione all'albo professionale (alla quale la pretesa in oggetto risulta assimilabile) è qualificata come
"tassa annuale", destinata a coprire le spese di gestione dell'ente, e non come corrispettivo di servizio né come contributo previdenziale con la conseguenza che ai sensi dell'art. 2 d.lgs. 546/1992, come modificato, le controversie relative alla riscossione di tale quota sono devolute alla giurisdizione del giudice tributario.
PQM
La Corte:
a) Respinge l'appello incidentale dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione;
b) dichiara per il resto estinto il giudizio;
c) spese compensate.
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 5, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
REALI ROBERTO, Presidente
BA EN, LA
FIMMANO' FRANCESCO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3513/2020 depositato il 08/07/2020
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore 2 CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Consiglio Nazionale Forense - 80409200583
elettivamente domiciliato presso Consiglio Nazionale Forense
Ispettorato Nazionale Del Lavoro - 97900660586
elettivamente domiciliato presso Ispettorato Nazionale Del Lavoro
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1388/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale ROMA sez. 32
e pubblicata il 03/02/2020
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720189078240315000 BOLLO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720150080367547000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720150215406173000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170069768442000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170207598381000 ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti, come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente, Ricorrente 1 ha proposto ricorso avverso l'intimazione di pagamento n.
09720189078240315, rivolta nei suoi confronti dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione, contestando
- per quanto di competenza dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale I di Roma - la mancata notifica dell'avviso di accertamento esecutivo n. TK3016608696/2016, per Irpef, Irap ed IV A, per il complessivo importo di € 17.123,76, relativo all'anno d'imposta 2011, nonché l'intervenuta decadenza e/o prescrizione del relativo potere impositivo.
In sede di costituzione, la Direzione Provinciale dell'ADE ha prodotto documentazione attestante l'avvenuta regolare notifica dell'atto impugnato, eccependo l'infondatezza delle doglianze. Anche
l'Agenzia delle Entrate Riscossione si è costituita, depositando le relate di notifica delle cartelle
-
sottese all'intimazione.
Con sentenza n. 1388/32/20 del 3 febbraio 2020, la Commissione Tributaria Provinciale di Roma ha accolto il ricorso esclusivamente per le cartelle relative al bollo auto (anni 2005 e 2009) e al contributo
Cassa Nazionale Forense (anni 2005-2009), rigettandolo per il resto e confermando la legittimità della pretesa tributaria derivante dall'avviso di accertamento n. TK3016608696/2016, condannando altresì il contribuente al pagamento delle spese processuali. Avverso tale decisione, il contribuente ha proposto appello, in data 08/07/2020, reiterando le medesime censure già disattese dai giudici di prime cure.
In data 15/07/2020, si è costituita in giudizio Agenzia delle Entrate con atto di controdeduzioni, chiedendo di respingere l'appello, contestando ancora una volta quanto asserito dal contribuente, e cioè la mancata notifica dell'avviso di accertamento n. TK3016608696/2016 e l'intervenuta decadenza dell'azione amministrativa.
In data 31/03/2021 si costituiva in giudizio anche Agenzia delle Entrate Riscossione controdeducendo rispetto alle doglianze avanzate con l'appello e proponendo al contempo appello incidentale per l'omessa pronuncia, da parte del giudice di primo grado, del difetto di giurisdizione, relativamente alle cartelle n. 097 2008 0265690289, n. 097 2015 0215406173, 097 2016
0126186610, che, riguardando tributi per il mancato pagamento di sanzioni amministrative comminate per la violazione del Codice della Strada, dovevano essere opposte dinanzi all'Ufficio del Giudice di
Pace competente, nonché relativamente alla cartella n. 097 2012 0257840819 che, riguardando contributi per il mancato pagamento della Cassa Nazionale Forense, doveva essere opposta dinanzi al Tribunale Civile di Roma, in funzione di Giudice sul lavoro.
In data 13/03/2023, la causa veniva sospesa ex art. 1 comma 197 legge 29 dicembre 2022 n. 197, avendo, il contribuente, prodotto domanda di definizione agevolata (cd. rottamazione quater), fino al 10/07/2023.
In data 10/02/2024, veniva emesso decreto presidenziale con cui, rilevato che il contribuente non aveva depositato, nel termine sopra indicato, la documentazione prevista nel richiamato comma 197, veniva fissata la trattazione della causa per l'udienza del 17/10/2024, allorché veniva accolta la richiesta avanzata dal contribuente di rinviare ulteriormente, la causa, all'odierna udienza, al fine di consentirgli di definire interamente il carico tributario, col pagamento dell'ultima rata prevista nel piano di ripartizione prodotto.
Nuova analoga istanza di rinvio a nuovo ruolo, veniva avanzata in data 08/01/2026, al fine di consentire al contribuente di saldare l'intero carico tributario, la cui ultima data risulta prevista il
30/11/2027.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'art. 12-bis del D.L. 84/2025 (introdotto in sede di conversione) stabilisce che, per i carichi inclusi nella rottamazione-quater, il perfezionamento della definizione, ai soli fini dell'estinzione dei giudizi pendenti, si realizza con il versamento della prima o unica rata.
La disposizione chiude il contrasto interpretativo sorto sulla lettura dell'art. 1, comma 236, L.
197/2022 (che collegava l'estinzione al "perfezionamento" della definizione), chiarendo che, per chiudere il contenzioso, non è richiesto l'integrale pagamento di tutte le rate. L'articolo 12-bis del D.L. 84/2025 è espressamente configurato come norma di interpretazione autentica;
quindi, opera retroattivamente e si applica a tutti i giudizi ancora pendenti che riguardino debiti inclusi nella rottamazione-quater.
La relazione illustrativa e i commenti dottrinali chiariscono che l'art. 12-bis si applica ai processi pendenti alla data di entrata in vigore (2 agosto 2025), compresi quelli già sospesi in attesa del perfezionamento della rottamazione-quater.
Va dunque dichiarata l'estinzione del giudizio e vanno compensate le spese.
Con riferimento, infine, all'appello incidentale proposto dall'Agenzia delle Entrate contestualmente alla sua costituzione nel presente giudizio di appello, esso deve ritenersi infondato e dunque va respinto nel merito.
Per quanto riguarda, infatti, le cartelle n. 097 2008 0265690289, n. 097 2015 0215406173, 097 2016
0126186610, che, riguardano tributi per il mancato pagamento di sanzioni amministrative comminate per la violazione del Codice della Strada, esse non hanno costituito oggetto del ricorso in primo grado, come chiarito espressamente nella sentenza appellata e dunque il giudice di primo grado non risultava affatto onerato della necessità, erroneamente presupposta da parte resistente, di dichiarare il difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario.
Con riferimento poi, alla cartella n. 097 2012 0257840819 che, riguarda contributi per il mancato pagamento della Cassa Nazionale Forense, si deve qui ribadire la giurisdizione del giudice tributario, come correttamente ha inteso il giudice di prime cure nella sentenza appellata, atteso come si tratti non di contributi previdenziali ma di contributi che riguardano la mera iscrizione alla Cassa.
La giurisdizione del giudice tributario si fonda sull'inquadramento dei contributi di mera iscrizione
(come quelli alla Cassa/Consiglio dell'Ordine) quale prestazione tributaria e non previdenziale;
per tali entrate la giurisdizione è devoluta alle Corti di giustizia tributaria ai sensi dell'art. 2 d.lgs. 546/1992, come modificato dall'art. 12 I. 448/2001.
In tal senso si confronti in particolare Cass., Sez. Unite civ., ord. 12 febbraio 2024, n. 3757, secondo cui, seppure, con specifico riferimento all'Ordine delle professioni infermieristiche, la quota annuale di iscrizione all'albo professionale (alla quale la pretesa in oggetto risulta assimilabile) è qualificata come
"tassa annuale", destinata a coprire le spese di gestione dell'ente, e non come corrispettivo di servizio né come contributo previdenziale con la conseguenza che ai sensi dell'art. 2 d.lgs. 546/1992, come modificato, le controversie relative alla riscossione di tale quota sono devolute alla giurisdizione del giudice tributario.
PQM
La Corte:
a) Respinge l'appello incidentale dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione;
b) dichiara per il resto estinto il giudizio;
c) spese compensate.