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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 03/03/2025, n. 681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 681 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr. ssa NC Barbalucca Presidente
Dr. ssa Federica Girfatti Giudice Estensore
Dr. ssa Federica Peluso Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 7140 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021 avente ad oggetto: separazione giudiziale e vertente
TRA
, nata a [...] il [...], codice fiscale Parte_1
, rappresentata e difesa dall'avv.to Gennaro Memoli ed elettivamente C.F._1
domiciliata in Nocera Inferiore (SA) alla Via Giacomo Matteotti 19, presso lo studio di questi;
- ricorrente -
CONTRO
, nato ad [...] il [...], codice fiscale _1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv.to Avv. Francesca Castaldo ed elettivamente domiciliato in Palma
Campania (NA) alla Via Salita Belvedere 4, presso lo studio questi;
- resistente -
- con l'intervento necessario in causa del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nola
OGGETTO: separazione personale dei coniugi
CONCLUSIONI: come da note ex art. 127 ter cpc depositate per l'udienza del giorno 25.11.2024 da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 17.11.2021 la ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio con il signor in data 25.10.2001 a IG (NA) (atto n. 11 parte I anno 2001), dalla cui _1
unione nascevano due figlie: nata a [...] il [...], e NC, nata a [...] CP_2
(NA) il 28.08.2007, chiedeva pronunciarsi la separazione con addebito al coniuge, affido delle figlie con collocamento esclusivo presso di sé, regolamentazione del diritto di visita del padre, contributo al mantenimento delle figlie, da porre a carico del resistente, nella misura di € 800,00 mensili (€
400,00 per ciascuna figlia) oltre il 50% delle spese straordinarie, assegno di mantenimento in proprio favore nella misura di € 250,00 mensili nonché di porre a carico del coniuge l'obbligo di contribuire al pagamento del canone di locazione dell'abitazione ove vive con la prole nella misura di € 250,00 mensili;
vinte le spese di lite.
Il resistente, costituitosi in giudizio, instava per la pronuncia di separazione con addebito alla ricorrente, affido della minore NC ad entrambi i genitori con residenza presso la madre, disciplina dei tempi e delle modalità di permanenza della minore con il padre, assegnazione della casa coniugale con i suoi arredi alla signora , contributo al mantenimento delle figlie, da versare Pt_1 alla ricorrente, nella misura di € 400,00 mensili oltre il 50% delle spese straordinarie, nulla per il mantenimento della ricorrente;
vinte le spese di lite.
Ascoltate le parti all'udienza presidenziale del 23.05.2022 e la minore NC all'udienza del
06.06.2022, il Giudice delegato dal Presidente, con ordinanza del 2.7.2022, adottava i provvedimenti provvisori e urgenti e rimetteva i coniugi dinanzi al giudice istruttore per l'udienza del 13.01.2023.
All'udienza del 25.11.2024 sulle le conclusioni dalle parti rassegnate mediante il deposito di note ex art. 127 ter cpc, la causa veniva riservata al collegio per la decisione con i termini di cui all'art. 190
c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tanto brevemente premesso in fatto, va preliminarmente evidenziato che il pubblico ministero è stato tempestivamente informato del deposito del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza nonché dell'ordinanza presidenziale.
La sua mancata partecipazione al giudizio, pertanto, non inficia la regolarità del procedimento e la sentenza adottata all'esito dello stesso. Ed infatti, con riferimento all'articolo 70 c.p.c., deve evidenziarsi che l'intervento obbligatorio del pubblico ministero in tutti i casi previsti dalla legge non richiede che un rappresentante di detto ufficio partecipi alle udienze istruttorie o renda conclusioni in occasione della rimessione della causa al collegio, ma postula esclusivamente che l'ufficio medesimo sia informato del processo al fine di poter in esso esercitare i poteri attribuiti all'ordinamento (cfr.
Cass. Civ. 1982/4093; Cass. Civ. n. 11915/1998; Cass. Civ. n. 11915/1998; Cass. Civ. n.
13062/2000).
Ciò premesso, la domanda di separazione giudiziale è fondata e merita pertanto accoglimento.
Le risultanze processuali hanno, invero, ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume dalla indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione e, in specie, dalla gravità delle accuse rivolte dalla ricorrente, dal tempo ormai decorso dall'inizio della separazione di fatto, elementi tutti da cui si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi, per cui, essendo definitivamente cessata, poiché del tutto intollerabile, la loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art 151 cc. e conseguentemente, in accoglimento della domanda formulata da entrambe le parti, deve essere pronunziata la loro separazione personale tra i coniugi.
Vanno, quindi, senz'altro disposte le formalità di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396.
Ciò posto, vanno, invece, rigettate le domande di addebito proposte dalle parti.
Com'è noto, la dichiarazione di addebito, deriva dall'accertamento giudiziale che la separazione è imputabile ad uno o ad entrambi i coniugi per la violazione, dolosa o colposa, dei doveri inerenti al matrimonio, purché si tratti di violazione che per la sua gravità abbia determinato la situazione di intollerabilità o il grave pregiudizio per la prole. Il presupposto della pronuncia di addebito della separazione è, pertanto, ai sensi dell'art. 151 comma 2 c.c., un comportamento, cosciente e volontario, contrario ai doveri che discendono dal matrimonio.
Detto presupposto è, peraltro, necessario ma non sufficiente, in quanto, per addivenire a pronuncia di addebito, il giudice dovrà altresì accertare se la frattura del rapporto coniugale sia stata provocata dal citato comportamento oggettivamente trasgressivo di uno - o di entrambi - i coniugi.
L'onere probatorio che grava sul richiedente la pronuncia di addebito della separazione nei confronti di controparte è quindi duplice, concernendo tanto la violazione di uno o più doveri nascenti dal matrimonio da parte di uno - o entrambi - i coniugi, quanto la sussistenza di un rapporto di efficienza causale tra detto comportamento ed il verificarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza.
Il riferimento, in particolare, è all'art. 143 c.c., a norma del quale dal matrimonio discendono, per i coniugi, «l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione», nonché quello di «contribuire ai bisogni della famiglia» in relazione «alle proprie sostanze e alla loro capacità di lavoro professionale e casalingo.
Da molti anni la giurisprudenza ha chiarito che, per l'ottenimento della pronuncia di addebito, il richiedente è gravato dal citato duplice onere probatorio tanto sulla effettiva violazione dei doveri discendenti dal matrimonio da parte dell'altro coniuge quanto sul rapporto di efficienza causale tra il comportamento oggettivamente trasgressivo ed il verificarsi della intollerabilità della convivenza (ex multis, Cass. n. 7566/1999; Cass. n. 21245/2010; Cass. n. 8862/2012; Cass. n. 8873/2012). Ne derivano, da un lato, la irrilevanza di comportamenti contrari ai doveri derivanti dal matrimonio avvenuti in un momento successivo alla crisi, dall'altro la necessità per il richiedente di fornire rigorosa prova che la violazione sia stata causa – unica o comunque prevalente e determinante - della intollerabilità della convivenza (Cass. n. 5061/2006; Cass. n. 2059/2012; Trib. Milano 16 ottobre 2014, n. 12147 in Redazione Giuffrè; Trib. Vicenza 21 febbraio 2013, n. 281 in Guida al diritto, 2013,24, 63; Trib. Cassino,
8 maggio 2014 in Guida al diritto, 2014, 38, 42).
Orbene, tornando al caso di specie, ritiene il tribunale che la parti non hanno fornito prova di quanto assunto.
Parte ricorrente deduce, a sostegno della domanda di addebito, che la separazione sia da ricondursi al carattere libertino, irascibile e violento del sig. nei confronti della moglie nonché alle relazioni _1
extraconiugali intraprese da questi durante il matrimonio.
Per contro, il resistente deduce che la separazione sia da ricondursi alla condotta infedele della moglie.
Orbene, dagli elementi probatori offerti non è emerso il sereno convincimento della riconducibilità della cessazione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi al comportamento inadempiente di una delle parti.
Non vi è prova, infatti, delle condotte violente poste in essere dal signor né tantomeno che tali _1
condotte siano state la causa della separazione o se le stesse siano avvenute quando il rapporto era già in crisi;
né vi è prova che la relazione del resistente con la sua attuale compagna sia iniziata quando conviveva ancora con la ricorrente o successivamente. Quanto deduce parte ricorrente, oltre ad essere generico, non risulta verificabile da alcun riscontro oggettivo. Ancora, le richieste istruttorie formulate sono risultate generiche, valutative e negative e, quindi, inammissibili.
Va ribadito, al riguardo, il principio per cui le prove per interrogatorio formale e per testi, secondo quanto richiesto negli artt. 230 e 244 c.p.c., devono essere dedotte per articoli separati e specifici
(Cass. n. 12292 del 2011).
La richiesta di provare per testimoni un fatto, inoltre, esige non solo che questo sia dedotto in un capitolo specifico e determinato, ma anche che sia collocato univocamente nel tempo e nello spazio, al duplice scopo di consentire al giudice la valutazione della concludenza della prova ed alla controparte la preparazione di un'adeguata difesa (cfr., Cass. n. 9547 del 2009, n. 20997 del 2011,
Cass. n. 1808 del 2015).
Nel caso che ci occupa, i capi dal 1) a 7) della memoria ex art. 183, comma 6, cpc di parte ricorrente sono risultati generici in quanto privi di collocazione temporale e spaziale;
il capo 8), invece, oltre ad essere generico, non avendo parte istante collocato nel tempo i fatti da provare, avrebbe indotto il teste ad esprimere anche una propria valutazione circa la foto falsificata;
il capo 9) è negativo e valutativo mentre il capo 10) è privo di collocazione spazio - temporale. Pertanto, la prova testimoniale così come articolata dalla parte ricorrente è risultata inammissibile ed i fatti dedotti nel ricorso introduttivo sprovvisti di prova.
Anche parte resistente non ha fornito prova né dell'adulterio asseritamente commesso da parte della ricorrente, né che lo stesso sia stato la causa della separazione.
Va solo precisato che la conversazione tramite WhatsApp, versata in atti dal resistente, non è idoena a dimostrare alcunchè mancando un chiaro e inequivoco riferimento al tradimento della moglie né ad una ammissione da parte della stessa.
Entrambe le domande di addebito vanno, per tal via, rigettate.
Circa l'affidamento della prole giova rammentare, preliminarmente, che il criterio fondamentale cui deve attenersi il giudice nel disciplinare l'affidamento dei minori è costituito dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, interesse che impone di privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il sereno sviluppo delle personalità dei minori.
Tale valutazione richiede un giudizio prognostico sulla capacità del singolo genitore di crescere ed educare il figlio, da esprimersi sulla scorta degli elementi concreti attinenti alle modalità con cui ciascuno in passato ha svolto il proprio ruolo, con particolare riguardo alla capacità di relazione affettiva, alla personalità dei genitori, all'attenzione, comprensione, educazione e disponibilità ad un assiduo rapporto, tenendo conto, altresì, delle consuetudini di vita e dell'ambiente sociale e familiare che il genitore è in grado di offrire al minore (cfr. tra le tante Cassazione Civile 2016 n. 14728;
Cassazione Civile 2015 n. 188172).
La giurisprudenza ha delineato una sorta di casistica in ordine alle situazioni che legittimano la scelta dell'affidamento esclusivo o ne escludono l'utilità. E' stato, ad esempio, disposto l'affidamento esclusivo nel caso in cui uno dei genitori abbia manifestato un'incapacità di controllo della impulsività nell'agire o una tendenza all'aggressività, anche se tale impulsività non sia riferibile direttamente ad una psicopatologia (confronta tribunale di Roma 15 luglio 2016); in ragione del comportamento del genitore totalmente inadempiente per anni all'obbligo di corrispondere il mantenimento in favore del figlio o di aver esercitato in modo discontinuo il diritto di visita (cfr. Cassazione Civile 2009 n.
26587); nel caso in cui uno dei genitori abbia usato violenza nei confronti dell'altro, soprattutto alla presenza del figlio (cfr. Cass Civ. 2013 n. 601); se uno dei genitori presenti un carattere violento e/o sia stato condannato per omicidio o per altri reati o comunque in caso di perdurante problematiche aggressività di uno dei genitori (tribunale Milano 2 novembre 2007 in Relazione Giuffrè 2008); quando sussista tra i genitori una elevata conflittualità che superi i normali livelli di tollerabilità con conseguente pregiudizio per la prole (cfr. Cassazione Civile 2014 n. 19386), oppure quando la pendenza di un processo penale rappresenta, in via provvisoria e urgente, un grave indizio di inidoneità genitoriale (cfr. Trib. Roma 2014).
È altresì noto che l'affidamento condiviso costituisce il regime ordinario, prioritario di affidamento alla luce del principio della bigenitorialità (cfr. da ultimo Cassazione Civile 2017 n. 27).
La scelta dell'affidamento esclusivo deve pertanto essere particolarmente motivato sia in ordine al pregiudizio potenzialmente arrecato ai minori da un affidamento condiviso, sia in ordine alla idoneità del genitore affidatario e alla inidoneità educativa o alla manifesta carenza dell'altro.
Tanto premesso in diritto e tornando al caso di specie, non sono emersi elementi che inducano a ritenere che l'affido condiviso possa essere pregiudizievole per la prole.
Sebbene, infatti, la figlia NC non si senta adeguatamente apprezzata e cercata dal padre, non sono emersi elementi che lascino dubitare della idoneità al ruolo genitoriale del sig. che sta _1
riprendendo i rapporti con la figlia ed è desideroso di recuperare una vera relazione anche CP_2
con NC. Inoltre, il resistente risulta versare il mantenimento previsto.
Ne deriva che la minore NC (Speranza nelle more del giudizio è divenuta maggiorenne) andrà affidata ad entrambi i genitori con collocazione presso la madre, con la quale attualmente vive e dalla quale è adeguatamente curata e seguita.
Quanto ai tempi di permanenza della figlia con il padre, tenuto conto dell'età avanzata della minore, si prevede che il sig. possa vedere la figlia NC liberamente, previo accordo con _1
la minore ed avviso alla madre ma non meno di due domeniche al mese a pranzo nonché festività natalizie e Pasquali alternate.
Quanto alle questioni economiche dal compendio istruttorio è emerso che: 1) la ricorrente vive, unitamente alle due figlie, in una casa condotta in locazione nel Comune di Pompei per la quale verserebbe un canone mensile di € 300,00; percepisce assegno di inclusione di € 535,00 mensili, come riferito agli assistenti sociali (cfr. relazione del 30.01.2025), oltre a svolgere saltuariamente lavori quali la baby-sitter con guadagni di circa 40,00-70,00 euro a settimana, come dichiarato all'udienza presidenziale;
percepisce, inoltre, l'assegno unico nella misura del 50%. 2) Il resistente _1
, invece, è un operaio presso una società navale con retribuzione annua di € 37.000,00 circa
[...]
lordi; vive, unitamente alla attuale compagna, in un'abitazione condotta in locazione per cui versa €
500,00 mensili, come da contratto versato in atti;
è gravato da due finanziamenti, uno contratto con la Santander Consumer Bank e l'altro con Banca LA Personal Credit, per i quali versa rispettivamente due distinte rate mensili, una di € 273,00 e l'altra di € 219,00; percepisce l'assegno unico nella misura del 50%.
Orbene, considerato che la casa coniugale (di proprietà del padre del è stata lasciata dalla _1
signora e sebbene fosse rimasta nella disponibilità del resistente questi, per sua scelta, ha Pt_1 preferito andare a vivere in un altro immobile in locazione, considerato che la ricorrente svolge attività lavorativa saltuaria come baby sitter con introiti certamente inferiori rispetto a quelli del sig. _1
è a ritenersi la sussistenza di una rilevante disparità tra le posizioni economiche dei coniugi.
Orbene, considerata la percezione del reddito in inclusione da parte della signora, si stima congruo porre a carico del resistente l'obbligo di provvedere al mantenimento della ricorrente Parte_1
versando alla stessa entro il 15 di ogni mese euro 150,00, importo da rivalutarsi
[...]
annualmente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo.
Per quanto attiene, invece, alla domanda dell'assegno per il contributo al mantenimento delle figlie, si rileva, preliminarmente, che che vive con la madre, seppur maggiorenne non è CP_2
economicamente autosufficiente e risulta iscritta al corso universitario di fisica, mentre NC è ancora minorenne, vive con la madre e frequenta la scuola superiore.
Orbene, considerate le presumibili esigenze economiche delle figlie, la circostanza che queste, soprattutto NC trascorrono il loro tempo quasi esclusivamente con la madre, si stima congruo determinare in euro 600,00, somma rivalutabile annualmente ed economicamente secondo gli indici
ISTAT dei prezzi al consumo, il contributo al mantenimento delle due figlie e NC. CP_2
Ciò con decorrenza dalla pubblicazione della presente decisione.
Il sig. provvederà nella misura del 60% alle spese straordinarie in favore delle figlie _1 richiamandosi, in proposito, il protocollo tra il Tribunale di Nola e il Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Nola del 20.5.2021. La ricorrente nella misura del 40%.
Va rigettata, invece, la domanda di risarcimento ex art. 709 ter cpc avanzata da parte ricorrente stante la genericità della stessa per non essere state specificamente dedotte le inadempienze da parte del resistente e il grave pregiudizio sulla prole.
Non resta che statuire in ordine alle spese di lite.
Il rigetto delle domande di addebito comporta la compensazione delle spese di lite Sussistono valide ragioni per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parte, stante la mancata pronuncia di addebito.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione, domanda disattesa, così provvede:
a) dichiara la separazione personale tra le parti indicate in epigrafe;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di IG (NA) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
c) rigetta le domande di addebito della separazione formulate dalle parti;
d) affida la minore NC ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre;
e) disciplina il diritto di visita del padre in conformità alla parte motiva;
f) pone a carico del sig. l'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie _1
e NC versando alla ricorrente entro il 15 di ogni mese l'importo pari ad euro CP_2
600,00 (con decorrenza dalla pubblicazione della presente decisione), importo annualmente e automaticamente rivalutabile secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo, oltre il 60% delle spese straordinarie a favore delle figlie richiamandosi, in proposito, il protocollo tra il
Tribunale di Nola e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nola del 20.5.2021;
g) pone a carico del sig. l'obbligo di contribuire al mantenimento della signora _1 versando alla stessa entro il 15 di ogni mese l'importo pari ad euro 150,00, Parte_1
importo annualmente e automaticamente rivalutabile secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo;
h) rigetta la domanda di risarcimento formulata da parte ricorrente;
i) compensa le spese di lite.
Così deciso in Nola, nella camera di consiglio del 28.02.2025
Il Giudice estensore
(dr.ssa Federica Girfatti) Il Presidente
(dr.ssa NC Barbalucca)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr. ssa NC Barbalucca Presidente
Dr. ssa Federica Girfatti Giudice Estensore
Dr. ssa Federica Peluso Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 7140 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021 avente ad oggetto: separazione giudiziale e vertente
TRA
, nata a [...] il [...], codice fiscale Parte_1
, rappresentata e difesa dall'avv.to Gennaro Memoli ed elettivamente C.F._1
domiciliata in Nocera Inferiore (SA) alla Via Giacomo Matteotti 19, presso lo studio di questi;
- ricorrente -
CONTRO
, nato ad [...] il [...], codice fiscale _1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv.to Avv. Francesca Castaldo ed elettivamente domiciliato in Palma
Campania (NA) alla Via Salita Belvedere 4, presso lo studio questi;
- resistente -
- con l'intervento necessario in causa del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nola
OGGETTO: separazione personale dei coniugi
CONCLUSIONI: come da note ex art. 127 ter cpc depositate per l'udienza del giorno 25.11.2024 da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 17.11.2021 la ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio con il signor in data 25.10.2001 a IG (NA) (atto n. 11 parte I anno 2001), dalla cui _1
unione nascevano due figlie: nata a [...] il [...], e NC, nata a [...] CP_2
(NA) il 28.08.2007, chiedeva pronunciarsi la separazione con addebito al coniuge, affido delle figlie con collocamento esclusivo presso di sé, regolamentazione del diritto di visita del padre, contributo al mantenimento delle figlie, da porre a carico del resistente, nella misura di € 800,00 mensili (€
400,00 per ciascuna figlia) oltre il 50% delle spese straordinarie, assegno di mantenimento in proprio favore nella misura di € 250,00 mensili nonché di porre a carico del coniuge l'obbligo di contribuire al pagamento del canone di locazione dell'abitazione ove vive con la prole nella misura di € 250,00 mensili;
vinte le spese di lite.
Il resistente, costituitosi in giudizio, instava per la pronuncia di separazione con addebito alla ricorrente, affido della minore NC ad entrambi i genitori con residenza presso la madre, disciplina dei tempi e delle modalità di permanenza della minore con il padre, assegnazione della casa coniugale con i suoi arredi alla signora , contributo al mantenimento delle figlie, da versare Pt_1 alla ricorrente, nella misura di € 400,00 mensili oltre il 50% delle spese straordinarie, nulla per il mantenimento della ricorrente;
vinte le spese di lite.
Ascoltate le parti all'udienza presidenziale del 23.05.2022 e la minore NC all'udienza del
06.06.2022, il Giudice delegato dal Presidente, con ordinanza del 2.7.2022, adottava i provvedimenti provvisori e urgenti e rimetteva i coniugi dinanzi al giudice istruttore per l'udienza del 13.01.2023.
All'udienza del 25.11.2024 sulle le conclusioni dalle parti rassegnate mediante il deposito di note ex art. 127 ter cpc, la causa veniva riservata al collegio per la decisione con i termini di cui all'art. 190
c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tanto brevemente premesso in fatto, va preliminarmente evidenziato che il pubblico ministero è stato tempestivamente informato del deposito del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza nonché dell'ordinanza presidenziale.
La sua mancata partecipazione al giudizio, pertanto, non inficia la regolarità del procedimento e la sentenza adottata all'esito dello stesso. Ed infatti, con riferimento all'articolo 70 c.p.c., deve evidenziarsi che l'intervento obbligatorio del pubblico ministero in tutti i casi previsti dalla legge non richiede che un rappresentante di detto ufficio partecipi alle udienze istruttorie o renda conclusioni in occasione della rimessione della causa al collegio, ma postula esclusivamente che l'ufficio medesimo sia informato del processo al fine di poter in esso esercitare i poteri attribuiti all'ordinamento (cfr.
Cass. Civ. 1982/4093; Cass. Civ. n. 11915/1998; Cass. Civ. n. 11915/1998; Cass. Civ. n.
13062/2000).
Ciò premesso, la domanda di separazione giudiziale è fondata e merita pertanto accoglimento.
Le risultanze processuali hanno, invero, ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume dalla indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione e, in specie, dalla gravità delle accuse rivolte dalla ricorrente, dal tempo ormai decorso dall'inizio della separazione di fatto, elementi tutti da cui si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi, per cui, essendo definitivamente cessata, poiché del tutto intollerabile, la loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art 151 cc. e conseguentemente, in accoglimento della domanda formulata da entrambe le parti, deve essere pronunziata la loro separazione personale tra i coniugi.
Vanno, quindi, senz'altro disposte le formalità di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396.
Ciò posto, vanno, invece, rigettate le domande di addebito proposte dalle parti.
Com'è noto, la dichiarazione di addebito, deriva dall'accertamento giudiziale che la separazione è imputabile ad uno o ad entrambi i coniugi per la violazione, dolosa o colposa, dei doveri inerenti al matrimonio, purché si tratti di violazione che per la sua gravità abbia determinato la situazione di intollerabilità o il grave pregiudizio per la prole. Il presupposto della pronuncia di addebito della separazione è, pertanto, ai sensi dell'art. 151 comma 2 c.c., un comportamento, cosciente e volontario, contrario ai doveri che discendono dal matrimonio.
Detto presupposto è, peraltro, necessario ma non sufficiente, in quanto, per addivenire a pronuncia di addebito, il giudice dovrà altresì accertare se la frattura del rapporto coniugale sia stata provocata dal citato comportamento oggettivamente trasgressivo di uno - o di entrambi - i coniugi.
L'onere probatorio che grava sul richiedente la pronuncia di addebito della separazione nei confronti di controparte è quindi duplice, concernendo tanto la violazione di uno o più doveri nascenti dal matrimonio da parte di uno - o entrambi - i coniugi, quanto la sussistenza di un rapporto di efficienza causale tra detto comportamento ed il verificarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza.
Il riferimento, in particolare, è all'art. 143 c.c., a norma del quale dal matrimonio discendono, per i coniugi, «l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione», nonché quello di «contribuire ai bisogni della famiglia» in relazione «alle proprie sostanze e alla loro capacità di lavoro professionale e casalingo.
Da molti anni la giurisprudenza ha chiarito che, per l'ottenimento della pronuncia di addebito, il richiedente è gravato dal citato duplice onere probatorio tanto sulla effettiva violazione dei doveri discendenti dal matrimonio da parte dell'altro coniuge quanto sul rapporto di efficienza causale tra il comportamento oggettivamente trasgressivo ed il verificarsi della intollerabilità della convivenza (ex multis, Cass. n. 7566/1999; Cass. n. 21245/2010; Cass. n. 8862/2012; Cass. n. 8873/2012). Ne derivano, da un lato, la irrilevanza di comportamenti contrari ai doveri derivanti dal matrimonio avvenuti in un momento successivo alla crisi, dall'altro la necessità per il richiedente di fornire rigorosa prova che la violazione sia stata causa – unica o comunque prevalente e determinante - della intollerabilità della convivenza (Cass. n. 5061/2006; Cass. n. 2059/2012; Trib. Milano 16 ottobre 2014, n. 12147 in Redazione Giuffrè; Trib. Vicenza 21 febbraio 2013, n. 281 in Guida al diritto, 2013,24, 63; Trib. Cassino,
8 maggio 2014 in Guida al diritto, 2014, 38, 42).
Orbene, tornando al caso di specie, ritiene il tribunale che la parti non hanno fornito prova di quanto assunto.
Parte ricorrente deduce, a sostegno della domanda di addebito, che la separazione sia da ricondursi al carattere libertino, irascibile e violento del sig. nei confronti della moglie nonché alle relazioni _1
extraconiugali intraprese da questi durante il matrimonio.
Per contro, il resistente deduce che la separazione sia da ricondursi alla condotta infedele della moglie.
Orbene, dagli elementi probatori offerti non è emerso il sereno convincimento della riconducibilità della cessazione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi al comportamento inadempiente di una delle parti.
Non vi è prova, infatti, delle condotte violente poste in essere dal signor né tantomeno che tali _1
condotte siano state la causa della separazione o se le stesse siano avvenute quando il rapporto era già in crisi;
né vi è prova che la relazione del resistente con la sua attuale compagna sia iniziata quando conviveva ancora con la ricorrente o successivamente. Quanto deduce parte ricorrente, oltre ad essere generico, non risulta verificabile da alcun riscontro oggettivo. Ancora, le richieste istruttorie formulate sono risultate generiche, valutative e negative e, quindi, inammissibili.
Va ribadito, al riguardo, il principio per cui le prove per interrogatorio formale e per testi, secondo quanto richiesto negli artt. 230 e 244 c.p.c., devono essere dedotte per articoli separati e specifici
(Cass. n. 12292 del 2011).
La richiesta di provare per testimoni un fatto, inoltre, esige non solo che questo sia dedotto in un capitolo specifico e determinato, ma anche che sia collocato univocamente nel tempo e nello spazio, al duplice scopo di consentire al giudice la valutazione della concludenza della prova ed alla controparte la preparazione di un'adeguata difesa (cfr., Cass. n. 9547 del 2009, n. 20997 del 2011,
Cass. n. 1808 del 2015).
Nel caso che ci occupa, i capi dal 1) a 7) della memoria ex art. 183, comma 6, cpc di parte ricorrente sono risultati generici in quanto privi di collocazione temporale e spaziale;
il capo 8), invece, oltre ad essere generico, non avendo parte istante collocato nel tempo i fatti da provare, avrebbe indotto il teste ad esprimere anche una propria valutazione circa la foto falsificata;
il capo 9) è negativo e valutativo mentre il capo 10) è privo di collocazione spazio - temporale. Pertanto, la prova testimoniale così come articolata dalla parte ricorrente è risultata inammissibile ed i fatti dedotti nel ricorso introduttivo sprovvisti di prova.
Anche parte resistente non ha fornito prova né dell'adulterio asseritamente commesso da parte della ricorrente, né che lo stesso sia stato la causa della separazione.
Va solo precisato che la conversazione tramite WhatsApp, versata in atti dal resistente, non è idoena a dimostrare alcunchè mancando un chiaro e inequivoco riferimento al tradimento della moglie né ad una ammissione da parte della stessa.
Entrambe le domande di addebito vanno, per tal via, rigettate.
Circa l'affidamento della prole giova rammentare, preliminarmente, che il criterio fondamentale cui deve attenersi il giudice nel disciplinare l'affidamento dei minori è costituito dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, interesse che impone di privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il sereno sviluppo delle personalità dei minori.
Tale valutazione richiede un giudizio prognostico sulla capacità del singolo genitore di crescere ed educare il figlio, da esprimersi sulla scorta degli elementi concreti attinenti alle modalità con cui ciascuno in passato ha svolto il proprio ruolo, con particolare riguardo alla capacità di relazione affettiva, alla personalità dei genitori, all'attenzione, comprensione, educazione e disponibilità ad un assiduo rapporto, tenendo conto, altresì, delle consuetudini di vita e dell'ambiente sociale e familiare che il genitore è in grado di offrire al minore (cfr. tra le tante Cassazione Civile 2016 n. 14728;
Cassazione Civile 2015 n. 188172).
La giurisprudenza ha delineato una sorta di casistica in ordine alle situazioni che legittimano la scelta dell'affidamento esclusivo o ne escludono l'utilità. E' stato, ad esempio, disposto l'affidamento esclusivo nel caso in cui uno dei genitori abbia manifestato un'incapacità di controllo della impulsività nell'agire o una tendenza all'aggressività, anche se tale impulsività non sia riferibile direttamente ad una psicopatologia (confronta tribunale di Roma 15 luglio 2016); in ragione del comportamento del genitore totalmente inadempiente per anni all'obbligo di corrispondere il mantenimento in favore del figlio o di aver esercitato in modo discontinuo il diritto di visita (cfr. Cassazione Civile 2009 n.
26587); nel caso in cui uno dei genitori abbia usato violenza nei confronti dell'altro, soprattutto alla presenza del figlio (cfr. Cass Civ. 2013 n. 601); se uno dei genitori presenti un carattere violento e/o sia stato condannato per omicidio o per altri reati o comunque in caso di perdurante problematiche aggressività di uno dei genitori (tribunale Milano 2 novembre 2007 in Relazione Giuffrè 2008); quando sussista tra i genitori una elevata conflittualità che superi i normali livelli di tollerabilità con conseguente pregiudizio per la prole (cfr. Cassazione Civile 2014 n. 19386), oppure quando la pendenza di un processo penale rappresenta, in via provvisoria e urgente, un grave indizio di inidoneità genitoriale (cfr. Trib. Roma 2014).
È altresì noto che l'affidamento condiviso costituisce il regime ordinario, prioritario di affidamento alla luce del principio della bigenitorialità (cfr. da ultimo Cassazione Civile 2017 n. 27).
La scelta dell'affidamento esclusivo deve pertanto essere particolarmente motivato sia in ordine al pregiudizio potenzialmente arrecato ai minori da un affidamento condiviso, sia in ordine alla idoneità del genitore affidatario e alla inidoneità educativa o alla manifesta carenza dell'altro.
Tanto premesso in diritto e tornando al caso di specie, non sono emersi elementi che inducano a ritenere che l'affido condiviso possa essere pregiudizievole per la prole.
Sebbene, infatti, la figlia NC non si senta adeguatamente apprezzata e cercata dal padre, non sono emersi elementi che lascino dubitare della idoneità al ruolo genitoriale del sig. che sta _1
riprendendo i rapporti con la figlia ed è desideroso di recuperare una vera relazione anche CP_2
con NC. Inoltre, il resistente risulta versare il mantenimento previsto.
Ne deriva che la minore NC (Speranza nelle more del giudizio è divenuta maggiorenne) andrà affidata ad entrambi i genitori con collocazione presso la madre, con la quale attualmente vive e dalla quale è adeguatamente curata e seguita.
Quanto ai tempi di permanenza della figlia con il padre, tenuto conto dell'età avanzata della minore, si prevede che il sig. possa vedere la figlia NC liberamente, previo accordo con _1
la minore ed avviso alla madre ma non meno di due domeniche al mese a pranzo nonché festività natalizie e Pasquali alternate.
Quanto alle questioni economiche dal compendio istruttorio è emerso che: 1) la ricorrente vive, unitamente alle due figlie, in una casa condotta in locazione nel Comune di Pompei per la quale verserebbe un canone mensile di € 300,00; percepisce assegno di inclusione di € 535,00 mensili, come riferito agli assistenti sociali (cfr. relazione del 30.01.2025), oltre a svolgere saltuariamente lavori quali la baby-sitter con guadagni di circa 40,00-70,00 euro a settimana, come dichiarato all'udienza presidenziale;
percepisce, inoltre, l'assegno unico nella misura del 50%. 2) Il resistente _1
, invece, è un operaio presso una società navale con retribuzione annua di € 37.000,00 circa
[...]
lordi; vive, unitamente alla attuale compagna, in un'abitazione condotta in locazione per cui versa €
500,00 mensili, come da contratto versato in atti;
è gravato da due finanziamenti, uno contratto con la Santander Consumer Bank e l'altro con Banca LA Personal Credit, per i quali versa rispettivamente due distinte rate mensili, una di € 273,00 e l'altra di € 219,00; percepisce l'assegno unico nella misura del 50%.
Orbene, considerato che la casa coniugale (di proprietà del padre del è stata lasciata dalla _1
signora e sebbene fosse rimasta nella disponibilità del resistente questi, per sua scelta, ha Pt_1 preferito andare a vivere in un altro immobile in locazione, considerato che la ricorrente svolge attività lavorativa saltuaria come baby sitter con introiti certamente inferiori rispetto a quelli del sig. _1
è a ritenersi la sussistenza di una rilevante disparità tra le posizioni economiche dei coniugi.
Orbene, considerata la percezione del reddito in inclusione da parte della signora, si stima congruo porre a carico del resistente l'obbligo di provvedere al mantenimento della ricorrente Parte_1
versando alla stessa entro il 15 di ogni mese euro 150,00, importo da rivalutarsi
[...]
annualmente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo.
Per quanto attiene, invece, alla domanda dell'assegno per il contributo al mantenimento delle figlie, si rileva, preliminarmente, che che vive con la madre, seppur maggiorenne non è CP_2
economicamente autosufficiente e risulta iscritta al corso universitario di fisica, mentre NC è ancora minorenne, vive con la madre e frequenta la scuola superiore.
Orbene, considerate le presumibili esigenze economiche delle figlie, la circostanza che queste, soprattutto NC trascorrono il loro tempo quasi esclusivamente con la madre, si stima congruo determinare in euro 600,00, somma rivalutabile annualmente ed economicamente secondo gli indici
ISTAT dei prezzi al consumo, il contributo al mantenimento delle due figlie e NC. CP_2
Ciò con decorrenza dalla pubblicazione della presente decisione.
Il sig. provvederà nella misura del 60% alle spese straordinarie in favore delle figlie _1 richiamandosi, in proposito, il protocollo tra il Tribunale di Nola e il Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Nola del 20.5.2021. La ricorrente nella misura del 40%.
Va rigettata, invece, la domanda di risarcimento ex art. 709 ter cpc avanzata da parte ricorrente stante la genericità della stessa per non essere state specificamente dedotte le inadempienze da parte del resistente e il grave pregiudizio sulla prole.
Non resta che statuire in ordine alle spese di lite.
Il rigetto delle domande di addebito comporta la compensazione delle spese di lite Sussistono valide ragioni per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parte, stante la mancata pronuncia di addebito.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione, domanda disattesa, così provvede:
a) dichiara la separazione personale tra le parti indicate in epigrafe;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di IG (NA) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
c) rigetta le domande di addebito della separazione formulate dalle parti;
d) affida la minore NC ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre;
e) disciplina il diritto di visita del padre in conformità alla parte motiva;
f) pone a carico del sig. l'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie _1
e NC versando alla ricorrente entro il 15 di ogni mese l'importo pari ad euro CP_2
600,00 (con decorrenza dalla pubblicazione della presente decisione), importo annualmente e automaticamente rivalutabile secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo, oltre il 60% delle spese straordinarie a favore delle figlie richiamandosi, in proposito, il protocollo tra il
Tribunale di Nola e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nola del 20.5.2021;
g) pone a carico del sig. l'obbligo di contribuire al mantenimento della signora _1 versando alla stessa entro il 15 di ogni mese l'importo pari ad euro 150,00, Parte_1
importo annualmente e automaticamente rivalutabile secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo;
h) rigetta la domanda di risarcimento formulata da parte ricorrente;
i) compensa le spese di lite.
Così deciso in Nola, nella camera di consiglio del 28.02.2025
Il Giudice estensore
(dr.ssa Federica Girfatti) Il Presidente
(dr.ssa NC Barbalucca)