Art. 1. Articolo unico.
I rapporti di lavoro costituiti per l'attivita' per la quale sono stati stipulati, per la provincia di Venezia, il contratto collettivo integrativo 13 dicembre 1946 ed il contratto collettivo integrativo 7 giugno 1954, relativi ai dipendenti dalle aziende commerciali di latte e derivati, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti anzidetti, annessi al presente decreto.
Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purche' con esse compatibili.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i dipendenti dalle imprese commerciali di latte e derivati della provincia di Venezia.
I rapporti di lavoro costituiti per l'attivita' per la quale sono stati stipulati, per la provincia di Venezia, il contratto collettivo integrativo 13 dicembre 1946 ed il contratto collettivo integrativo 7 giugno 1954, relativi ai dipendenti dalle aziende commerciali di latte e derivati, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti anzidetti, annessi al presente decreto.
Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purche' con esse compatibili.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i dipendenti dalle imprese commerciali di latte e derivati della provincia di Venezia.