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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Urbino, sentenza 16/12/2025, n. 330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Urbino |
| Numero : | 330 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Urbino
Il Tribunale, nella persona di
Dott. ssa Sabrina Carbini: Presidente rel.
Dott. Egidio De Leone: Giudice
Dott. Francesco Paolo Grippa: Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA non definitiva nella causa civile di I Grado iscritta al N. 237/2025 R.G. promossa da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
con il patrocinio dell' avv. BISCHI BARBARA e con elezione di domicilio in Corso XX Settembre,
101 61043 Cagli ITALIA presso avv. BISCHI BARBARA
ricorrenti e con Pubblico Ministero nella persona del Procuratore in sede intervenuto oggetto: separazione e divorzio congiunti.
pagina 1 di 3 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso
Motivi della decisione
Con ricorso congiunto i ricorrenti deducevano che aveva contratto matrimonio concordatario il 10 luglio 1994 a Cantiano (PU) in regime di separazione legale dei beni;
che dal matrimonio erano nati i figli: , nato Persona_1
a Fossombrone (PU) l'11.04.1996 e
, nato a [...] il [...], entrambi maggiorenni ed Persona_2 economicamente autosufficienti;
la convivenza era divenuta intollerabile e di qui il ricorso per separazione.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex articolo 151, 1° comma c.c..
Il Tribunale, valutate le condizioni le condizioni di cui al ricorso stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto la separazione alle condizioni pattuite tra i coniugi non è contraria alla legge, all'ordine pubblico o all'interesse familiare.
Rileva il Tribunale che con lo stesso ricorso introduttivo, ai sensi dell'articolo 473 bis. 49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronunzia.
Deve rilevarsi, tuttavia, che tale domanda non è ancora procedibile, non essendo ancora decorso il termine indicato all'articolo 3, n. 2, lettera b), della legge numero 898/70 e successive modificazioni.
Pertanto, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore, il quale trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e quindi ai sensi dell'articolo 127 ter 5° comma c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato, provvederà ad acquisire, sempre con le modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto previsto dall'articolo 2 della legge n. 898/1970. Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito. pagina 2 di 3
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara la separazione personale di e alle condizioni di cui al Parte_1 Parte_2 ricorso da intendersi in questa sede integralmente riportate;
manda l'ufficiale di Stato civile del Comune di Cantiano per la annotazione nel registro.
rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza.
Cosi' deciso in data 16/12/2025 .
Il Presidente est.
Dott. ssa Sabrina Carbini
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Urbino
Il Tribunale, nella persona di
Dott. ssa Sabrina Carbini: Presidente rel.
Dott. Egidio De Leone: Giudice
Dott. Francesco Paolo Grippa: Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA non definitiva nella causa civile di I Grado iscritta al N. 237/2025 R.G. promossa da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
con il patrocinio dell' avv. BISCHI BARBARA e con elezione di domicilio in Corso XX Settembre,
101 61043 Cagli ITALIA presso avv. BISCHI BARBARA
ricorrenti e con Pubblico Ministero nella persona del Procuratore in sede intervenuto oggetto: separazione e divorzio congiunti.
pagina 1 di 3 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso
Motivi della decisione
Con ricorso congiunto i ricorrenti deducevano che aveva contratto matrimonio concordatario il 10 luglio 1994 a Cantiano (PU) in regime di separazione legale dei beni;
che dal matrimonio erano nati i figli: , nato Persona_1
a Fossombrone (PU) l'11.04.1996 e
, nato a [...] il [...], entrambi maggiorenni ed Persona_2 economicamente autosufficienti;
la convivenza era divenuta intollerabile e di qui il ricorso per separazione.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex articolo 151, 1° comma c.c..
Il Tribunale, valutate le condizioni le condizioni di cui al ricorso stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto la separazione alle condizioni pattuite tra i coniugi non è contraria alla legge, all'ordine pubblico o all'interesse familiare.
Rileva il Tribunale che con lo stesso ricorso introduttivo, ai sensi dell'articolo 473 bis. 49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronunzia.
Deve rilevarsi, tuttavia, che tale domanda non è ancora procedibile, non essendo ancora decorso il termine indicato all'articolo 3, n. 2, lettera b), della legge numero 898/70 e successive modificazioni.
Pertanto, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore, il quale trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e quindi ai sensi dell'articolo 127 ter 5° comma c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato, provvederà ad acquisire, sempre con le modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto previsto dall'articolo 2 della legge n. 898/1970. Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito. pagina 2 di 3
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara la separazione personale di e alle condizioni di cui al Parte_1 Parte_2 ricorso da intendersi in questa sede integralmente riportate;
manda l'ufficiale di Stato civile del Comune di Cantiano per la annotazione nel registro.
rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza.
Cosi' deciso in data 16/12/2025 .
Il Presidente est.
Dott. ssa Sabrina Carbini
pagina 3 di 3