Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. V, sentenza 04/02/2026, n. 678
CGT2
Sentenza 4 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Mancata notifica avviso di accertamento esecutivo

    Il giudice di primo grado ha confermato la legittimità della pretesa tributaria derivante dall'avviso di accertamento, ritenendo provata la regolare notifica. La Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio per definizione agevolata.

  • Rigettato
    Decadenza e/o prescrizione del potere impositivo

    Il giudice di primo grado ha rigettato tale eccezione per la maggior parte delle cartelle. La Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio per definizione agevolata.

  • Rigettato
    Appello incidentale per difetto di giurisdizione

    La Corte ha respinto l'appello incidentale, ritenendo che le cartelle relative alle sanzioni stradali non fossero state oggetto del ricorso in primo grado e che la giurisdizione per i contributi alla Cassa Forense spetti al giudice tributario in quanto contributi di mera iscrizione.

  • Accolto
    Perfezionamento definizione agevolata (rottamazione-quater)

    La Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 12-bis del D.L. 84/2025, che stabilisce che il perfezionamento della definizione ai fini dell'estinzione dei giudizi pendenti si realizza con il versamento della prima o unica rata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. V, sentenza 04/02/2026, n. 678
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
    Numero : 678
    Data del deposito : 4 febbraio 2026

    Testo completo