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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 04/12/2025, n. 1584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1584 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6291/2025
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa UD ON Presidente rel.
Dott.ssa Michela Benedetta Bordieri Giudice
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
2.10.2025, assunto in decisione in data 1.12.2025 e vertente tra
(c.f. ) nato a [...] il [...], con Parte_1 C.F._1
l'avvocato Eleonora De Rinaldo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Corsico (MI) Via
Malakoff n. 5;
e tra
(c.f. ), nata a [...] il [...], con Parte_2 C.F._2
l'avvocato Alice Rubagotti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Rovato (BS) Via Vighenzi
n.12;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
OMOLOGARE le seguenti nuove condizioni in modifica dell'ordinanza n.638/2021 del 16.03.2021 e successiva ordinanza 733/2021 del 25.02.2021.
1) Il figlio minore resta assegnato congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento Per_1 partitario. La residenza anagrafica resta in Monza Via don Minzoni n.10.
2) Fermo comunque il principio della massima disponibilità dei coniugi di mantenere un rapporto stretto e continuo con entrambi i genitori in egual misura, in un'ottica di partecipazione partitaria alla vita del figlio.
A tal fine, pattuiscono che: nel corso dell'anno scolastico, il bambino rimanga alternativamente con ciascun genitore nelle giornate di sabato, domenica e lunedì, mentre trascorrerà presso la madre le giornate di mercoledì e giovedì e presso il padre il martedì e venerdì (giorni coincidenti con l'impegno sportivo del bambino).
Il bambino verrà quindi prelevato dal padre presso la scuola, in orario di uscita e riaccompagnato a scuola il mattino seguente, ovvero prelevato e riaccompagnato presso l'abitazione della madre qualora non sia a scuola.
La distribuzione delle giornate infrasettimanali è regolata in funzione degli allenamenti di calcio a cui il bambino dovrà partecipare, in quanto iscritto ad una scuola calcio ubicata in Milano: pertanto, i genitori concordano che la distribuzione delle stesse potrà variare negli anni a venire, pur prevedendo sempre due giorni feriali presso ciascun genitore ed il weekend comprensivo del lunedì presso ciascuno, a settimane alterne.
Nel periodo estivo, il minore permarrà con ciascun genitore una settimana intera alternativamente, con ritiro del bambino dalla casa della madre e riaccompagnamento presso la stessa la domenica sera.
Per garantire a ciascun genitore la possibilità di trascorrere festività e vacanze insieme al bambino, ad anni alterni, il minore trascorrerà la Vigilia di Natale con un genitore ed il Natale con l'altro, il giorno di Pasqua con un genitore ed il Lunedì dell'Angelo con l'altro; durante le vacanze natalizie e pasquali, il bambino rimarrà per la metà dei giorni consecutivamente con un genitore e per la metà con l'altro; durante il periodo estivo, previa comunicazione entro il 31/05 dell'anno in corso, il bambino trascorrerà due settimane consecutive con ciascun genitore, mantenendo per il residuo periodo estivo l'alternanza settimanale. La Festa della Mamma e la Festa del Papà, nonché i compleanni dei genitori, saranno trascorsi con il genitore da festeggiare, mentre nel giorno del suo compleanno il bambino permarrà presso uno dei genitori, con alternanza di anno in anno.
- Nei weekend che il bambino trascorrerà con la madre, la stessa dovrà ritenersi libera di non accompagnare il bambino agli impegni calcistici in quanto distanti dalla propria abitazione. A tal fine, qualora non vi siano impegni concomitanti inconciliabili, la stessa comunicherà al padre la disponibilità a che il bambino venga accompagnato dallo stesso per attendere a tali finalità. 3) In ragione degli accordi sulla permanenza del bambino presso ciascuno, le Parti decidono che, per quanto riguarda le spese di vitto, alloggio e vestiario, nonché le piccole spese ordinarie quali medicinali da banco, piccola cancelleria, ed ogni altra spesa velleitaria per svago del bambino sarà interamente a carico di ciascuno per il periodo di permanenza del figlio presso di sé.
4) Rimarranno a carico di entrambi i genitori, in misura del 50% ciascuno, con rimborso al genitore che l'abbia sostenuto integralmente ogni altra spesa, in cui deve intendersi ricompresa la mensa scolastica, rette/tasse scolastiche (orario ordinario e doposcuola), materiale scolastico di corredo ad inizio anno
(libri, cancelleria, cartella/zaino e simili), gite scolastiche/eventi organizzati dalla scuola, campi scuola estivi e corsi extrascolastici e sportivi (ad eccezione dell'iscrizione ed ogni spesa inerente la scuola calcio, di cui il padre si impegna a farsi interamente carico) e spese sanitarie in genere, salvo previo accordo per quelle spese straordinarie specifiche come individuate dal Protocollo del Tribunale di Milano.
5) Le parti si accordano affinchè la residenza del bambino rimanga presso la madre e che lo stesso continui il ciclo di studi della scuola dell'obbligo a Monza
6) Le parti si impegnano e tenere costantemente aggiornato l'altro genitore sulle scelte di maggior interesse che riguardano il minore, come ad esempio, il cambio di residenza, il cambio del medico di base/pediatra, ecc.
7) Le presenti condizioni decorrono, per volontà di entrambe le parti, dal 01.07.2025.
8) Ciascuna Parte dichiara di rinunciare a ripetere dall'altro le somme di mantenimento del bambino e/o straordinarie, così come previste in capo a ciascuno dal decreto del Tribunale di Milano n. 733/2021 del
25/03/2021 (n. 11783/2021 R.G.) non ancora riscosse alla data odierna, riconoscendo l'operatività delle presenti statuizioni a partire dal 1/07/2025 e pertanto per tutte le spese con scadenza e/o esigibilità dal
1/07/2025.
9) COMPENSARE integralmente tra le parti le spese di lite Motivi della decisione
Premesso che:
- le parti hanno intrattenuto una relazione dalla quale è nato in data [...]; Per_1
- in data 15.3.2021 il Tribunale di Milano emetteva decreto per la regolamentazione consensuale dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
Ritenuto che:
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi per la modifica delle statuizioni di cui al decreto n° 638/2021 possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli , Per_1
24.6.2018) e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
, con ricorso depositato in data 2.10.2025, così provvede: Parte_2
1. Provvede in conformità agli accordi raggiunti tra le parti e recepiti nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 4.11.2025
Il Presidente est.
UD ON
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa UD ON Presidente rel.
Dott.ssa Michela Benedetta Bordieri Giudice
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
2.10.2025, assunto in decisione in data 1.12.2025 e vertente tra
(c.f. ) nato a [...] il [...], con Parte_1 C.F._1
l'avvocato Eleonora De Rinaldo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Corsico (MI) Via
Malakoff n. 5;
e tra
(c.f. ), nata a [...] il [...], con Parte_2 C.F._2
l'avvocato Alice Rubagotti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Rovato (BS) Via Vighenzi
n.12;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
OMOLOGARE le seguenti nuove condizioni in modifica dell'ordinanza n.638/2021 del 16.03.2021 e successiva ordinanza 733/2021 del 25.02.2021.
1) Il figlio minore resta assegnato congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento Per_1 partitario. La residenza anagrafica resta in Monza Via don Minzoni n.10.
2) Fermo comunque il principio della massima disponibilità dei coniugi di mantenere un rapporto stretto e continuo con entrambi i genitori in egual misura, in un'ottica di partecipazione partitaria alla vita del figlio.
A tal fine, pattuiscono che: nel corso dell'anno scolastico, il bambino rimanga alternativamente con ciascun genitore nelle giornate di sabato, domenica e lunedì, mentre trascorrerà presso la madre le giornate di mercoledì e giovedì e presso il padre il martedì e venerdì (giorni coincidenti con l'impegno sportivo del bambino).
Il bambino verrà quindi prelevato dal padre presso la scuola, in orario di uscita e riaccompagnato a scuola il mattino seguente, ovvero prelevato e riaccompagnato presso l'abitazione della madre qualora non sia a scuola.
La distribuzione delle giornate infrasettimanali è regolata in funzione degli allenamenti di calcio a cui il bambino dovrà partecipare, in quanto iscritto ad una scuola calcio ubicata in Milano: pertanto, i genitori concordano che la distribuzione delle stesse potrà variare negli anni a venire, pur prevedendo sempre due giorni feriali presso ciascun genitore ed il weekend comprensivo del lunedì presso ciascuno, a settimane alterne.
Nel periodo estivo, il minore permarrà con ciascun genitore una settimana intera alternativamente, con ritiro del bambino dalla casa della madre e riaccompagnamento presso la stessa la domenica sera.
Per garantire a ciascun genitore la possibilità di trascorrere festività e vacanze insieme al bambino, ad anni alterni, il minore trascorrerà la Vigilia di Natale con un genitore ed il Natale con l'altro, il giorno di Pasqua con un genitore ed il Lunedì dell'Angelo con l'altro; durante le vacanze natalizie e pasquali, il bambino rimarrà per la metà dei giorni consecutivamente con un genitore e per la metà con l'altro; durante il periodo estivo, previa comunicazione entro il 31/05 dell'anno in corso, il bambino trascorrerà due settimane consecutive con ciascun genitore, mantenendo per il residuo periodo estivo l'alternanza settimanale. La Festa della Mamma e la Festa del Papà, nonché i compleanni dei genitori, saranno trascorsi con il genitore da festeggiare, mentre nel giorno del suo compleanno il bambino permarrà presso uno dei genitori, con alternanza di anno in anno.
- Nei weekend che il bambino trascorrerà con la madre, la stessa dovrà ritenersi libera di non accompagnare il bambino agli impegni calcistici in quanto distanti dalla propria abitazione. A tal fine, qualora non vi siano impegni concomitanti inconciliabili, la stessa comunicherà al padre la disponibilità a che il bambino venga accompagnato dallo stesso per attendere a tali finalità. 3) In ragione degli accordi sulla permanenza del bambino presso ciascuno, le Parti decidono che, per quanto riguarda le spese di vitto, alloggio e vestiario, nonché le piccole spese ordinarie quali medicinali da banco, piccola cancelleria, ed ogni altra spesa velleitaria per svago del bambino sarà interamente a carico di ciascuno per il periodo di permanenza del figlio presso di sé.
4) Rimarranno a carico di entrambi i genitori, in misura del 50% ciascuno, con rimborso al genitore che l'abbia sostenuto integralmente ogni altra spesa, in cui deve intendersi ricompresa la mensa scolastica, rette/tasse scolastiche (orario ordinario e doposcuola), materiale scolastico di corredo ad inizio anno
(libri, cancelleria, cartella/zaino e simili), gite scolastiche/eventi organizzati dalla scuola, campi scuola estivi e corsi extrascolastici e sportivi (ad eccezione dell'iscrizione ed ogni spesa inerente la scuola calcio, di cui il padre si impegna a farsi interamente carico) e spese sanitarie in genere, salvo previo accordo per quelle spese straordinarie specifiche come individuate dal Protocollo del Tribunale di Milano.
5) Le parti si accordano affinchè la residenza del bambino rimanga presso la madre e che lo stesso continui il ciclo di studi della scuola dell'obbligo a Monza
6) Le parti si impegnano e tenere costantemente aggiornato l'altro genitore sulle scelte di maggior interesse che riguardano il minore, come ad esempio, il cambio di residenza, il cambio del medico di base/pediatra, ecc.
7) Le presenti condizioni decorrono, per volontà di entrambe le parti, dal 01.07.2025.
8) Ciascuna Parte dichiara di rinunciare a ripetere dall'altro le somme di mantenimento del bambino e/o straordinarie, così come previste in capo a ciascuno dal decreto del Tribunale di Milano n. 733/2021 del
25/03/2021 (n. 11783/2021 R.G.) non ancora riscosse alla data odierna, riconoscendo l'operatività delle presenti statuizioni a partire dal 1/07/2025 e pertanto per tutte le spese con scadenza e/o esigibilità dal
1/07/2025.
9) COMPENSARE integralmente tra le parti le spese di lite Motivi della decisione
Premesso che:
- le parti hanno intrattenuto una relazione dalla quale è nato in data [...]; Per_1
- in data 15.3.2021 il Tribunale di Milano emetteva decreto per la regolamentazione consensuale dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
Ritenuto che:
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi per la modifica delle statuizioni di cui al decreto n° 638/2021 possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli , Per_1
24.6.2018) e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
, con ricorso depositato in data 2.10.2025, così provvede: Parte_2
1. Provvede in conformità agli accordi raggiunti tra le parti e recepiti nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 4.11.2025
Il Presidente est.
UD ON