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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XV, sentenza 30/01/2026, n. 242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 242 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 242/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 15, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
NL AN, Presidente CRESPI MONICA GIOVANNA MICA, Relatore DE DOMENICO FRANCESCO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 44/2025 depositato il 09/01/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano - Via Manin N. 25 20159 Milano MI
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4823/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 17 e pubblicata il 28/11/2024
Atti impositivi:
- ATTO DI RECUPER n. T9DCRF200073/2024 IRPEF-CREDITI DI IMPOSTA 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2642/2025 depositato il 17/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: riformare la sentenza impugnata e, per l'effetto, dichiarare legittimo l'atto di recupero n. T9DCRF200073/2024 e condannare l'appellato alla refusione delle spese di lite.
Resistente/Appellato: rigetto dell'appello con vittoria di spese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate – DP II di Milano- propone rituale appello per la riforma della sentenza 4823/17/24 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano, depositata il 28/11/2024, notificata il 29/11/2024 che ha accolto il ricorso del contribuente e annullato, di conseguenza, l'atto di recupero n. T9DCRF200073/2024, con cui l'Ufficio ha provveduto a recuperare il credito di imposta pari a € 3.352,04, esposto nella dichiarazione UNICO PF 2017 del 29/08/2018 anno di imposta 2017, indebitamente utilizzato in compensazione nel 2018 nella misura eccedente € 5.000,00, in violazione dell'art. 1, co. 574 L. n. 147/2013. Il recupero è stato originato dalla segnalazione della DRE Lombardia che ha evidenziato come in professionista Resistente_1 ha apposto il visto di conformità senza essere munito della necessaria abilitazione. L'Ufficio ritiene errata la sentenza sia per motivazione apparente che per falsa applicazione del già citato art. coma 574 della legge 147/2013 avendo il professionista- contribuente richiesto l'abilitazione solo nel 2020 sicchè non hanno validità le dichiarazioni integrative successivamente presente. Insiste per l'accoglimento dell'appello con vittoria di spese. Resiste parte privata che evidenzia di aver sanato la dichiarazione con successiva integrativa che ha comportato il versamento di sanzioni ed interessi e ribadisce, richiamando la giurisprudenza di legittimità, che la mancata apposizione del visto o l'invalidità dello stesso costituisce una violazione meramente formale. Conclude per il rigetto dell'appello con vittoria di spese. La trattazione della controversia è avvenuta come da separato processo verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello dell'Ufficio non è meritevole di accoglimento. Anzitutto occorre ricordare che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata. Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono necessariamente essere ritenute come "omesse", per effetto di "error in procedendo", ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. E ciò in applicazione del principio della cosiddetta 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ., Ord. n. 26214/2022; Cass. Civ., Ord. n. 9309/2020; Cass. Civ., Ord. n. 363/2019; Cass. Civ., Ord. n. 11458/2018; Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014). Secondo un principio di diritto, ormai consolidato, della giurisprudenza di legittimità, da ultimo confermato con l'ordinanza n. 25736/2022 della Suprema Corte, per configurare una violazione meramente formale occorre la contemporanea sussistenza di un duplice presupposto, ovvero che la violazione accertata "non comporti un pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e, al contempo, non incida sulla determinazione della base imponibile dell'imposta e sul versamento del tributo".
Entrambe le condizioni (negative) sussistono, secondo la Cassazione, alla stregua delle considerazioni svolte ai punti 4.6, 4.7, 4.8 della ordinanza richiamata.
Dirimente appare il citato par.
4.6 laddove esso, dopo avere ravvisato la funzione del visto di conformità richiesto per potere operare la compensazione dei crediti di imposta in quella "di assicurare un controllo anticipato della esistenza e spettanza del credito compensabile mediante l'attribuzione della relativa verifica ad un professionista abilitato" così prosegue: "L'inosservanza di tale adempimento è quindi inidonea a pregiudicare l'esercizio delle attività di controllo e di verifica della sussistenza del credito da parte dell'Ente accertatore".
È appena il caso di osservare che se le prerogative dell'Ente accertatore richiamate dalla Corte Suprema non sono pregiudicate dalla totale mancanza del visto di conformità apposto sul credito portato in compensazione (cfr. ordinanza cit., par. 4.2) tanto più siffatta conclusione sarà sostenibile quando – come nella specie- il visto di conformità esiste ma è irregolare perché apposto da un soggetto non abilitato. Quanto alla seconda delle condizioni negative richiamate dalla giurisprudenza di legittimità in subiecta materia, correttamente il ricorrente ha sostenuto sino dal proprio primo atto difensivo la natura "incontestata" del credito de quo, non è, dunque, dubitabile che gravasse sull'Ufficio l'onere di eccepirne l'inesistenza, ad evitare che trovasse applicazione in suo danno la seconda parte del primo comma dell'art. 115 c.p.c.. Osserva il Collegio che neppure nel presente grado l'Agenzia ha inteso contestare la verità del credito della contribuente è, dunque, insostenibile l'irrilevanza della esistenza o non del credito portato in compensazione. La verità del credito portato in compensazione dalla contribuente costituisce dunque condicio sine qua non affinché possa essere invocata la natura "formale" della violazione, con quanto ne consegue in ordine alla legittimità o non dell'atto di recupero. Da ultimo si segnala che l'orientamento della Suprema Corte è stato confermato dalla recente Ordinanza n. 7154/2025. In conclusione, l'accertamento in ordine alla mancata contestazione da parte dell'Ufficio circa l'effettività del credito integra un prius logico rispetto alla statuizione sulla domanda di annullamento dell'atto. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore del contribuente nell'importo di euro 800,00 oltre rimborso forfettario del 15 % per spese generali e accessori di legge.
P.Q.M.
Respinge l'appello e conferma la sentenza impugnata. Spese liquidate come in motivazione. Così deciso in Milano, il 15 dicembre 2025
IL RELATORE IL PRESIDENTE Monica Crespi Bianca Steinleitner
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 15, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
NL AN, Presidente CRESPI MONICA GIOVANNA MICA, Relatore DE DOMENICO FRANCESCO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 44/2025 depositato il 09/01/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano - Via Manin N. 25 20159 Milano MI
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4823/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 17 e pubblicata il 28/11/2024
Atti impositivi:
- ATTO DI RECUPER n. T9DCRF200073/2024 IRPEF-CREDITI DI IMPOSTA 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2642/2025 depositato il 17/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: riformare la sentenza impugnata e, per l'effetto, dichiarare legittimo l'atto di recupero n. T9DCRF200073/2024 e condannare l'appellato alla refusione delle spese di lite.
Resistente/Appellato: rigetto dell'appello con vittoria di spese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate – DP II di Milano- propone rituale appello per la riforma della sentenza 4823/17/24 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano, depositata il 28/11/2024, notificata il 29/11/2024 che ha accolto il ricorso del contribuente e annullato, di conseguenza, l'atto di recupero n. T9DCRF200073/2024, con cui l'Ufficio ha provveduto a recuperare il credito di imposta pari a € 3.352,04, esposto nella dichiarazione UNICO PF 2017 del 29/08/2018 anno di imposta 2017, indebitamente utilizzato in compensazione nel 2018 nella misura eccedente € 5.000,00, in violazione dell'art. 1, co. 574 L. n. 147/2013. Il recupero è stato originato dalla segnalazione della DRE Lombardia che ha evidenziato come in professionista Resistente_1 ha apposto il visto di conformità senza essere munito della necessaria abilitazione. L'Ufficio ritiene errata la sentenza sia per motivazione apparente che per falsa applicazione del già citato art. coma 574 della legge 147/2013 avendo il professionista- contribuente richiesto l'abilitazione solo nel 2020 sicchè non hanno validità le dichiarazioni integrative successivamente presente. Insiste per l'accoglimento dell'appello con vittoria di spese. Resiste parte privata che evidenzia di aver sanato la dichiarazione con successiva integrativa che ha comportato il versamento di sanzioni ed interessi e ribadisce, richiamando la giurisprudenza di legittimità, che la mancata apposizione del visto o l'invalidità dello stesso costituisce una violazione meramente formale. Conclude per il rigetto dell'appello con vittoria di spese. La trattazione della controversia è avvenuta come da separato processo verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello dell'Ufficio non è meritevole di accoglimento. Anzitutto occorre ricordare che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata. Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono necessariamente essere ritenute come "omesse", per effetto di "error in procedendo", ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. E ciò in applicazione del principio della cosiddetta 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ., Ord. n. 26214/2022; Cass. Civ., Ord. n. 9309/2020; Cass. Civ., Ord. n. 363/2019; Cass. Civ., Ord. n. 11458/2018; Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014). Secondo un principio di diritto, ormai consolidato, della giurisprudenza di legittimità, da ultimo confermato con l'ordinanza n. 25736/2022 della Suprema Corte, per configurare una violazione meramente formale occorre la contemporanea sussistenza di un duplice presupposto, ovvero che la violazione accertata "non comporti un pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e, al contempo, non incida sulla determinazione della base imponibile dell'imposta e sul versamento del tributo".
Entrambe le condizioni (negative) sussistono, secondo la Cassazione, alla stregua delle considerazioni svolte ai punti 4.6, 4.7, 4.8 della ordinanza richiamata.
Dirimente appare il citato par.
4.6 laddove esso, dopo avere ravvisato la funzione del visto di conformità richiesto per potere operare la compensazione dei crediti di imposta in quella "di assicurare un controllo anticipato della esistenza e spettanza del credito compensabile mediante l'attribuzione della relativa verifica ad un professionista abilitato" così prosegue: "L'inosservanza di tale adempimento è quindi inidonea a pregiudicare l'esercizio delle attività di controllo e di verifica della sussistenza del credito da parte dell'Ente accertatore".
È appena il caso di osservare che se le prerogative dell'Ente accertatore richiamate dalla Corte Suprema non sono pregiudicate dalla totale mancanza del visto di conformità apposto sul credito portato in compensazione (cfr. ordinanza cit., par. 4.2) tanto più siffatta conclusione sarà sostenibile quando – come nella specie- il visto di conformità esiste ma è irregolare perché apposto da un soggetto non abilitato. Quanto alla seconda delle condizioni negative richiamate dalla giurisprudenza di legittimità in subiecta materia, correttamente il ricorrente ha sostenuto sino dal proprio primo atto difensivo la natura "incontestata" del credito de quo, non è, dunque, dubitabile che gravasse sull'Ufficio l'onere di eccepirne l'inesistenza, ad evitare che trovasse applicazione in suo danno la seconda parte del primo comma dell'art. 115 c.p.c.. Osserva il Collegio che neppure nel presente grado l'Agenzia ha inteso contestare la verità del credito della contribuente è, dunque, insostenibile l'irrilevanza della esistenza o non del credito portato in compensazione. La verità del credito portato in compensazione dalla contribuente costituisce dunque condicio sine qua non affinché possa essere invocata la natura "formale" della violazione, con quanto ne consegue in ordine alla legittimità o non dell'atto di recupero. Da ultimo si segnala che l'orientamento della Suprema Corte è stato confermato dalla recente Ordinanza n. 7154/2025. In conclusione, l'accertamento in ordine alla mancata contestazione da parte dell'Ufficio circa l'effettività del credito integra un prius logico rispetto alla statuizione sulla domanda di annullamento dell'atto. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore del contribuente nell'importo di euro 800,00 oltre rimborso forfettario del 15 % per spese generali e accessori di legge.
P.Q.M.
Respinge l'appello e conferma la sentenza impugnata. Spese liquidate come in motivazione. Così deciso in Milano, il 15 dicembre 2025
IL RELATORE IL PRESIDENTE Monica Crespi Bianca Steinleitner