Art. 4.
Le denominazioni e i simboli di identificazione stabiliti nell'allegato B possono essere apposti sull'unica etichetta, descritta nelle colonne h) ed i) dello stesso allegato.
Sull'etichetta possono essere aggiunte altre indicazioni, atte a meglio individuare la qualita' e le finiture del prodotto, purche' tali indicazioni siano conformi al buon uso commerciale.
Le denominazioni e i simboli di identificazione stabiliti nell'allegato B possono essere apposti sull'unica etichetta, descritta nelle colonne h) ed i) dello stesso allegato.
Sull'etichetta possono essere aggiunte altre indicazioni, atte a meglio individuare la qualita' e le finiture del prodotto, purche' tali indicazioni siano conformi al buon uso commerciale.