Articolo 4 della Legge 26 novembre 1973, n. 827
Articolo 3Articolo 5
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13 gennaio 1974
Art. 4.
Le denominazioni e i simboli di identificazione stabiliti nell'allegato B possono essere apposti sull'unica etichetta, descritta nelle colonne h) ed i) dello stesso allegato.
Sull'etichetta possono essere aggiunte altre indicazioni, atte a meglio individuare la qualita' e le finiture del prodotto, purche' tali indicazioni siano conformi al buon uso commerciale.
Entrata in vigore il 13 gennaio 1974