Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. I, sentenza 29/01/2026, n. 642
CGT1
Sentenza 29 gennaio 2026

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  • Accolto
    Annullamento cartelle n. 03420110043988878000 e n. 03420140016866080000

    La Corte dichiara la cessata materia del contendere per le suddette cartelle, in quanto annullate in base a sentenza passata in giudicato e ad istanza di mediazione tributaria.

  • Rigettato
    Mancata notifica atti presupposti e prescrizione

    L'eccezione di mancata notifica degli atti presupposti è respinta in quanto smentita dalla documentazione prodotta dalle parti convenute, la quale attesta la rituale notifica delle cartelle. La mancata impugnazione degli atti presupposti nei termini di legge li ha resi inoppugnabili e definitivi.

  • Rigettato
    Impugnazione avviso di accertamento n. TDFTDFM000316

    L'avviso di accertamento è divenuto definitivo per mancata impugnazione della sentenza n. 2917/19 della CTP di Cosenza, favorevole all'Ufficio. La giurisprudenza consolidata afferma che la mancata impugnazione dell'atto prodromico preclude ogni contestazione del debito fiscale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. I, sentenza 29/01/2026, n. 642
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza
    Numero : 642
    Data del deposito : 29 gennaio 2026

    Testo completo