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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. I, sentenza 29/01/2026, n. 642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 642 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 642/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 1, riunita in udienza il 22/05/2024 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MANES MYRIA, Presidente
AL NC, Relatore
RUBINO FRANCO ERNESTO, Giudice
in data 22/05/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6555/2022 depositato il 13/12/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_ - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420229001566420 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420229001566420 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420229001566420 IRPEF-ALTRO 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420229001566420 IRPEF-ALTRO 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420229001566420 IRPEF-ALTRO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420229001566420 TARES 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420229001566420 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420229001566420 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420229001566420 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso introduttivo RG 6555/2022 il signor Ricorrente_1 rappresentato e difeso dall'avvocato Nominativo_1 elettivamente domiciliato presso il suo studio impugna e contesta l'intimazione di pagamento n. 03420229001566420000 con la quale l'Agenzia Entrate Riscossione chiede il pagamento della somma complessiva di Euro 16.536,63 comprensiva di spese di notifica derivante dalle seguenti cartelle:
1. cartella n. 03420110043988878000 di cui al ruolo n. 2011 / 5344 elevata dalla Regione Calabria per il mancato pagamento della tassa automobili- stica dell'anno 2005 di Euro 1.257,73;
2. cartella n. 03420140016866080000 di cui al ruolo n. 2014 / 550019 elevata dall'Amministrazione
Finanziaria Ufficio delle Entrate di Cosenza per il mancato pagamento dell'imposta IRPEF dell'anno 2009 di Euro 310,76;
3. cartella n. 03420140045111905000 di cui al ruolo n. 2014 / 320 elevata dal Comune di Acri per il mancato pagamento della tassa TARI dell'anno 2013 di Euro 126,19;
4. cartella n. 03420150012237188000 di cui di cui al ruolo n. 2015/ 250297 elevata dall'Aministrazione
Finanziaria Ufficio delle Entrate di Cosenza per il mancato pagamento dell'imposta IRPEF dell'anno 2011 di Euro 1.234,26;
5. cartella n. 03420160019451547000 di cui al ruolo n. 2016 / 2569 elevata dalla Regione Calabria per il mancato pagamento della tassa automobili- stica dell'anno 2011 di Euro 167,69;
6. cartella n. 03420180025457083000 di cui al ruolo n. 2018 / 250234 elevata dall' Amministrazione
Finanziaria Ufficio delle Entrate di Cosenza per il mancato pagamento dell'imposta IRPEF dell'anno 2015 di Euro 117,65;
7. cartella n. 03420190012136638000 di cui al ruolo n. 2019 / 550014 elevata dall'Amministrazione
Finanziaria Ufficio delle Entrate di Cosenza per il mancato pagamento dell'imposta IRPEF dell'anno 2015 di Euro 236,08; 8. avviso di accertamento n. TDFTDFM000316 elevata dall'Amministrazio- ne Finanziaria Ufficio delle
Entrate di Cosenza per il mancato pagamento dell'imposta Irpef+ Addizionale Regionale E Comunale Oltre
Sanzioni E Spese Di Notifica relativa all'annualità 2009 di Euro13.019,38.
Parte ricorrente rileva che le cartelle di cui ai punti 1 e 2 sono state già annullate con sentenza n. 4463/2019 emessa da questa Corte e passata in giudicato insieme all'avviso di accertamento di cui al punto n. 8, mentre per le restanti cartelle eccepisce la mancata notifica degli atti presupposti nonché la relativa prescrizione, chiedendo pertanto l'accoglimento del ricorso previo annullamento dell'atto impugnato, con la contestuale condanna alle spese delle parti convenute e distrazione a favore del procuratore antistatario ex art. 93 C.
p.c..
In data 8/4/2024 si costituisce la Regione Calabria previo deposito di proprie controdeduzioni, nelle quali comunica di avere accolto l'istanza di mediazione tributaria e di avere proceduto all'annullamento della cartella di pagamento n. 03420110043988878000, chiedendo pertanto la cessata materia del contendere con la contestuale condanna alle spese di parte ricorrente.
Successivamente si costituisce l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Cosenza previo deposito di proprie controdeduzioni telematiche, nelle quali in merito all'omessa notifica dell'avviso di accertamento n.
TDFTDFM000316 sollevato dalla parte ricorrente, evidenzia che lo stesso è stato ritualmente notificato e che deriva dalla sentenza n. 2917/2019 emessa dalla CTP di Cosenza favorevole al medesimo Ufficio e depositata in data 27/5/2019, divenuta definitiva per mancata impugnazione nei termini, chiedendo a sua volta il rigetto del ricorso con la contestuale condanna alle spese di parte ricorrente.
In data 02/02/2024 si costituisce l'Agenzia delle Entrate Riscossione previo deposito di proprie controdeduzioni nelle quali in confutazione delle eccezioni sollevate dalla parte ricorrente, rileva che le cartelle sottese all'intimazione di pagamento sono state ritualmente notificate e divenute definitive per mancata impugnazione, chiedendo pertanto il rigetto del ricorso e la consequenziale condanna al pagamento delle spese processuali della parte ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente il Presidente del Collegio considerato che il relatore nominato dott. Franco Ernesto Rubino in data 21/5/2025 si è dimesso lo sostituisce con il sottoscritto relatore. Sempre in via preliminare la Corte dichiara la cessata materia del contendere relativa alla cartella n. 03420110043988878000 di Euro 1.257,73 per come richiesto dalla Regione Calabria e della cartella n. 03420140016866080000 dell'importo di Euro
310,76 per estinzione del giudizio atteso l'annullamento ai sensi dell'art. 4 del D.L. 119/18 giusta sentenza n. 4463/19 emessa dalla CTP di Cosenza e depositata il 2/9/2019.
Circa le doglianze relative alle cartelle di cui ai numeri 3,4,5,6,7 ed all'avviso di accertamento di cui al punto
8 contenute nell'avviso di intimazione sollevate dalla parte ricorrente, le stesse risultano infondate. Per quanto attiene la mancata notifica degli atti presupposti all'intimazione impugnata sollevata dalla parte ricorrente che dichiara di non averli mai ricevuti, tale eccezione non ha pregio, poiché la stessa risulta smentita dalla documentazione versata in atti dalle parti convenute. Infatti dalla stessa documentazione allegata alle controdeduzioni presentate dall'Agenzia delle Entrate Riscossione si evincono chiaramente le notifiche relative alle suddette cartelle sottese all'intimazione e non impugnate dalla parte ricorrente nei termini statuiti dalla normativa di specie, che a sua volta le ha rese inoppugnabili poiché le stesse in mancanza di opposizione sono divenute definitive. Altrettanto dicasi per l'avviso di accertamento di cui al punto n. 8 derivante dall'esecuzione della sentenza n. 2917/19 emessa dalla CTP di Cosenza depositata in data
27/5/2019 favorevole all'Ufficio, divenuta definitiva per mancata opposizione. Infatti per giurisprudenza ormai consolidata, nel caso in cui l'atto prodromico posto a fondamento della pretesa tributaria sia stato notificato, la mancata impugnazione dello stesso nei termini di legge, preclude ogni possibilità di contestazione del debito fiscale, determinandone la definitività (Cfr Cass. n. 32857/19; n. 20735/19; n. 29978/18). Pertanto l'atto successivo nella specie la cartella di pagamento emesso in seguito a un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione, non integra un nuovo e autonomo atto impositivo con la conseguenza che, in base all'articolo 19 comma 3 del Dlgs n. 546/1992, esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto impositivo da cui è sorto il debito (Cfr. Cass. n.
3005/2020). Di conseguenza devono considerarsi irrilevanti le eccezioni sollevate dalla parte ricorrente circa la legittimità dell'atto impugnato e ogni altra doglianza afferente la lesione del diritto alla difesa, poiché nel caso di specie il pagamento dell'imposta è stato richiesto in forza d'iscrizione a ruolo, divenuta definitiva per mancata impugnazione degli avvisi di accertamento e delle cartelle esattoriali, nel termine di sessanta giorni dalla loro notificazione (Cfr. Cass. n. 9219/18; n. 12620/16).
Alla luce delle argomentazioni addotte ed assorbiti gli altri motivi questo Organo Giudicante accoglie parzialmente il ricorso. Compensa le spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando cosi decide:
- dichiara la cessata materia del contendere in relazione alla cartella n. 03420110043988878000 di Euro
1.257,73 per come richiesto dalla Regione Calabria e della cartella n. 03420140016866080000 dell'importo di Euro 310,76 per estinzione del giudizio atteso l'annullamento ai sensi dell'art. 4 del D.L.
119/18 giusta sentenza n. 4463/19 emessa dalla CTP di Cosenza e depositata il 2/9/2019.
- Rigetta nel resto il ricorso. Spese compensate.
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 1, riunita in udienza il 22/05/2024 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MANES MYRIA, Presidente
AL NC, Relatore
RUBINO FRANCO ERNESTO, Giudice
in data 22/05/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6555/2022 depositato il 13/12/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_ - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420229001566420 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420229001566420 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420229001566420 IRPEF-ALTRO 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420229001566420 IRPEF-ALTRO 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420229001566420 IRPEF-ALTRO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420229001566420 TARES 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420229001566420 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420229001566420 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420229001566420 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso introduttivo RG 6555/2022 il signor Ricorrente_1 rappresentato e difeso dall'avvocato Nominativo_1 elettivamente domiciliato presso il suo studio impugna e contesta l'intimazione di pagamento n. 03420229001566420000 con la quale l'Agenzia Entrate Riscossione chiede il pagamento della somma complessiva di Euro 16.536,63 comprensiva di spese di notifica derivante dalle seguenti cartelle:
1. cartella n. 03420110043988878000 di cui al ruolo n. 2011 / 5344 elevata dalla Regione Calabria per il mancato pagamento della tassa automobili- stica dell'anno 2005 di Euro 1.257,73;
2. cartella n. 03420140016866080000 di cui al ruolo n. 2014 / 550019 elevata dall'Amministrazione
Finanziaria Ufficio delle Entrate di Cosenza per il mancato pagamento dell'imposta IRPEF dell'anno 2009 di Euro 310,76;
3. cartella n. 03420140045111905000 di cui al ruolo n. 2014 / 320 elevata dal Comune di Acri per il mancato pagamento della tassa TARI dell'anno 2013 di Euro 126,19;
4. cartella n. 03420150012237188000 di cui di cui al ruolo n. 2015/ 250297 elevata dall'Aministrazione
Finanziaria Ufficio delle Entrate di Cosenza per il mancato pagamento dell'imposta IRPEF dell'anno 2011 di Euro 1.234,26;
5. cartella n. 03420160019451547000 di cui al ruolo n. 2016 / 2569 elevata dalla Regione Calabria per il mancato pagamento della tassa automobili- stica dell'anno 2011 di Euro 167,69;
6. cartella n. 03420180025457083000 di cui al ruolo n. 2018 / 250234 elevata dall' Amministrazione
Finanziaria Ufficio delle Entrate di Cosenza per il mancato pagamento dell'imposta IRPEF dell'anno 2015 di Euro 117,65;
7. cartella n. 03420190012136638000 di cui al ruolo n. 2019 / 550014 elevata dall'Amministrazione
Finanziaria Ufficio delle Entrate di Cosenza per il mancato pagamento dell'imposta IRPEF dell'anno 2015 di Euro 236,08; 8. avviso di accertamento n. TDFTDFM000316 elevata dall'Amministrazio- ne Finanziaria Ufficio delle
Entrate di Cosenza per il mancato pagamento dell'imposta Irpef+ Addizionale Regionale E Comunale Oltre
Sanzioni E Spese Di Notifica relativa all'annualità 2009 di Euro13.019,38.
Parte ricorrente rileva che le cartelle di cui ai punti 1 e 2 sono state già annullate con sentenza n. 4463/2019 emessa da questa Corte e passata in giudicato insieme all'avviso di accertamento di cui al punto n. 8, mentre per le restanti cartelle eccepisce la mancata notifica degli atti presupposti nonché la relativa prescrizione, chiedendo pertanto l'accoglimento del ricorso previo annullamento dell'atto impugnato, con la contestuale condanna alle spese delle parti convenute e distrazione a favore del procuratore antistatario ex art. 93 C.
p.c..
In data 8/4/2024 si costituisce la Regione Calabria previo deposito di proprie controdeduzioni, nelle quali comunica di avere accolto l'istanza di mediazione tributaria e di avere proceduto all'annullamento della cartella di pagamento n. 03420110043988878000, chiedendo pertanto la cessata materia del contendere con la contestuale condanna alle spese di parte ricorrente.
Successivamente si costituisce l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Cosenza previo deposito di proprie controdeduzioni telematiche, nelle quali in merito all'omessa notifica dell'avviso di accertamento n.
TDFTDFM000316 sollevato dalla parte ricorrente, evidenzia che lo stesso è stato ritualmente notificato e che deriva dalla sentenza n. 2917/2019 emessa dalla CTP di Cosenza favorevole al medesimo Ufficio e depositata in data 27/5/2019, divenuta definitiva per mancata impugnazione nei termini, chiedendo a sua volta il rigetto del ricorso con la contestuale condanna alle spese di parte ricorrente.
In data 02/02/2024 si costituisce l'Agenzia delle Entrate Riscossione previo deposito di proprie controdeduzioni nelle quali in confutazione delle eccezioni sollevate dalla parte ricorrente, rileva che le cartelle sottese all'intimazione di pagamento sono state ritualmente notificate e divenute definitive per mancata impugnazione, chiedendo pertanto il rigetto del ricorso e la consequenziale condanna al pagamento delle spese processuali della parte ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente il Presidente del Collegio considerato che il relatore nominato dott. Franco Ernesto Rubino in data 21/5/2025 si è dimesso lo sostituisce con il sottoscritto relatore. Sempre in via preliminare la Corte dichiara la cessata materia del contendere relativa alla cartella n. 03420110043988878000 di Euro 1.257,73 per come richiesto dalla Regione Calabria e della cartella n. 03420140016866080000 dell'importo di Euro
310,76 per estinzione del giudizio atteso l'annullamento ai sensi dell'art. 4 del D.L. 119/18 giusta sentenza n. 4463/19 emessa dalla CTP di Cosenza e depositata il 2/9/2019.
Circa le doglianze relative alle cartelle di cui ai numeri 3,4,5,6,7 ed all'avviso di accertamento di cui al punto
8 contenute nell'avviso di intimazione sollevate dalla parte ricorrente, le stesse risultano infondate. Per quanto attiene la mancata notifica degli atti presupposti all'intimazione impugnata sollevata dalla parte ricorrente che dichiara di non averli mai ricevuti, tale eccezione non ha pregio, poiché la stessa risulta smentita dalla documentazione versata in atti dalle parti convenute. Infatti dalla stessa documentazione allegata alle controdeduzioni presentate dall'Agenzia delle Entrate Riscossione si evincono chiaramente le notifiche relative alle suddette cartelle sottese all'intimazione e non impugnate dalla parte ricorrente nei termini statuiti dalla normativa di specie, che a sua volta le ha rese inoppugnabili poiché le stesse in mancanza di opposizione sono divenute definitive. Altrettanto dicasi per l'avviso di accertamento di cui al punto n. 8 derivante dall'esecuzione della sentenza n. 2917/19 emessa dalla CTP di Cosenza depositata in data
27/5/2019 favorevole all'Ufficio, divenuta definitiva per mancata opposizione. Infatti per giurisprudenza ormai consolidata, nel caso in cui l'atto prodromico posto a fondamento della pretesa tributaria sia stato notificato, la mancata impugnazione dello stesso nei termini di legge, preclude ogni possibilità di contestazione del debito fiscale, determinandone la definitività (Cfr Cass. n. 32857/19; n. 20735/19; n. 29978/18). Pertanto l'atto successivo nella specie la cartella di pagamento emesso in seguito a un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione, non integra un nuovo e autonomo atto impositivo con la conseguenza che, in base all'articolo 19 comma 3 del Dlgs n. 546/1992, esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto impositivo da cui è sorto il debito (Cfr. Cass. n.
3005/2020). Di conseguenza devono considerarsi irrilevanti le eccezioni sollevate dalla parte ricorrente circa la legittimità dell'atto impugnato e ogni altra doglianza afferente la lesione del diritto alla difesa, poiché nel caso di specie il pagamento dell'imposta è stato richiesto in forza d'iscrizione a ruolo, divenuta definitiva per mancata impugnazione degli avvisi di accertamento e delle cartelle esattoriali, nel termine di sessanta giorni dalla loro notificazione (Cfr. Cass. n. 9219/18; n. 12620/16).
Alla luce delle argomentazioni addotte ed assorbiti gli altri motivi questo Organo Giudicante accoglie parzialmente il ricorso. Compensa le spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando cosi decide:
- dichiara la cessata materia del contendere in relazione alla cartella n. 03420110043988878000 di Euro
1.257,73 per come richiesto dalla Regione Calabria e della cartella n. 03420140016866080000 dell'importo di Euro 310,76 per estinzione del giudizio atteso l'annullamento ai sensi dell'art. 4 del D.L.
119/18 giusta sentenza n. 4463/19 emessa dalla CTP di Cosenza e depositata il 2/9/2019.
- Rigetta nel resto il ricorso. Spese compensate.