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Sentenza 22 febbraio 2025
Sentenza 22 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 22/02/2025, n. 2259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2259 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
I sezione lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dr. Paola Giovene di Girasole, presso il Tribunale di Roma, in funzione di
Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza all'esito dell'udienza di discussione del 20 febbraio 2025, nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi, al n. 29008/2023
TRA
rappresentato e difeso dagli avv.ti Claudio De Ciantis e Simone De Parte_1
Ciantis, ed elettivamente domiciliato nel loro studio in Roma, alla Circ.ne Nomentana n.
414, per procura in atti;
ricorrente
E
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Controparte_1
Petrillo, ed elettivamente domiciliato presso la casella pec per procura in atti;
Email_1
resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 18.9.23 il ricorrente in epigrafe ha dedotto di aver lavorato alle dipendenze della resistente, presso l'officina di riparazione biciclette gestita dalla società in
Roma, via Adriano Balbi, dall'1.9.18 al 30.12.19, con mansioni di operaio addetto alla riparazione delle biciclette, inquadrabili nel 3 livello del CCNL Terziario;
di essere stato sottoposto al potere direttivo e di controllo del datore di lavoro;
di non essere stato regolarizzato;
di aver osservato un orario di lavoro dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 15,00 alle
19,30 dal martedì al sabato;
di aver fruito di quattro settimane di ferie non retribuite ad agosto;
di aver ricevuto una retribuzione inadeguata alla quantità del lavoro prestato, e non aver percepito il compenso per la 13^ e la 14^ mensilità, per il lavoro straordinario,
l'indennità sostitutiva delle ferie non godute e dei permessi non usufruiti, ed il TFR. Ha chiesto pertanto accertare che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato e condannare la resistente al pagamento in suo favore della complessiva somma di €
12.499,26 per le causali di cui in premessa, come da conteggi allegati, oltre interessi e rivalutazione.
Si è costituita la resistente deducendo la nullità del ricorso e, nel merito, contestando la domanda e chiedendone il rigetto.
Quindi, espletata la prova testimoniale, concesso termine per il deposito di note autorizzate, disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., viste le note autorizzate e di trattazione scritta in cui parte ricorrente ha ridotto la domanda ad €
8.011,13 (per differenze su retribuzione ordinaria, 13^ mensilità e TFR), la causa è stata decisa come da dispositivo e contestuale motivazione.
Va preliminarmente disattesa l'eccezione di nullità del ricorso, dal momento che invece lo stesso contiene tutti gli elementi (mansioni, durata, orario, subordinazione) per circoscrivere ed identificare la domanda, ed indica altresì specificamente le voci retributive richieste, con allegazione dei relativi conteggi.
Nel merito, la domanda è tuttavia solo in parte fondata, e va pertanto accolta per quanto di ragione.
Può ritenersi raggiunta la prova che il ricorrente abbia lavorato per la resistente dal settembre 2018 al 30.12.19, con orario a tempo pieno di 40 ore settimanali, e svolgendo le mansioni elencate nel ricorso, alla stregua delle complessive dichiarazioni rese dai testimoni escussi. In particolare, tutti i testi hanno riferito di aver visto il ricorrente nel negozio di via Adriano Balbi quando questo era ancora gestito da e dal CP_2
Per_ socio , ossia intorno al 2018-2019. Tuttavia, mentre i testi di parte resistente e Tes_1
clienti del negozio, hanno affermato di non aver visto il lavorare in quel Tes_2 Parte_1 periodo, ma che era stato loro indicato come persona interessata a rilevarne l'attività, i testi di parte ricorrente e anch'essi clienti, hanno invece riferito che nel Tes_3 Tes_4
periodo precedente il Covid il ricorrente era costantemente presente nel negozio, intento a
Per_ riparare le biciclette. Il teste ha poi affermato che il ricorrente o il titolare si Tes_4 erano occupati in genere di riparargli la bicicletta, mentre quest'ultimo l'aveva consigliato sull'acquisto di una nuova bicicletta, e che il invece era colui che stava alla cassa. CP_2
Il ha invece affermato di aver ricevuto dei consigli dal ricorrente sull'acquisto Tes_3
della nuova bicicletta, ma che poi gli accordi sul prezzo ed il pagamento erano avvenuti Per_ con i titolari ed Entrambi hanno poi riconosciuto che successivamente i CP_2
locali sono divenuti due, e che in uno lavorava il ricorrente con un socio, mentre i Per_ precedenti titolari ed avevano continuato a trattare una sola marca di CP_2
biciclette (Brompton).
Dall'insieme di siffatte dichiarazioni può ritenersi sufficientemente dimostrato che il ricorrente, nel periodo indicato in ricorso, abbia lavorato con vincolo di subordinazione alle dipendenze della convenuta, originaria titolare dell'attività svolta nel negozio di via
Adriano Balbi. Ed infatti la circostanza che il dal 2020 abbia acquisito la gestione Parte_1
del negozio, non smentita dal ricorrente e documentata dalla visura camerale e dal contratto di locazione in atti, oltre che confermata dai testi escussi, non esclude che egli fino a quella data vi abbia lavorato come dipendente. Ed anzi ciò appare anche piuttosto probabile, essendo plausibile che il abbia inteso acquisire una certa esperienza nel Parte_1 campo, prima di rilevare l'attività. Mentre appare al contrario poco verosimile una sua costante presenza nel negozio, per oltre un anno, riferita espressamente dai testi e Tes_3
ed in definitiva ammessa anche dai testi e al solo fine di valutare Tes_4 Tes_1 Tes_2
l'opportunità del subentro. Nel caso in esame, a fronte di una costante e protratta presenza del ricorrente nel negozio della resistente, nel periodo dedotto in giudizio, riferita da tutti i testi, con esplicazione di attività di riparazione di biciclette (riferita concordemente dai testi e , deve ritenersi attuato in quel periodo l'inserimento del ricorrente Tes_3 Tes_4 nell'organizzazione aziendale, con sottoposizione agli ordini e direttive dei titolari. La natura esecutiva dell'attività svolta, unita alla circostanza, riferita dai testi, per cui erano Per_ ed il socio a fissare i prezzi ed a riscuotere i pagamenti, denota CP_2 infatti inequivocabilmente che l'attività resa dal nel periodo dedotto in giudizio Parte_1
avesse natura subordinata, non risultando egli in quel periodo inserito nella compagine sociale. Nè la società resistente è stata in grado di offrire idonei elementi per escludere la presenza della subordinazione, attesa l'inverosimiglianza della ricostruzione offerta in memoria difensiva, e delle dichiarazioni dei testi della società.
Accertata la natura subordinata della prestazione, questa deve poi ritenersi resa a tempo pieno, mancando la prova di un necessario accordo scritto per un eventuale orario part time, e non avendo di contro parte ricorrente potuto dimostrare l'effettuazione di lavoro straordinario. Ciò in quanto i testi escussi, tutti clienti del negozio, hanno solo potuto riferire di una continua presenza del ricorrente nello stesso, nel periodo 2018-2019, senza tuttavia poter anche descrivere il preciso orario da questo osservato.
Parimenti non provato è l'asserito diritto del ricorrente a percepire l'indennità sostitutiva delle ferie non godute, attesa peraltro la contraddittorietà delle affermazioni contenute sul punto in ricorso, in cui il afferma di aver fruito di quattro settimane di ferie in Parte_1 agosto, non retribuite, chiedendo poi tuttavia, negli allegati conteggi, l'indennità sostitutiva delle ferie non godute, che presuppone la mancata fruizione delle stesse. Nulla poi i testi hanno potuto riferire sulla mancata fruizione di permessi retribuiti da parte del ricorrente.
Può pertanto ritenersi provata l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti, dal settembre 2018 al 30 dicembre 2019, avente ad oggetto l'espletamento delle mansioni di livello 5 del CCNL Terziario, in cui rientrano “i lavoratori appartengono i lavoratori che eseguono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze e adeguate capacità tecnico pratiche, comunque conseguite e cioè: … operaio qualificato…”. In tale descrizione rientra infatti l'attività di riparazione di biciclette che i testi e hanno concordemente riferito aver visto svolgere dal ricorrente. Tes_3 Tes_4
In assenza di dichiarazioni da parte dei testi su lavoro festivo, oltre che su eventuali ferie e permessi usufruiti dal lavoratore, va invece rigettata la richiesta di pagamento dell'indennità per lavoro festivo, e dell'indennità sostitutiva di ferie e permessi non goduti.
Alla luce delle affermazioni innanzi svolte, la domanda può pertanto essere accolta limitatamente alle differenze pretese rispetto ai minimi tabellari previsti dal CCNL per il livello di inquadramento riconosciuto al lavoratore, nonché per la 13^ mensilità ed il TFR.
Non può infine essere accolta la domanda di pagamento della 14^ mensilità, che presuppone l'applicazione tra le parti del CCNL che la prevede, esclusa dalla mancata regolarizzazione del rapporto. Sicchè il CCNL di categoria può essere utilizzato al solo fine di individuare la retribuzione minima da riconoscere al lavoratore in relazione alla qualità e quantità del lavoro prestato.
Circa la quantificazione degli importi, può farsi riferimento ai conteggi di parte ricorrente, che risultano correttamente eseguiti, in base alle tabelle retributive del CCNL invocato, detratte le voci non riconosciute. Gli importi dovuti al ricorrente ammontano pertanto, rispettivamente, ad € 4.032,32 per differenze retributive, ad € 2.014,69 per 13^ mensilità, e ad € 1.964,12 per TFR. Al ricorrente va pertanto riconosciuta la complessiva somma di € 8.011,13, come da conclusioni delle note autorizzate depositate dal ricorrente il 10.2.25.
Le spese di lite seguono la soccombenza in misura della metà e si compensano per il residuo, tenuto conto del complessivo esito della lite. Esse si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento della domanda:
- dichiara che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con decorrenza dall'1.9.2018 e fino al 30.12.2019, con inquadramento nel livello 5 del CCNL Terziario;
- condanna la società resistente al pagamento della complessiva somma di € 8.011,13 a favore del ricorrente, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
- rigetta per il resto la domanda;
- condanna la resistente al pagamento della metà dei compensi di lite a favore del ricorrente, che liquida, per l'intero, in complessivi € 2.695,00, oltre spese generali, IVA e
CPA come per legge;
compensa tra le parti la restante metà.
Roma, 22 febbraio 2025.
Il giudice
Paola Giovene di Girasole
I sezione lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dr. Paola Giovene di Girasole, presso il Tribunale di Roma, in funzione di
Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza all'esito dell'udienza di discussione del 20 febbraio 2025, nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi, al n. 29008/2023
TRA
rappresentato e difeso dagli avv.ti Claudio De Ciantis e Simone De Parte_1
Ciantis, ed elettivamente domiciliato nel loro studio in Roma, alla Circ.ne Nomentana n.
414, per procura in atti;
ricorrente
E
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Controparte_1
Petrillo, ed elettivamente domiciliato presso la casella pec per procura in atti;
Email_1
resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 18.9.23 il ricorrente in epigrafe ha dedotto di aver lavorato alle dipendenze della resistente, presso l'officina di riparazione biciclette gestita dalla società in
Roma, via Adriano Balbi, dall'1.9.18 al 30.12.19, con mansioni di operaio addetto alla riparazione delle biciclette, inquadrabili nel 3 livello del CCNL Terziario;
di essere stato sottoposto al potere direttivo e di controllo del datore di lavoro;
di non essere stato regolarizzato;
di aver osservato un orario di lavoro dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 15,00 alle
19,30 dal martedì al sabato;
di aver fruito di quattro settimane di ferie non retribuite ad agosto;
di aver ricevuto una retribuzione inadeguata alla quantità del lavoro prestato, e non aver percepito il compenso per la 13^ e la 14^ mensilità, per il lavoro straordinario,
l'indennità sostitutiva delle ferie non godute e dei permessi non usufruiti, ed il TFR. Ha chiesto pertanto accertare che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato e condannare la resistente al pagamento in suo favore della complessiva somma di €
12.499,26 per le causali di cui in premessa, come da conteggi allegati, oltre interessi e rivalutazione.
Si è costituita la resistente deducendo la nullità del ricorso e, nel merito, contestando la domanda e chiedendone il rigetto.
Quindi, espletata la prova testimoniale, concesso termine per il deposito di note autorizzate, disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., viste le note autorizzate e di trattazione scritta in cui parte ricorrente ha ridotto la domanda ad €
8.011,13 (per differenze su retribuzione ordinaria, 13^ mensilità e TFR), la causa è stata decisa come da dispositivo e contestuale motivazione.
Va preliminarmente disattesa l'eccezione di nullità del ricorso, dal momento che invece lo stesso contiene tutti gli elementi (mansioni, durata, orario, subordinazione) per circoscrivere ed identificare la domanda, ed indica altresì specificamente le voci retributive richieste, con allegazione dei relativi conteggi.
Nel merito, la domanda è tuttavia solo in parte fondata, e va pertanto accolta per quanto di ragione.
Può ritenersi raggiunta la prova che il ricorrente abbia lavorato per la resistente dal settembre 2018 al 30.12.19, con orario a tempo pieno di 40 ore settimanali, e svolgendo le mansioni elencate nel ricorso, alla stregua delle complessive dichiarazioni rese dai testimoni escussi. In particolare, tutti i testi hanno riferito di aver visto il ricorrente nel negozio di via Adriano Balbi quando questo era ancora gestito da e dal CP_2
Per_ socio , ossia intorno al 2018-2019. Tuttavia, mentre i testi di parte resistente e Tes_1
clienti del negozio, hanno affermato di non aver visto il lavorare in quel Tes_2 Parte_1 periodo, ma che era stato loro indicato come persona interessata a rilevarne l'attività, i testi di parte ricorrente e anch'essi clienti, hanno invece riferito che nel Tes_3 Tes_4
periodo precedente il Covid il ricorrente era costantemente presente nel negozio, intento a
Per_ riparare le biciclette. Il teste ha poi affermato che il ricorrente o il titolare si Tes_4 erano occupati in genere di riparargli la bicicletta, mentre quest'ultimo l'aveva consigliato sull'acquisto di una nuova bicicletta, e che il invece era colui che stava alla cassa. CP_2
Il ha invece affermato di aver ricevuto dei consigli dal ricorrente sull'acquisto Tes_3
della nuova bicicletta, ma che poi gli accordi sul prezzo ed il pagamento erano avvenuti Per_ con i titolari ed Entrambi hanno poi riconosciuto che successivamente i CP_2
locali sono divenuti due, e che in uno lavorava il ricorrente con un socio, mentre i Per_ precedenti titolari ed avevano continuato a trattare una sola marca di CP_2
biciclette (Brompton).
Dall'insieme di siffatte dichiarazioni può ritenersi sufficientemente dimostrato che il ricorrente, nel periodo indicato in ricorso, abbia lavorato con vincolo di subordinazione alle dipendenze della convenuta, originaria titolare dell'attività svolta nel negozio di via
Adriano Balbi. Ed infatti la circostanza che il dal 2020 abbia acquisito la gestione Parte_1
del negozio, non smentita dal ricorrente e documentata dalla visura camerale e dal contratto di locazione in atti, oltre che confermata dai testi escussi, non esclude che egli fino a quella data vi abbia lavorato come dipendente. Ed anzi ciò appare anche piuttosto probabile, essendo plausibile che il abbia inteso acquisire una certa esperienza nel Parte_1 campo, prima di rilevare l'attività. Mentre appare al contrario poco verosimile una sua costante presenza nel negozio, per oltre un anno, riferita espressamente dai testi e Tes_3
ed in definitiva ammessa anche dai testi e al solo fine di valutare Tes_4 Tes_1 Tes_2
l'opportunità del subentro. Nel caso in esame, a fronte di una costante e protratta presenza del ricorrente nel negozio della resistente, nel periodo dedotto in giudizio, riferita da tutti i testi, con esplicazione di attività di riparazione di biciclette (riferita concordemente dai testi e , deve ritenersi attuato in quel periodo l'inserimento del ricorrente Tes_3 Tes_4 nell'organizzazione aziendale, con sottoposizione agli ordini e direttive dei titolari. La natura esecutiva dell'attività svolta, unita alla circostanza, riferita dai testi, per cui erano Per_ ed il socio a fissare i prezzi ed a riscuotere i pagamenti, denota CP_2 infatti inequivocabilmente che l'attività resa dal nel periodo dedotto in giudizio Parte_1
avesse natura subordinata, non risultando egli in quel periodo inserito nella compagine sociale. Nè la società resistente è stata in grado di offrire idonei elementi per escludere la presenza della subordinazione, attesa l'inverosimiglianza della ricostruzione offerta in memoria difensiva, e delle dichiarazioni dei testi della società.
Accertata la natura subordinata della prestazione, questa deve poi ritenersi resa a tempo pieno, mancando la prova di un necessario accordo scritto per un eventuale orario part time, e non avendo di contro parte ricorrente potuto dimostrare l'effettuazione di lavoro straordinario. Ciò in quanto i testi escussi, tutti clienti del negozio, hanno solo potuto riferire di una continua presenza del ricorrente nello stesso, nel periodo 2018-2019, senza tuttavia poter anche descrivere il preciso orario da questo osservato.
Parimenti non provato è l'asserito diritto del ricorrente a percepire l'indennità sostitutiva delle ferie non godute, attesa peraltro la contraddittorietà delle affermazioni contenute sul punto in ricorso, in cui il afferma di aver fruito di quattro settimane di ferie in Parte_1 agosto, non retribuite, chiedendo poi tuttavia, negli allegati conteggi, l'indennità sostitutiva delle ferie non godute, che presuppone la mancata fruizione delle stesse. Nulla poi i testi hanno potuto riferire sulla mancata fruizione di permessi retribuiti da parte del ricorrente.
Può pertanto ritenersi provata l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti, dal settembre 2018 al 30 dicembre 2019, avente ad oggetto l'espletamento delle mansioni di livello 5 del CCNL Terziario, in cui rientrano “i lavoratori appartengono i lavoratori che eseguono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze e adeguate capacità tecnico pratiche, comunque conseguite e cioè: … operaio qualificato…”. In tale descrizione rientra infatti l'attività di riparazione di biciclette che i testi e hanno concordemente riferito aver visto svolgere dal ricorrente. Tes_3 Tes_4
In assenza di dichiarazioni da parte dei testi su lavoro festivo, oltre che su eventuali ferie e permessi usufruiti dal lavoratore, va invece rigettata la richiesta di pagamento dell'indennità per lavoro festivo, e dell'indennità sostitutiva di ferie e permessi non goduti.
Alla luce delle affermazioni innanzi svolte, la domanda può pertanto essere accolta limitatamente alle differenze pretese rispetto ai minimi tabellari previsti dal CCNL per il livello di inquadramento riconosciuto al lavoratore, nonché per la 13^ mensilità ed il TFR.
Non può infine essere accolta la domanda di pagamento della 14^ mensilità, che presuppone l'applicazione tra le parti del CCNL che la prevede, esclusa dalla mancata regolarizzazione del rapporto. Sicchè il CCNL di categoria può essere utilizzato al solo fine di individuare la retribuzione minima da riconoscere al lavoratore in relazione alla qualità e quantità del lavoro prestato.
Circa la quantificazione degli importi, può farsi riferimento ai conteggi di parte ricorrente, che risultano correttamente eseguiti, in base alle tabelle retributive del CCNL invocato, detratte le voci non riconosciute. Gli importi dovuti al ricorrente ammontano pertanto, rispettivamente, ad € 4.032,32 per differenze retributive, ad € 2.014,69 per 13^ mensilità, e ad € 1.964,12 per TFR. Al ricorrente va pertanto riconosciuta la complessiva somma di € 8.011,13, come da conclusioni delle note autorizzate depositate dal ricorrente il 10.2.25.
Le spese di lite seguono la soccombenza in misura della metà e si compensano per il residuo, tenuto conto del complessivo esito della lite. Esse si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento della domanda:
- dichiara che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con decorrenza dall'1.9.2018 e fino al 30.12.2019, con inquadramento nel livello 5 del CCNL Terziario;
- condanna la società resistente al pagamento della complessiva somma di € 8.011,13 a favore del ricorrente, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
- rigetta per il resto la domanda;
- condanna la resistente al pagamento della metà dei compensi di lite a favore del ricorrente, che liquida, per l'intero, in complessivi € 2.695,00, oltre spese generali, IVA e
CPA come per legge;
compensa tra le parti la restante metà.
Roma, 22 febbraio 2025.
Il giudice
Paola Giovene di Girasole