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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIX, sentenza 23/01/2026, n. 696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 696 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 696/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 19, riunita in udienza il
21/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ZINGALE PINO, Presidente e Relatore
COSTA GAETANO, Giudice
MIRABELLI EUGENIO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3754/2021 depositato il 22/06/2021
proposto da
Comune di Siracusa - Piazza Duomo 4 96100 Siracusa SR
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2979/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 6 e pubblicata il 02/12/2020
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820160023282877 I.C.I. 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La CTP di Siracusa con sentenza n. 1551/2017 accoglieva il ricorso proposto da Resistente_1 s.r.l. avverso la cartella di pagamento in epigrafe, relativa ad IMU 2012 del Comune di Avola e del Comune di Siracusa per gli anni 2010, 2012 e 2013.
Ha interposto appello il solo Comune di Siracusa, deducendo l'inammissibilità dell'originario ricorso in quanto proposto nei confronti del Comune e non del concessionario della riscossione al quale erano riferibili i vizi lamentati dalla contribuente.
Si è costituita in giudizio l'appellata ed ha chiesto il rigetto del gravame, proponendo preliminarmente eccezione di giudicato interno, avendo il primo giudice accolto il ricorso per decadenza quinquennale dell'Amministrazione.
Alla pubblica udienza del 21 gennaio 2026, udito il Presidente relatore ed il dr. Difensore_1, per l'appellata, non rappresentato l'appellante, il giudizio è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio deve dare preliminarmente atto che la sentenza risulta passata in decisione nei confronti del
Comune di Avola che non l'ha impugnata.
Quanto, poi, all'unico motivo di gravame proposto dal Comune di Siracusa, il quale lamenta la mancata chiamata in causa del concessionario della riscossione, è sufficiente rilevare che i vizi lamentati dalla contribuente riguardano tutti l'attività di accertamento del Comune e, quindi, nessuna legittimazione passiva avrebbe avuto il concessionario della riscossione ad essere parte del giudizio.
Esclusa la fondatezza del predetto motivo di gravame, in assenza di ulteriori censure di merito, l'eccezione di giudicato interno avanzata dall'appellata risulta fondata.
I primi giudici hanno accolto il ricorso, tra gli altri, per omessa notifica dell'avviso prodromico di accertamento e per la decadenza quinquennale, profili non impugnati dall'appellante e, pertanto, ormai coperti da giudicato.
L'appello, in conclusione, appare infondato e va respinto.
La condanna alle spese segue la soccombenza.
P.Q.M.
La CGT di secondo grado della Sicilia, Sez. 19, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello. Condanna il Comune di Siracusa al pagamento delle spese legali in favore della Resistente_1 s.r.l. che liquida in € 2.000,00, oltre accessori di legge.
Così deciso in Palermo, nella camera di c onsiglio del 21 gennaio 2026.
Il Presidente estensore PI IN
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 19, riunita in udienza il
21/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ZINGALE PINO, Presidente e Relatore
COSTA GAETANO, Giudice
MIRABELLI EUGENIO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3754/2021 depositato il 22/06/2021
proposto da
Comune di Siracusa - Piazza Duomo 4 96100 Siracusa SR
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2979/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 6 e pubblicata il 02/12/2020
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820160023282877 I.C.I. 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La CTP di Siracusa con sentenza n. 1551/2017 accoglieva il ricorso proposto da Resistente_1 s.r.l. avverso la cartella di pagamento in epigrafe, relativa ad IMU 2012 del Comune di Avola e del Comune di Siracusa per gli anni 2010, 2012 e 2013.
Ha interposto appello il solo Comune di Siracusa, deducendo l'inammissibilità dell'originario ricorso in quanto proposto nei confronti del Comune e non del concessionario della riscossione al quale erano riferibili i vizi lamentati dalla contribuente.
Si è costituita in giudizio l'appellata ed ha chiesto il rigetto del gravame, proponendo preliminarmente eccezione di giudicato interno, avendo il primo giudice accolto il ricorso per decadenza quinquennale dell'Amministrazione.
Alla pubblica udienza del 21 gennaio 2026, udito il Presidente relatore ed il dr. Difensore_1, per l'appellata, non rappresentato l'appellante, il giudizio è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio deve dare preliminarmente atto che la sentenza risulta passata in decisione nei confronti del
Comune di Avola che non l'ha impugnata.
Quanto, poi, all'unico motivo di gravame proposto dal Comune di Siracusa, il quale lamenta la mancata chiamata in causa del concessionario della riscossione, è sufficiente rilevare che i vizi lamentati dalla contribuente riguardano tutti l'attività di accertamento del Comune e, quindi, nessuna legittimazione passiva avrebbe avuto il concessionario della riscossione ad essere parte del giudizio.
Esclusa la fondatezza del predetto motivo di gravame, in assenza di ulteriori censure di merito, l'eccezione di giudicato interno avanzata dall'appellata risulta fondata.
I primi giudici hanno accolto il ricorso, tra gli altri, per omessa notifica dell'avviso prodromico di accertamento e per la decadenza quinquennale, profili non impugnati dall'appellante e, pertanto, ormai coperti da giudicato.
L'appello, in conclusione, appare infondato e va respinto.
La condanna alle spese segue la soccombenza.
P.Q.M.
La CGT di secondo grado della Sicilia, Sez. 19, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello. Condanna il Comune di Siracusa al pagamento delle spese legali in favore della Resistente_1 s.r.l. che liquida in € 2.000,00, oltre accessori di legge.
Così deciso in Palermo, nella camera di c onsiglio del 21 gennaio 2026.
Il Presidente estensore PI IN